Cassazione Penale, Sentenza n. 1859/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di opposizione a decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, ritenuta incompleta a causa della mancanza delle pagine successive alla prima. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 461 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto conteneva comunque gli elementi essenziali del deposito (gli estremi del decreto, la data e il giudice emittente) e che la presenza, nell'intestazione, di una richiesta non prevista dalla legge (applicazione dell'art. 186, comma 9-bis codice della strada in via prioritaria) non poteva determinare l'inammissibilità dell'opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la mancanza di alcune pagine non legittimava automaticamente la dichiarazione di inammissibilità quando l'istanza, pur parzialmente illeggibile, conteneva gli elementi previsti a pena di inammissibilità dall'art. 461 c.p.p.; inoltre ha richiamato il principio secondo cui la formulazione di richieste non previste dalla legge non determina l'inammissibilità dell'opposizione ma impone l'emanazione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 463 c.p.p.
Norme richiamate
art. 461 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'art. 461 disciplina i requisiti a pena di inammissibilità dell'opposizione; tuttavia, se gli elementi essenziali sono presenti nell'atto, la mera incompletezza o la formulazione di richieste non previste non deve tradursi in declaratoria di inammissibilità automatica
art. 463, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.
Se l'opposizione contiene elementi essenziali ma formule non previste dalla legge, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato; il rimedio procedurale è quindi l'apertura del giudizio e non l'esclusione formale dell'atto
art. 186, comma 9-bis codice della strada
Norma sostanziale richiamata nell'istanza dall'opponente; la Corte segnala che la richiesta di applicazione di norme sostanziali non previste in determinati atti processuali non determina di per sé l'inammissibilità dell'opposizione
Cass., Sez. 1, n. 15547 del 23/01/2020 (Orio), Rv. 279054
Precedente richiamato a supporto del principio per cui l'indicazione di richieste non contemplate non legittima la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e impone invece l'adozione del decreto di giudizio immediato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per l'enunciazione del motivo in sede di cassazione; norma procedurale che disciplina la formulazione del motivo
Massime di principio
- La carenza formale di documentazione (es. pagine mancanti) non comporta automaticamente inammissibilità se l'atto contiene gli elementi essenziali richiesti a pena di inammissibilità (estremi del decreto, data, giudice emittente).
- Se l'opposizione contiene richieste non previste dalla legge processuale, il giudice non deve dichiararla inammissibile ma procedere, se ricorrono gli estremi, all'emanazione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 463 c.p.p.
- Il criterio sostanziale prevale sul formalismo: il controllo di ammissibilità deve verificare la presenza dei requisiti essenziali prima di escludere un atto per incompletezza formale.
- In caso di dubbia intellegibilità dell'atto a causa di parti mancanti, il giudice dovrebbe favorire il proseguimento del procedimento utile a chiarire il merito, eventualmente ordinando integrazioni, salvo che l'assenza renda impossibile ricostruire gli elementi richiesti a pena di inammissibilità.
- Per l'imputato o difensore è essenziale indicare espressamente e in modo chiaro gli estremi del provvedimento impugnato (numero, data, giudice) per evitare contestazioni di inammissibilità; allegare copia completa degli atti riduce il rischio di problemi formali.
Testo integrale
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