Sentenza del 31/01/2017 n. 2457 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla domanda di rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'indennità ricevuta dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. L'Agenzia ha sostenuto che tale indennità non fosse assimilabile alle "indennità equipollenti" previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, e dovesse quindi essere assoggettata a tassazione integrale, anziché a tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che l'indennità supplementare erogata dal Fondo ha funzione esclusivamente previdenziale, costituisce una forma di retribuzione differita ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" disciplinate dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19. Pertanto, l'importo deve essere assoggettato a tassazione separata e non a tassazione integrale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19 (T.U.I.R.)
Le indennità aventi natura previdenziale e riconducibili a una forma di retribuzione differita sono soggette a tassazione separata, anziché a tassazione integrale.
D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2
La disciplina del Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze è stata considerata coerente con la natura previdenziale dell'indennità erogata al momento della cessazione dal servizio.
D.P.R. n. 211 del 1981
È richiamato quale atto istitutivo del Fondo previdenziale dal quale proveniva l'indennità oggetto della richiesta di rimborso.
Massime di principio
- Quando un'indennità viene erogata alla cessazione del rapporto di lavoro da un fondo previdenziale e dipende dagli anni di servizio o dai contributi versati, può avere natura di retribuzione differita.
- La qualificazione fiscale dell'indennità dipende dalla sua funzione sostanziale e dalla struttura del fondo, non soltanto dalla denominazione formale della somma.
- Le indennità previdenziali assimilabili alle indennità equipollenti previste dal T.U.I.R. devono essere generalmente assoggettate a tassazione separata, se ricorrono i presupposti normativi, e non a tassazione ordinaria integrale.
- In caso di tassazione integrale di un'indennità con caratteristiche analoghe, il contribuente può valutare una richiesta di rimborso e l'impugnazione dell'eventuale silenzio-rifiuto, verificando la natura del fondo, la fonte normativa e la composizione delle somme erogate.
- La decisione riguarda specificamente il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze e non comporta automaticamente l'applicazione dello stesso trattamento a qualsiasi indennità di fine servizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2396 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2402 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2404 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 2405 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →