Cassazione Penale, Sentenza n. 4200/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Giuseppe Puleri avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 9.6.2021 che lo aveva ritenuto penalmente responsabile, limitatamente alle omissioni di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle retribuzioni del personale della societa Dolce Sole s.r.l. per il periodo luglio-settembre 2013, e aveva rideterminato la pena a due mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione (discrepanza sui mesi considerati non prescritti); 2) violazione dell'art.157 c.p. sostenendo che anche la mensilità di luglio 2013 era prescritta al momento della sentenza impugnata; 3) omessa pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art.131 c.p. sollevata in appello; 4) mancata indicazione dei criteri per la determinazione della pena, sia per la pena base sia per l'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente una palese discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata e ha verificato la correttezza del calcolo dei termini di prescrizione: partendo dal termine per il pagamento fissato al 16.10.2013 (ultimo mese contestato settembre 2013) e computando il periodo di comporto di 3 mesi, la prescrizione è maturata dal 16.7.2021. Alla luce di ciò la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati riferiti al periodo luglio - settembre 2013 per intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente a tale periodo. Ha inoltre rilevato che l'annullamento per prescrizione rende superflua l'ulteriore valutazione delle altre questioni sostanziali sollevate.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. e d.l. 463/1983 conv. con modifiche nella L. 638/1983
richiamate nella formulazione dell'imputazione relativa agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali
la Corte ha fatto riferimento a tali norme in ordine alla qualificazione del reato contestato (omesso versamento di ritenute previdenziali/assistenziali da parte del legale rappresentante)
art. 125 e art. 546 cod. proc. pen.
invocate con il primo motivo in relazione alla nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione
la Corte ha ritenuto che la palese discordanza tra dispositivo e motivazione non possa essere sanata come mero errore materiale e incide sulla validità della decisione, giustificando l'intervento cassatorio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato nel procedimento di ammissione dei motivi in cassazione
la Corte ha valutato l'ammissibilità e i limiti dell'impugnazione in base alle disposizioni sulle impugnazioni e ha ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale nonostante eccezioni di non manifesta infondatezza
art. 157 cod. pen.
invocato con il secondo motivo in relazione al calcolo della prescrizione
la norma è stata richiamata nella disputa sul dies a quo e sul computo dei termini: la Corte ha analizzato il termine di prescrizione a partire dal termine per il pagamento e includendo i 3 mesi di 'comporto'/diffida, concludendo per l'intervenuta prescrizione
art. 131 cod. pen.
invocato relativamente alla richiesta di pronuncia sulla causa di non punibilità
la Corte ha osservato che, sebbene fosse stata richiesta la valutazione della causa di non punibilità, la dichiarazione di estinzione per prescrizione rende irrilevante la pronuncia su tale causa
Massime di principio
- Una discrasia evidente tra il dispositivo e la motivazione della sentenza può determinare l'intervento della Cassazione e giustificare l'annullamento, non potendosi risolvere attribuendo priorità all'una o l'altra parte senza esplicita ricostruzione logica.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione al dies a quo (es. termine per il pagamento) e all'eventuale computo di periodi aggiuntivi (es. i 3 mesi di 'comporto' o diffida): un errore nel computo può determinare l'estinzione del reato anche per l'intero periodo contestato.
- Se la prescrizione risulta già intervenuta per tutte le fattispecie contestate, la Cassazione può annullare la condanna senza rinvio; ciò rende ininfluente la valutazione di altre eccezioni sostanziali (come cause di non punibilità).
- Il difensore deve sollevare nel merito questioni procedurali e di calcolo dei termini (prescrizione, dies a quo) anche in sede di gravame, perché tali questioni possono ribaltare l'esito della condanna.
- La Corte d'appello deve motivare con chiarezza il riferimento temporale degli illeciti contestati; ambiguità sui mesi o sulle date rilevanti può comportare l'annullamento della decisione per vizio formale o per errato calcolo della prescrizione.
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