Cassazione Penale, Sentenza n. 25227/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura per errata applicazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6/9/2011 n.159 e carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione e alla disapplicazione del foglio di via obbligatorio, con l'argomento che le condotte contestate erano reati contro il patrimonio non attinenti all'ordine o alla sicurezza pubblica; (2) carenza di motivazione circa la presunta inosservanza dell'obbligo di allontanarsi dal Comune di Codigoro dopo l'intimazione, deducendo che la motivazione della Corte d'appello sarebbe meramente ipotetica; (3) violazione dell'art. 133 c.p. e illogicità nella motivazione della determinazione della pena, poiché la Corte avrebbe indicato erroneamente che la pena base era "prossima al minimo edittale" mentre, dato il quadro normativo e la riduzione per il rito abbreviato, la condanna a tre mesi corrispondeva al massimo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul terzo motivo. Ha rigettato il primo e il secondo motivo: ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale in ordine alla pericolosità basata sulle molteplici condanne per delitti contro il patrimonio e congrua la valutazione circa l'adeguamento del ricorrente all'ordine di rientro in base al tempo intercorso. Sul terzo motivo ha riscontrato una palese illogicità nella motivazione della dosimetria della pena (contraddizione tra la qualificazione della pena base come «prossima al minimo edittale» e la concreta irrogazione, dopo le riduzioni, del massimo edittale) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; ha rigettato il ricorso per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 3
Norma applicata per la contravvenzione relativa al foglio di via obbligatorio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione considerando le molteplici condanne per reati contro il patrimonio come fondamento per il giudizio di pericolosità ai fini della misura.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c)
Richiamate le categorie di pericolosità previste dalla norma: pericolosità generica (lett. b) e pericolosità per ordine e sicurezza (lett. c). La Corte ha utilizzato tali distinzioni per valutare la legittimità del provvedimento del Questore e la motivazione propria del provvedimento amministrativo.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della dosimetria deve essere logicamente coerente e che errori evidenti nel ragionamento che conduce alla misura della pena giustificano l'annullamento della parte sanzionatoria.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2011 "Marcucci"; Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018 "Capare'"; Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021 "He Dong")
Precedenti richiamati per i principi: definizione di pericolosità in relazione a reati che ledono beni giuridici collettivi; limiti del sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo del Questore (verifica di conformità e motivazione, non rivalutazione della pericolosità); rilevanza della pluralità di condanne per reati produttivi di reddito ai fini della pericolosità generale.
Massime di principio
- La verifica giudiziale di provvedimenti amministrativi di prevenzione (es. foglio di via) è limitata alla conformità e alla motivazione del provvedimento: il giudice penale non può sostituirsi al Questore nel riesame del giudizio di pericolosità.
- La pluralità di condanne per reati contro il patrimonio può legittimamente concorrere a fondare la valutazione di pericolosità generica, in particolare se i reati sono produttivi di reddito e non si tratta di mere condotte deviate isolate.
- Quando la Corte motiva l'adeguamento del destinatario a un ordine (es. allontanamento), argomentazioni basate su elementi temporali (notifica del provvedimento e data dei fatti) possono essere adeguate salvo che la difesa produca prova contraria convincente.
- La dosimetria della pena richiede una motivazione chiara e coerente: il giudice deve indicare la pena base, le circostanze applicate e il calcolo delle eventuali riduzioni; contraddizioni manifeste nella spiegazione della pena determinano annullamento e rinvio.
- In cassazione un ricorso può essere parzialmente accolto: anche se la decisione di merito è confermata nella sostanza, vizi motivazionali sulla pena o su aspetti formali possono comportare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio.
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