Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33820/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava a una società, per l'anno d'imposta 2015, l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse da altra società per prestazioni di formazione professionale, ritenute dall'Amministrazione esenti e non imponibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633/1972, con conseguente recupero d'imposta e irrogazione di sanzioni. Dopo l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio in secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha presentato istanza di definizione agevolata/estinzione legale ai sensi dell'art. 1, commi 38 ss. e 40 ss. della legge n. 207/2024, depositando la documentazione attestante l'effettivo versamento dell'imposta. L'Agenzia delle entrate ha verificato la regolarità della definizione e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della regolare domanda di definizione presentata dalla società contribuente ai sensi dell'art. 1, commi 40 ss., della legge n. 207/2024, rilevando che l'Ufficio aveva confermato l'avvenuto assolvimento dell'imposta e che la controversia doveva considerarsi correttamente e integralmente definita. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate; è stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui il meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base normativa del recupero d'imposta contestato dall'Ufficio, in relazione alla detraibilità dell'IVA assolta sulle fatture oggetto di verifica

  • art. 10, comma 1, numero 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come disposizione che, secondo l'Amministrazione, avrebbe imposto la fatturazione esente delle prestazioni di formazione professionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione

  • art. 1, commi 38 ss., legge 30 dicembre 2024, n. 207

    richiamato quale base della domanda di definizione agevolata/estinzione legale del giudizio

  • art. 1, commi 40 ss., legge 30 dicembre 2024, n. 207

    considerato il presupposto processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio a fronte della regolare definizione della controversia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    esclusa la sua applicazione perché il meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere

  • Cass. n. 3542/2017

    richiamata per il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata ritualmente perfezionata e documentata, e l'Amministrazione ne conferma l'esito positivo, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione per intervenuta definizione della controversia comporta che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa applicabile.
  • In caso di cessazione della materia del contendere o di estinzione per definizione agevolata della lite, non si applica il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione, è decisiva la regolarità formale e sostanziale della domanda di definizione e la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta contestata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.