Sentenza n. 876/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente con rimessa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la revoca dell’autorizzazione NCC, deducendo: violazione del termine di conclusione del procedimento e del tempo ragionevole ex art. 2 l. 241/1990; difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e insufficienza o contraddittorietà della motivazione; inapplicabilità della disciplina NCC al rapporto continuativo ed esclusivo stipulato con un albergo; insussistenza dell’obbligo di rientro nella rimessa al termine di ogni servizio; inesistenza di un vincolo territoriale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale; sproporzione della revoca rispetto alle sanzioni previste dall’art. 11-bis l. 21/1992. La società sosteneva di avere una rimessa nel Comune di Sarno e un’ulteriore rimessa nel Comune di Positano, e che il servizio fosse svolto in forza di un contratto pluriennale con un albergo situato a Sant’Agnello. Il Comune ha resistito sostenendo la legittimità della revoca, fondata sul mancato utilizzo effettivo della rimessa nel Comune autorizzante, sullo svolgimento prevalente del servizio in altro ambito provinciale e sulla violazione degli obblighi relativi al foglio di servizio.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha escluso che il termine procedimentale possa incidere direttamente sulla validità della revoca, qualificata come revoca-decadenza o revoca-sanzione, distinta dalla revoca in senso proprio ex art. 21-quinquies l. 241/1990. Tale provvedimento verifica la permanenza dei requisiti del titolo e l’adempimento degli obblighi inerenti a un rapporto autorizzatorio di durata, senza finalità punitiva in senso stretto. Il contratto privatistico continuativo ed esclusivo con l’albergo non esonera dal rispetto della disciplina pubblicistica dell’attività NCC. Il giudice ha ritenuto sussistente il vincolo di territorialità sia in senso strutturale, per la necessità di sede operativa e rimessa nel Comune autorizzante, sia in senso funzionale, quale necessità di svolgere il servizio prevalentemente in favore della comunità territoriale di riferimento, con effettivo utilizzo della rimessa locale. Nel caso concreto la società aveva ammesso che il veicolo sarebbe rimasto fuori dalla rimessa di Sarno dal 1° aprile al 31 ottobre e il servizio risultava svolto quotidianamente a Sant’Agnello, in provincia di Napoli, mentre Sarno è in provincia di Salerno. La mera disponibilità di rimesse ulteriori non è stata ritenuta sufficiente. Poiché la violazione del vincolo territoriale costituiva autonoma ragione idonea a sostenere il provvedimento plurimotivato, le censure sugli ulteriori rilievi relativi ai fogli di servizio sono state assorbite. È stata inoltre respinta la censura di sproporzione: l’art. 11-bis l. 21/1992 riguarda sospensione e cancellazione dal ruolo dei conducenti e non impedisce la revoca dell’autorizzazione quando venga meno in modo continuativo e permanente un presupposto fondamentale dell’attività, quale il servizio in favore della comunità locale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
giorni trenta dalla comunicazione di apertura del procedimento amministrativo
La violazione del termine procedimentale non determina direttamente l’illegittimità della revoca-decadenza, distinta dai provvedimenti sanzionatori in senso stretto.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca-decadenza dell’autorizzazione NCC non rientra nella revoca in senso proprio disciplinata dalla norma, poiché è collegata al venir meno dei requisiti o all’inadempimento degli obblighi inerenti al titolo.
art. 3 l. 21/1992
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio; la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La norma fonda il vincolo territoriale strutturale e funzionale dell’attività NCC, comprendente l’effettivo utilizzo della rimessa e lo svolgimento del servizio in favore della comunità territoriale di riferimento.
art. 8 l. 21/1992
È correlato all’art. 3 ai fini della localizzazione della sede e della rimessa e dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione.
art. 11 l. 21/1992
Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede; il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana del comune autorizzante.
La possibilità di prelevare o condurre l’utente fuori provincia non elimina il vincolo territoriale relativo alla sede, alla rimessa e allo svolgimento del servizio in funzione della comunità locale. La norma prevede inoltre obblighi relativi al foglio di servizio e alla sosta.
art. 11-bis l. 21/1992
Disciplina sospensione e cancellazione dal ruolo dei conducenti; opera su un piano distinto rispetto alla revoca dell’autorizzazione, che può essere disposta quando vengano meno in modo permanente i presupposti fondamentali dell’attività.
art. 10-bis d.l. 135/2018
La disposizione, nella parte dichiarata incostituzionale, non può fondare l’obbligo generalizzato di rientro nella rimessa comunale tra un servizio e l’altro; tale pronuncia non esclude però il più generale vincolo territoriale strutturale e funzionale.
art. 41 Cost.
Il richiamo alla libertà di iniziativa economica non esclude l’applicazione della disciplina pubblicistica e dei vincoli territoriali posti per l’esercizio dell’attività NCC.
art. 97 Cost.
Il principio di legalità dell’azione amministrativa non impedisce la revoca dell’autorizzazione quando essa costituisca conseguenza della perdita continuativa dei presupposti fondamentali del titolo.
Massime di principio
- La revoca di un’autorizzazione NCC conseguente al venir meno dei requisiti o all’inadempimento degli obblighi inerenti all’attività costituisce una revoca-decadenza o revoca-sanzione, distinta dalla revoca in senso proprio ex art. 21-quinquies l. 241/1990; essa ha natura rimediale e non punitiva in senso stretto.
- Il vincolo di territorialità dell’attività NCC opera sia in senso strutturale, richiedendo sede operativa e almeno una rimessa nel Comune autorizzante, sia in senso funzionale, imponendo che il servizio sia effettivamente e prevalentemente svolto in favore della comunità territoriale di riferimento.
- La mera disponibilità formale di una rimessa nel Comune autorizzante non è sufficiente a dimostrare il rispetto del vincolo territoriale: occorre l’effettivo utilizzo della rimessa e lo svolgimento del servizio secondo la funzione territoriale dell’autorizzazione.
- La facoltà di effettuare il prelevamento e l’arrivo dell’utente fuori dalla provincia o dall’area metropolitana del Comune autorizzante non consente di svolgere stabilmente il servizio in un diverso ambito territoriale, eludendo gli obblighi relativi alla sede, alla rimessa e al servizio in favore della comunità locale.
- L’art. 11-bis l. 21/1992, relativo alle sanzioni sul ruolo dei conducenti, non esclude la revoca dell’autorizzazione quando la violazione non sia episodica ma continuativa e comporti il venir meno della ragione causale e dei presupposti fondamentali del titolo.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sostenerne la validità e consente di assorbire le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →