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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33454/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa ha impugnato la sentenza per violazione di legge, deducendo che la Corte territoriale ha applicato la diminuzione unitaria di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. sulla pena complessiva per il reato continuato (rapina + contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere), senza distinguere che la modifica normativa del comma 2 (a seguito della L. 23/6/2017 n.103) ha introdotto per le contravvenzioni una diminuzione di diritto della pena nella misura della metà; dunque, sostiene la difesa, occorreva ridurre separatamente l'aumento sanzionatorio relativo alla contravvenzione nella misura della metà e applicare la diminuzione di un terzo solo alla parte relativa ai delitti, non applicare meccanicamente un terzo sull'intera pena continuata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui la norma di favore contenuta nell'art. 442, comma 2, c.p.p. (modificata dalla L. n.103/2017) deve essere applicata distintamente: la diminuzione prevista per le contravvenzioni (metà) è una norma sostanzialmente di favore che impone una riduzione specifica sulla parte di pena relativa alla contravvenzione, mentre la riduzione di un terzo rimane applicabile alla parte relativa ai delitti. Per coerenza di sistema e per il principio del favor rei, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, ai sensi dell'art. 620, lett. L) c.p.p., ha provveduto direttamente a rideterminare la pena nella misura di anni 2, mesi 3 e giorni 20 di reclusione e euro 733 di multa.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, codice di procedura penale

    La modifica introdotta dalla L. 23/6/2017 n.103 ha previsto per le contravvenzioni una diminuzione della pena nella misura della metà in caso di rito abbreviato; tale previsione, pur essendo formale-processuale, ha effetti sostanziali e va considerata norma di favore, applicabile anche in presenza di reato continuato fra delitti e contravvenzioni, imponendo l'applicazione separata della diminuzione sulla parte contravvenzionale

  • art. 81, comma 2, codice penale

    Disciplina del vincolo della continuazione: i reati sono considerati unitariamente quoad poenam e la pena è determinata con riferimento alle regole sul cumulo e aumento per continuazione

  • art. 76, codice penale

    Regole sul cumulo delle pene concorrenti: la determinazione della pena tiene conto delle disposizioni sul cumulo e sugli aumenti, che si applicano nella formazione della pena per reato continuato

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha novellato l'art. 442 c.p.p. e introdotto la diminuzione della metà per le contravvenzioni in caso di rito abbreviato, principio ritenuto cogente e di favore

  • art. 2, comma 4, codice penale

    Regole sulla retroattività della legge penale più favorevole: la modifica va applicata anche alle fattispecie anteriori, salvo sentenza irrevocabile

  • art. 620, lett. L), codice di procedura penale

    Autorizza la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ad annullare senza rinvio e a provvedere direttamente alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio quando possibile

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Richiamato per le forme procedurali di esame del ricorso in epoca emergenziale; citato per corretto inquadramento processuale

  • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito)

    Richiamato per l'applicabilità delle forme procedurali richiamate

Massime di principio

  • Quando è contestata una pluralità di reati in vincolo di continuazione che comprende delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito abbreviato va applicata separatamente: sulla parte contravvenzionale nella misura della metà (prevista dalla L. n.103/2017) e sulla parte delittuale nella misura di un terzo.
  • La norma di favore (art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato) ha efficacia sostanziale e va applicata anche quando la riduzione riguarda reati raggruppati per continuazione, in virtù del principio del favor rei e della disciplina della legge penale più favorevole.
  • Nel calcolo della pena per reato continuato occorre determinare prima la pena complessiva e gli aumenti derivanti dalla continuazione secondo le regole sul cumulo; tuttavia, la parte relativa alle contravvenzioni deve ricevere la specifica riduzione "di favore" che non può essere sostituita meccanicamente dalla riduzione unitaria di un terzo sull'intera pena.
  • Applicare la riduzione unitaria di un terzo sull'intera pena continuata può produrre risultati incoerenti rispetto a ipotesi in cui i giudizi fossero separati; per coerenza sistematica e rispetto al principio di favore, la soluzione corretta è la riduzione distinta per tipologia di reato.
  • Se la Cassazione accoglie il ricorso per vizi nel calcolo del trattamento sanzionatorio e può rideterminare la pena direttamente, applicherà l'art. 620, lett. L) c.p.p. per annullare senza rinvio e fissare il nuovo trattamento sanzionatorio.

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