Sentenza n. 719/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del Comune di Marmora del 7 marzo 2022, pubblicata il 22 marzo 2022; - dell'Avviso prot. 0000638 del 22 marzo 2022, pubblicato il 22 marzo 2022; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 18 maggio 2022: - dell'Avviso prot. 0000839 del 14 aprile 2022; - dell'Atto prot. 0000922 del 20 aprile 2022; - degli Avvisi prot. n. 0001010 e n. 0001011 del 29 aprile 2022; - del Verbale di aggiudicazione del 11 maggio 2022; - della Determinazione del Responsabile dell'Area finanziaria n. 33 dell'11 maggio 2022; In via istruttoria, acquisire tutti gli atti del procedimento sfociato nella Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Marmora n. generale 33; Ordinare al Comune di Marmora: - il deposito delle domande di assegnazione di Comprensori di tipo A pervenute entro il 28 febbraio 2022 e delle domande di assegnazione dei fondi in esubero presentate entro il 31 marzo 2022; - di dare corso all'assegnazione del Fondo Frazioni in funzione dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 6A) paragrafo 6 del Regolamento, ponendo a confronto le sole domande e i soli titoli di coloro che abbiano presentato domanda dei fondi in esubero facenti parte del Fondo Frazioni entro il termine stabilito dall'art. 6A) del Regolamento, ossia entro il 31 marzo 2022, al prezzo di euro 50,00/ha.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali relativi all'assegnazione dei lotti denominati "frazioni" per l'attività di pascolo nell'anno 2022
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta comunale, gli avvisi, gli atti procedimentali, il verbale di aggiudicazione e la determinazione del Responsabile dell'Area finanziaria con cui il Comune di Marmora aveva assegnato i lotti "frazioni" per il pascolo nell'anno 2022. Ha inoltre chiesto l'acquisizione degli atti del procedimento e l'assegnazione del Fondo Frazioni secondo i criteri di preferenza previsti dal regolamento comunale. Dopo il rigetto della domanda cautelare, all'udienza di merito la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese; le parti costituite non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa della ricorrente, intervenuta prima della decisione, osservando che nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In assenza di opposizione o di diverse richieste delle altre parti, il giudice non può sostituirsi alla ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire né decidere il merito. Le spese della fase di merito sono state compensate tra tutte le parti costituite, in considerazione della mancata opposizione e della particolarità della controversia; nulla è stato disposto nei confronti delle parti intimate non costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata espressamente dalla parte ricorrente prima della decisione e non contrastata dalle altre parti, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza una specifica applicazione motivata nel corpo della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica applicazione sostanziale nella motivazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e non contrastata dalle altre parti, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito della controversia.
- Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti costituite non si oppongono alla richiesta e la controversia presenta profili di particolarità; nei confronti delle parti intimate non costituite non occorre adottare statuizioni sulle spese.
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