Sentenza n. 710/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto del 24 giugno 2025, notificato in pari data al sig. Draou Imad, con cui la Questura di Grosseto ha respinto la domanda di permesso di soggiorno formulata dal sig. Draou medesimo «perché irricevibile ed allo stesso non può essere rilasciato un permesso ad altro titolo».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, ritenuto irricevibile per intervenuta scadenza del periodo autorizzatorio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia il 4 agosto 2023 con un visto per lavoro stagionale della durata di 270 giorni, con scadenza il 27 aprile 2024, ed era stato assunto dal datore di lavoro l'8 agosto 2023. Sosteneva che la domanda di permesso di soggiorno, presentata il 9 giugno 2025, fosse tempestiva perché solo in tale data era stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; pertanto, il ritardo nella conclusione degli adempimenti amministrativi non avrebbe dovuto ricadere su di lui. Contestava quindi il diniego della Questura, fondato sull'avvenuta scadenza del visto e del periodo autorizzato, nonché sull'impossibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Dalla disciplina del d.lgs. 286/1998 risulta che il permesso per lavoro stagionale deve seguire la stipula del contratto di soggiorno e non può avere durata superiore a nove mesi; il nulla osta autorizza lo svolgimento dell'attività lavorativa per un massimo di nove mesi nell'arco di dodici mesi. Il contratto di soggiorno avrebbe dovuto essere sottoscritto entro quindici giorni dall'ingresso e trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione. Nelle more, l'art. 22, comma 6-bis, consente al lavoratore di iniziare l'attività lavorativa, ma tale disposizione opera come misura di salvaguardia e non proroga la durata del visto o del nulla osta. La permanenza e l'attività lavorativa restano quindi limitate al periodo originariamente autorizzato. Poiché il ricorrente aveva esaurito tale periodo prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, avvenuta circa due anni dopo l'ingresso, mancavano i presupposti per il rilascio del permesso per lavoro stagionale e non risultavano presupposti per un permesso ad altro titolo. La precedente tutela cautelare era stata concessa esclusivamente per ragioni inerenti al periculum in mora. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone la stipula del contratto di soggiorno e non può eccedere la durata massima di nove mesi.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro ... contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore ...; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza
Il contratto di soggiorno costituisce l'adempimento necessario cui segue il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
art. 24, commi 2 e 7, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale ... è rilasciato ... per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni ...; Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Il nulla osta delimita temporalmente l'autorizzazione al lavoro stagionale, entro il limite massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
art. 22, commi 6 e 6-bis, d.lgs. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono ... il contratto di soggiorno ...; Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale
La sottoscrizione del contratto deve avvenire entro quindici giorni dall'ingresso; nelle more, il nulla osta consente provvisoriamente il lavoro, senza prorogare il periodo autorizzato dal visto e dal nulla osta.
Massime di principio
- Nel lavoro stagionale degli stranieri, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato dopo la stipula del contratto di soggiorno e la sua durata non può superare il periodo massimo di nove mesi previsto dalla legge.
- La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce una misura di salvaguardia per il lavoratore e non determina una proroga o un'estensione del periodo di permanenza autorizzato dal visto e dal nulla osta.
- Il ritardo nella sottoscrizione del contratto di soggiorno oltre il termine previsto dalla legge non consente di recuperare o aggiungere un nuovo periodo di soggiorno e lavoro rispetto a quello già autorizzato.
- Quando, al momento della sottoscrizione tardiva del contratto di soggiorno, il periodo autorizzato dal visto e dal nulla osta è già integralmente decorso, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
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