Cassazione Penale, Ordinanza n. 34885/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza del condannato non detenuto diretta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, perché priva della dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che nell’istanza era indicato il luogo di residenza, coincidente con il domicilio, e che non occorreva quindi ripetere l’indirizzo come domicilio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la doglianza. Ha ribadito che la richiesta di misura alternativa alla detenzione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio del condannato non detenuto, anche quando sia presentata dal difensore; la mera indicazione della residenza non sostituisce l’atto formale di elezione di domicilio, che ha valore legale e può essere effettuato, ad esempio, presso lo studio del difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Decisione assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 656, comma 6, c.p.p.
la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto
La richiesta di misura alternativa presentata dal condannato non detenuto deve contenere una dichiarazione o elezione formale di domicilio; l’indicazione della sola residenza non è sufficiente.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione proposta da un condannato non detenuto deve essere corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, anche se l’istanza è presentata dal difensore.
- L’indicazione della residenza nell’istanza non equivale all’elezione di domicilio, anche quando residenza e domicilio coincidano: l’elezione è un atto formale con autonomo valore legale e può essere effettuata presso lo studio del difensore.
Come è indicizzato
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