Sentenza n. 4038/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento del Responsabile Unico di Procedimento dell’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola/ Lago Falciano protocollo n. 0186289/2026 del 4 marzo 2026, avente a oggetto “Proc. n. 4201/AP/2025 - Procedura Aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei Servizi forestali di manutenzione straordinaria di "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore – Pineta di castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle" - Programmazione III fase” CUP: B51G25000230006 - CIG: B8F44EC286, con riferimento al Lotto 1; b) della nota della Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale - Settore 302.01.00 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare prot. n. 0196621/2026 del 05 marzo 2026, avente a oggetto “Proc. n. 4201/AP/2025 - Procedura Aperta telematica ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 36 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei Servizi forestali di manutenzione straordinaria di "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore – Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle" - Programmazione III fase” CUP: B51G25000230006 - CIG: B8F44EC286; c) del Disciplinare e di ogni atto di gara, laddove interpretato nel senso che i “servizi analoghi” di cui all’articolo 7.4 del Disciplinare medesimo siano esclusivamente quelli svolti a seguito di gare in cui fosse richiesto il requisito di cui all’articolo 7.1 lettera C (Albo Regionale degli operatori forestali), ovvero richieste le abilitazioni di cui all’articolo 7.2 (svolgimento mediante operatori in possesso dell’attestato di “operatore forestale”), ovvero nell’ambito di gare svolte esclusivamente secondo la normativa sull’espletamento dei servizi, ovvero esclusivamente avente il codice CPV 7720000-2 “Servizi Forestali”; d) per quanto di ragione e d’interesse, di ogni eventuale chiarimento reso dalla Stazione Appaltante in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nella parte in cui escluda a priori l’idoneità dell’attestazione SOA OG13 a comprovare i requisiti di capacità tecnica; e) di ogni atto, preordinato, connesso e conseguenziale, compresi tutti gli atti di gara successivi se e in quanto lesivi, ivi compresi i verbali di valutazione dell’offerta tecnica e di apertura dell’offerta economica, nonché l’eventuale proposta di aggiudicazione ovvero l’aggiudicazione definitiva; nonché per la declaratoria d’inefficacia ex articolo 121 del codice del processo amministrativo del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei lavori oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro nello svolgimento dei lavori; ovvero, in mancanza, per il risarcimento del danno consistente nel mancato utile per l’intera durata ovvero per il periodo di mancata esecuzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale relativo a servizi analoghi e per insufficiente possesso del requisito da parte della mandataria del RTI
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, la successiva comunicazione della centrale di committenza e gli atti di gara, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione dell’art. 7.4 del disciplinare e dell’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023. Secondo il ricorrente, la stazione appaltante avrebbe interpretato in modo eccessivamente formalistico il requisito dei servizi analoghi, valorizzando esclusivamente il codice CPV 77200000-2, la qualificazione formale dei precedenti contratti come lavori o servizi e il possesso di specifiche iscrizioni o abilitazioni, senza esaminare sostanzialmente il contenuto delle prestazioni eseguite. È stata inoltre contestata la verifica del requisito maggioritario della mandataria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe considerato soltanto i servizi ritenuti validi, anziché tutti quelli dichiarati. Sono stati dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità, sproporzionalità e violazione dei principi di favor partecipationis e concorrenza. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento del danno, in termini di mancato utile, qualora non fosse stato possibile il subentro nel contratto.
La decisione
Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Ha ritenuto assorbita l’eccezione di irricevibilità relativa all’impugnazione delle clausole del disciplinare, rilevando comunque che l’onere di immediata impugnazione riguarda soltanto le clausole oggettivamente e immediatamente escludenti. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che la stazione appaltante dispone di discrezionalità nell’individuazione dei requisiti speciali, purché essi siano chiari, attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e compatibili con l’esigenza di favorire la concorrenza. La nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici, ma richiede comunque concreti elementi di similitudine idonei a dimostrare l’affidabilità professionale dell’operatore rispetto alle prestazioni da eseguire. Il codice CPV 77200000-2 comprende un’ampia gamma di attività di gestione forestale, ma non rende automaticamente analoghi tutti i lavori o servizi genericamente afferenti al verde, alla manutenzione, al diserbo o alla prevenzione antincendio. L’amministrazione aveva esaminato concretamente i precedenti contratti prodotti dal RTI, rilevando che quelli della mandataria erano prevalentemente riconducibili a lavori OS24, OG13, servizi di diserbatura o attività antincendio, mentre il contratto utilizzato dalla mandante mediante avvalimento riguardava principalmente lavori OG13 e OS24, con CPV diverso da quello richiesto. Il TAR ha ritenuto non irragionevole la distinzione tra lavori e servizi di manutenzione e ha escluso la sufficiente similitudine tra servizi di diserbatura o relativi a impianti antincendio e i servizi forestali oggetto di gara. Ha inoltre ritenuto coerente il requisito dell’iscrizione all’albo regionale degli operatori forestali. La valutazione amministrativa è stata considerata adeguatamente istruita e motivata, immune da illogicità, inattendibilità o sproporzione; il requisito mancante è stato qualificato come sostanziale e non sanabile mediante soccorso istruttorio. È stata altresì confermata la rilevanza della violazione della regola del disciplinare secondo cui la mandataria deve possedere i requisiti in misura superiore rispetto a ciascuna mandante. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza dell’infondatezza delle domande di annullamento. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina della procedura aperta telematica utilizzata per l’affidamento.
art. 100, comma 3, lett. a), d.lgs. 36/2023
Consente di richiedere requisiti di idoneità professionale, tra cui nel caso concreto l’iscrizione all’albo regionale degli operatori forestali.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
Consente alla stazione appaltante di richiedere, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di servizi analoghi; il requisito deve essere riferito a prestazioni effettivamente similari e non a servizi meramente generici o affini.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto
I requisiti speciali devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo conto dell’interesse al più ampio numero di potenziali concorrenti e all’accesso al mercato.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiede che l’accesso al mercato sia favorito nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
art. 74 d.lgs. 104/2010
Richiamato quale base processuale per la decisione della controversia.
art. 120 d.lgs. 104/2010
Applicabile al rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.
art. 121 d.lgs. 104/2010
Invocato dal ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ma non applicato per il rigetto della domanda principale.
Regolamento CE n. 2195/2002, come modificato dal Regolamento CE n. 213/2008
Istituisce il Vocabolario comune per gli appalti pubblici e colloca il CPV 77200000-2 nella categoria dei servizi forestali.
art. 7, comma 1, d.lgs. 34/2018
Definisce le attività di gestione forestale, comprendendo pratiche selvicolturali, prevenzione degli incendi, rimboschimenti, manutenzione della viabilità forestale e opere di sistemazione idraulico-forestale.
art. 83, Regolamento regionale Campania 28 settembre 2017, n. 3
Istituisce l’albo regionale degli operatori forestali, la cui iscrizione era richiesta dal disciplinare quale requisito di idoneità professionale.
Massime di principio
- La richiesta di servizi analoghi quale requisito di capacità tecnico-professionale è legittima quando il requisito sia chiaramente indicato, attinente e proporzionato all’oggetto dell’appalto e sia finalizzato a verificare un’esperienza concretamente idonea a garantire l’affidabilità dell’esecutore.
- La nozione di servizi analoghi non richiede l’identità con le prestazioni oggetto di gara, ma presuppone comunque elementi concreti di similitudine riguardanti le prestazioni rese, la loro rilevanza e complessità, il settore di appartenenza, la funzione svolta e il mercato di riferimento.
- Il codice CPV indicato dalla lex specialis costituisce un parametro rilevante per verificare l’analogia dei servizi, ma la valutazione deve essere svolta in concreto, esaminando il contenuto effettivo dei contratti e delle prestazioni dichiarate.
- Lavori e servizi di manutenzione non sono automaticamente assimilabili: quando l’attività comporta una modificazione significativa della realtà fisica del bene, essa può qualificarsi come lavoro, mentre la mera attività manutentiva priva di tale quid novi rientra nei servizi; la diversa qualificazione può incidere sulla dimostrazione del requisito esperienziale.
- Servizi di diserbatura, interventi di verde urbano o attività relative a impianti antincendio non sono necessariamente analoghi ai servizi forestali; l’assimilazione richiede la prova di specifici profili di similitudine e di una professionalità coerente con la gestione delle aree boschive.
- È legittima l’esclusione quando il requisito di capacità tecnico-professionale manchi sostanzialmente e i contratti prodotti non dimostrino l’esperienza richiesta; il soccorso istruttorio non può trasformarsi nella costituzione ex novo del requisito mancante.
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