Cassazione Civile, Sentenza n. 11329/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originaria riguardava l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IRPEG per gli anni dal 2003 al 2008. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva parzialmente riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Verona con sentenza del 14 maggio 2012. La società aveva chiesto alla stessa Commissione regionale la sospensione dell’efficacia esecutiva di tale sentenza, ma l’istanza era stata respinta con ordinanza n. 32/21/13, depositata il 25 marzo 2013. La società ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dei diritti del contribuente, dell’art. 373 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché, in subordine, motivazione del tutto insufficiente. Non sono riportati ulteriori dettagli sulle specifiche censure sviluppate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, secondo il proprio orientamento, il provvedimento che respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione ai sensi dell’art. 373 c.p.c. ha natura ordinatoria e non contiene una decisione in senso tecnico-processuale, sicché non è ricorribile per cassazione. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, difettava comunque l’interesse al ricorso: la sentenza per la quale era stata chiesta l’inibitoria era già stata cassata con rinvio dalla Cassazione con sentenza n. 7056/2014; la successiva sentenza della Commissione tributaria regionale resa in sede di rinvio, sfavorevole alla società, era passata in giudicato dopo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza n. 2395/2018; anche il ricorso per revocazione contro quest’ultima decisione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 11131/2019. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate Euro 8.000,00 per spese, oltre alle spese prenotate a debito; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti di Equitalia, che non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 373 c.p.c.
contro il provvedimento adottato ex art. 373 c.p.c., che respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, non può essere proposto ricorso in sede di legittimità, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale.
Il provvedimento che respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione è ordinatorio e privo di una decisione in senso tecnico-processuale; pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
La Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 111 Cost.; la norma è menzionata soltanto tra quelle la cui violazione era dedotta dalla ricorrente.
art. 395 c.p.c.
E, anche, il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., proposto dalla Società avverso detta ultima sentenza, è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza del 19 aprile 2019 n. 11131.
La norma è richiamata per identificare il rimedio di revocazione già proposto dalla società e dichiarato inammissibile; la Corte non enuncia un principio interpretativo autonomo su tale disposizione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il provvedimento che respinge, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione ha natura ordinatoria e non contiene una decisione in senso tecnico-processuale; non è quindi ricorribile per cassazione.
- L’impugnazione è inammissibile per carenza d’interesse quando, al momento della decisione, la pronuncia della cui esecutività si chiedeva la sospensione è stata superata dagli sviluppi processuali successivi e la situazione dedotta non può più produrre un’utilità concreta per il ricorrente.
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