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Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alla diffida del 20/09/2024, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale, la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; - e per la condanna delle stesse amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202409679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di visto per lavoro subordinato stagionale e sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate in relazione alla diffida del 20 settembre 2024, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dell'inerzia, che fosse accertato l'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e che fosse ordinato di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che era stato fissato l'appuntamento richiesto.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., prendendo atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento e dichiarando, per tale ragione, la cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sull'illegittimità originaria del silenzio né sull'obbligo di rilascio del visto. Le spese sono state compensate per il 25%; per il restante 75% il Ministero è stato condannato a pagare al ricorrente euro 750,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'ordine di provvedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, una volta constatata la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta l'atto o compie l'attività procedimentale richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sull'illegittimità originaria del silenzio se questa non è più oggetto di una concreta controversia.
  • La fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa di ottenere tale adempimento, anche se non equivale al rilascio del visto e non definisce l'esito sostanziale della domanda amministrativa.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o in relazione al comportamento processuale e sostanziale delle parti, disponendo una compensazione parziale e ponendo il residuo a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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