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Circolare

Circolare numero 8 del 17-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulle principali prestazioni economiche di maternità e paternità previste dal Testo Unico, con particolare riguardo a congedo parentale, riposi giornalieri, flessibilità del congedo di maternità, malattia, adozione/affidamento, dimissioni, congedo di paternità e requisiti contributivi. Vengono inoltre precisati diversi aspetti interpretativi su "genitore solo", parto plurimo e termini di presentazione della documentazione, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale intervenuta sul tema.

Prestazioni economiche di maternità e paternità ex D.Lgs. 151/2001: chiarimenti applicativi

Prestazioni economiche di maternità e paternità ex D.Lgs. 151/2001: chiarimenti

La circolare interviene a integrare le precedenti istruzioni INPS in materia di tutela economica della maternità e della paternità, fornendo chiarimenti applicativi su congedo parentale, riposi giornalieri, congedo di maternità, congedo di paternità, adozione e affidamento, dimissioni e requisiti contributivi. Il documento si colloca nel quadro del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e richiama più volte la circolare n. 109/2000 nonché ulteriori pronunce e messaggi interni.

Genitore solo e durata del congedo parentale

Ai sensi dell’art. 32 del T.U., la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, in via ordinaria, rispettivamente a 6 e 7 mesi di congedo parentale, con un massimo complessivo di 10 mesi tra i due genitori; tale limite può arrivare a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo. La circolare precisa che la situazione di “genitore solo”, che consente l’elevazione del periodo fino a 10 mesi, ricorre non solo nei casi già noti di morte dell’altro genitore, abbandono o affidamento esclusivo, ma anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

In tale ipotesi:

  • il genitore richiedente deve rilasciare dichiarazione di responsabilità;
  • ciò vale anche se l’anagrafe attribuisce al minore il cognome della madre;
  • la situazione non si configura per il solo fatto di essere “ragazza madre” o “genitore single”, se non vi è anche il mancato riconoscimento dell’altro genitore;
  • nel caso di separazione, occorre che dalla sentenza risulti l’affidamento del figlio a un solo genitore.

La circolare precisa inoltre che i mesi ulteriori spettanti al genitore solo sono indennizzabili solo se ricorrono le condizioni di reddito previste dalla legge, anche quando fruiti entro i 3 anni di età del figlio. Il riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore fa venir meno la situazione di genitore solo e deve essere comunicato sia all’INPS sia al datore di lavoro, con conseguente rideterminazione dei periodi residui spettanti a ciascun genitore.

Riposi giornalieri e posizione del padre

In tema di riposi giornalieri per allattamento, la circolare conferma che la madre conserva il diritto ai riposi anche quando il padre è in congedo parentale. Il padre, invece, non può usufruire dei riposi ex art. 40 T.U. quando la madre è in congedo di maternità o parentale, oppure quando la madre è assente dal lavoro per cause che sospendono il rapporto (ad esempio aspettative o permessi non retribuiti, o pause nei part-time verticali).

Sono poi distinti i casi in cui la madre è lavoratrice autonoma o non lavoratrice:

  • se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo alla fine del trattamento economico post-partum spettante alla madre, a determinate condizioni;
  • se la madre non è lavoratrice, il padre non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento;
  • anche le ore aggiuntive previste per il parto plurimo non spettano al padre nei casi in cui la madre non abbia diritto ai riposi.

La circolare ribadisce che il diritto del padre ai riposi giornalieri rimane “derivato” da quello della madre, a differenza del congedo parentale del padre, che ha ormai una propria autonomia. Un diritto autonomo del padre ai riposi è previsto solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall’art. 40 del T.U.

Flessibilità del congedo di maternità

In relazione alla flessibilità del congedo di maternità, la circolare chiarisce che la domanda è accoglibile anche se presentata dopo il settimo mese di gravidanza, purché le attestazioni del ginecologo del SSN o convenzionato e del medico aziendale siano state acquisite nel corso del settimo mese. Se le attestazioni sono state ottenute più tardi, la flessibilità può essere riconosciuta solo per il periodo residuo decorrente dal rilascio delle stesse.

La circolare precisa inoltre che:

  • i giorni lavorati senza autorizzazione formale alla flessibilità non danno diritto all’indennità di maternità;
  • tali giorni non possono essere recuperati dopo il parto come giorni di congedo di maternità, ma vanno comunque conteggiati nella durata complessiva del congedo;
  • la lavoratrice autorizzata alla flessibilità può chiedere anche il congedo parentale per un altro figlio nello stesso ottavo mese di gravidanza, senza perdere il congedo di maternità complessivo.

Malattia, congedo parentale e congedo di maternità

Per la malattia insorta durante il congedo parentale o successivamente alla sua conclusione, la circolare afferma che l’indennità di malattia è riconoscibile secondo le regole ordinarie. Il congedo parentale non costituisce una sospensione del rapporto di lavoro, ma una situazione di inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che la malattia intervenuta durante tale periodo è indennizzabile se ne ricorrono i presupposti.

Viene inoltre stabilito che:

  • i periodi di malattia verificatisi durante il congedo parentale sono neutrali ai fini del computo del congedo complessivo spettante;
  • una volta cessata la malattia, il congedo parentale può riprendere, con o senza indennità del 30%, nei limiti previsti;
  • ai fini del calcolo del limite massimo di congedo, i periodi di malattia vanno trattati secondo i criteri già indicati per le frazioni di congedo intervallate da ferie.

Diversamente, la malattia insorta durante il congedo di maternità non è indennizzabile, perché l’indennità di maternità assorbe ogni altra indennità di malattia. Anche il congedo di maternità è considerato periodo neutro ai fini della protezione assicurativa se la malattia insorge dopo la sua conclusione.

Documentazione di nascita e termine di 30 giorni

L’art. 21 del T.U. impone alla lavoratrice la presentazione, entro 30 giorni, del certificato di nascita del figlio o della dichiarazione sostitutiva. La circolare precisa che tale termine vale per tutti i parti, anche non prematuri, e che ha natura ordinatoria, non perentoria.

Ne consegue che:

  • il ritardo nella presentazione non fa venire meno il diritto alla prestazione;
  • non sono previste sanzioni amministrative per l’inosservanza del termine;
  • eventuali conseguenze possono eventualmente manifestarsi soltanto sul piano del rapporto di lavoro.

Adozione e affidamento

La circolare dedica ampio spazio al congedo parentale in caso di adozione o affidamento. Ai sensi dell’art. 36 T.U., il limite di età per la corresponsione dell’indennità al 30% viene elevato a 6 anni; in ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia. L’indennità è quindi riconoscibile, indipendentemente dal reddito, per complessivi 6 mesi fino ai 6 anni di età del bambino, purché il congedo sia richiesto entro 3 anni dall’ingresso.

La circolare precisa che:

  • dopo i 6 anni e fino agli 8 anni, i periodi ulteriori sono indennizzabili solo se ricorrono le condizioni reddituali;
  • per i minori adottati o affidati tra 6 e 12 anni, il congedo parentale e la relativa indennità sembrano fruibili solo se richiesti entro 3 anni dall’ingresso in famiglia;
  • non pare ammesso alcun beneficio, neppure subordinato al reddito, se la richiesta avviene oltre tale termine;
  • per l’adozione o l’affidamento preadottivo internazionale si applicano le regole dell’art. 36 del T.U.

Parto gemellare o plurigemellare

In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, dei mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 del T.U. La stessa impostazione vale anche per adozioni o affidamenti plurimi, purché l’ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

La circolare richiama il messaggio n. 569 del 27 giugno 2001 e precisa che:

  • per ottenere i periodi ulteriori occorre presentare domande separate sul modello AST. FAC.;
  • le modalità di fruizione e i criteri economici restano quelli già stabiliti in precedenza;
  • per il parto plurimo non è previsto alcun ulteriore congedo di maternità oltre quello ordinario.

Dimissioni volontarie e convalida

L’art. 55 del T.U. prevede che le dimissioni volontarie presentate durante la gravidanza o dal lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità, fino a un anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia, debbano essere convalidate dal Servizio ispettivo territorialmente competente del Ministero del Lavoro.

La circolare chiarisce che tale convalida:

  • è posta a tutela del rapporto di lavoro;
  • è richiesta per la risoluzione del rapporto, ma non per la liquidazione dell’indennità di maternità o paternità;
  • non è richiesta neppure ai fini dell’indennità di disoccupazione, quando questa costituisca il presupposto per l’indennità di maternità.

Viene anche ricordato che, se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la lavoratrice ha diritto o un diritto teorico all’indennità di disoccupazione, spetta l’indennità giornaliera di maternità; se invece il congedo inizia entro 60 giorni dalla cessazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste comunque.

Congedo di paternità

La circolare interpreta in senso estensivo l’art. 28 del T.U., affermando che il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità nei casi di morte, grave infermità o abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche quando la madre non sia o non sia stata lavoratrice.

La motivazione si fonda sulla finalità dell’astensione obbligatoria post-partum, volta a garantire al neonato l’assistenza materiale e affettiva di un genitore. Ne deriva che il diritto del padre è qualificato come autonomo e la durata del congedo corrisponde al periodo di astensione obbligatoria non fruito dalla madre lavoratrice, comprese le eventuali estensioni per flessibilità o parto prematuro.

Calcolo dell’indennità per congedo parentale

La misura dell’indennità per congedo parentale si determina sulla retribuzione media globale giornaliera del mese o del periodo di paga quadrisettimanale immediatamente precedente all’inizio dell’astensione.

Sono però previste regole particolari:

  • se il congedo parentale segue immediatamente il congedo di maternità senza ripresa dell’attività, si considera la retribuzione del periodo precedente l’inizio del congedo di maternità, senza computare i ratei delle mensilità aggiuntive;
  • se, dopo il congedo di maternità, la lavoratrice riprende anche per un solo giorno l’attività, il riferimento retributivo diventa quello di tale periodo di ripresa;
  • in caso di congedo parentale frazionato, la base di calcolo resta il mese precedente, anche se le frazioni sono intervallate da giorni di lavoro;
  • la retribuzione va divisa per i giorni lavorati o retribuiti, con gli adattamenti imposti dall’eventuale settimana corta.

Sentenza della Corte costituzionale n. 405/2001

La circolare dà atto della sentenza n. 405 del 3-14 dicembre 2001, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni che escludevano l’indennità di maternità in caso di licenziamento per giusta causa intervenuto in particolari ipotesi.

In attuazione della sentenza, il diritto all’indennità di maternità può essere riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa verificatisi durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli artt. 16 e 17 del T.U. La previsione si applica anche alle fattispecie pregresse, salvo che siano intervenute prescrizione, decadenza o giudicato.

Requisito delle 26 contributi settimanali in assenza di assicurazione contro la disoccupazione

Infine, la circolare precisa il requisito contributivo richiesto dall’art. 24, comma 5, del T.U. per le lavoratrici che non percepiscono l’indennità di disoccupazione perché occupate in lavori non soggetti all’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione.

In questi casi, l’indennità giornaliera di maternità spetta se:

  • al momento dell’inizio del congedo di maternità non sono trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • nell’ultimo biennio risultano almeno 26 contributi settimanali nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità.

La circolare chiarisce che il requisito va verificato esclusivamente nell’ambito della contribuzione maternità, non in quella di malattia, e che le domande delle lavoratrici licenziate ma non aventi diritto all’indennità di disoccupazione possono essere accolte solo previa verifica di tale condizione.

Punti principali

Genitore solo e congedo parentale

La condizione di "genitore solo" ricorre non solo in caso di morte, abbandono o affidamento esclusivo, ma anche quando l’altro genitore non riconosce il figlio. In tale ipotesi il genitore richiedente deve rendere dichiarazione di responsabilità. La situazione cessa quando interviene il riconoscimento da parte dell’altro genitore, con obbligo di informare INPS e datore di lavoro. I mesi ulteriori spettanti al genitore solo restano soggetti alle condizioni reddituali previste dalla normativa.

Riposi giornalieri e diritto del padre

Si conferma che la madre mantiene il diritto ai riposi giornalieri anche quando il padre è in congedo parentale. Il padre non può invece fruire dei riposi se la madre è in congedo di maternità o parentale, o se è assente dal lavoro per cause che sospendono il rapporto. Se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire dei riposi solo dal giorno successivo al termine del trattamento economico post-partum e nei limiti indicati; se la madre non lavora, il padre non ha diritto ai riposi per allattamento. Il diritto autonomo del padre ai riposi è previsto solo nei casi espressamente richiamati dall’art. 40 T.U.

Flessibilità del congedo di maternità

La domanda di flessibilità per continuare a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza può essere accolta anche se presentata dopo il settimo mese, purché le attestazioni del ginecologo SSN o convenzionato e del medico aziendale siano state acquisite nel corso del settimo mese. Se le attestazioni arrivano dopo, la flessibilità è riconoscibile solo per i giorni residui dal rilascio. I giorni fruiti senza autorizzazione formale non danno diritto all’indennità di maternità, ma si conteggiano comunque nel periodo complessivo di congedo. È inoltre possibile fruire nello stesso ottavo mese di congedo parentale per un altro figlio, senza perdere il congedo di maternità complessivamente spettante.

Malattia, congedo parentale e congedo di maternità

La malattia insorta durante il congedo parentale o dopo la sua conclusione è indennizzabile secondo le regole ordinarie; i periodi di malattia intervenuti durante il congedo parentale sono neutri ai fini del calcolo del congedo residuo. Se la malattia insorge durante il congedo di maternità, non è indennizzabile perché l’indennità di maternità assorbe ogni altra indennità di malattia. Anche il congedo di maternità è neutro ai fini della protezione assicurativa in caso di malattia successiva.

Termine di 30 giorni per la documentazione di nascita

Il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva devono essere presentati entro 30 giorni, termine valido per tutti i parti, non solo per quelli prematuri. Il termine è qualificato come ordinatorio: il suo mancato rispetto non fa decadere dal diritto alla prestazione, ma può avere riflessi sul piano del rapporto di lavoro.

Congedo parentale in caso di adozione e affidamento

Per adozione o affidamento, l’indennità di congedo parentale è riconoscibile fino ai 6 anni del minore, per complessivi 6 mesi e indipendentemente dal reddito, purché il congedo sia fruito entro i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia. Dopo i 6 anni e fino agli 8 anni, i periodi ulteriori sono indennizzabili solo in base alle condizioni reddituali. Per i minori adottati o affidati tra 6 e 12 anni, il congedo e la relativa indennità sono riconoscibili solo se richiesti entro 3 anni dall’ingresso in famiglia; non sembra ammesso il beneficio oltre tale termine. Per l’adozione o l’affidamento preadottivo internazionale si applicano le medesime regole dell’art. 36 T.U.

Parto gemellare o plurigemellare

In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto, per ogni nato, ai mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 T.U., nei limiti complessivi stabiliti. La regola è estesa anche ad adozioni o affidamenti plurimi con ingresso in famiglia nella stessa data. Per ottenere ulteriori periodi occorre presentare domande separate sul modello AST. FAC.; resta escluso, invece, il diritto a ulteriori periodi di congedo di maternità per il parto plurimo.

Dimissioni e convalida

Le dimissioni volontarie presentate durante la gravidanza o da chi ha fruito del congedo di paternità fino a un anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia devono essere convalidate dall’Ispettorato del Ministero del Lavoro. La convalida tutela il rapporto di lavoro, ma non è richiesta ai fini della corresponsione dell’indennità di maternità/paternità, né per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione nei casi in cui essa costituisca il presupposto della prestazione.

Congedo di paternità e madre non lavoratrice

Il padre ha diritto al congedo di paternità nei casi previsti dall’art. 28 T.U. anche se la madre non è, o non è stata, lavoratrice. La circolare richiama la finalità costituzionale di tutela del neonato e interpreta la norma in senso autonomo a favore del padre, con durata pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito dalla madre lavoratrice, incluse le estensioni per flessibilità o parto prematuro.

Calcolo dell’indennità per congedo parentale

La misura dell’indennità si calcola sulla retribuzione media globale giornaliera del mese o del periodo di paga quadrisettimanale immediatamente precedente all’inizio dell’astensione. Se il congedo parentale segue immediatamente il congedo di maternità, si usa la retribuzione del periodo precedente l’inizio del congedo di maternità; se la lavoratrice riprende anche solo per un giorno l’attività, si prende a riferimento la retribuzione di quel periodo di ripresa. In caso di fruizione frazionata, il riferimento resta il mese precedente, con riproporzionamento per i giorni lavorati o retribuiti.

Licenziamento per giusta causa durante il congedo di maternità

La circolare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 405/2001, chiarisce che il licenziamento per giusta causa intervenuto durante il congedo di maternità non esclude l’indennizzabilità del congedo. Il principio vale anche per fattispecie pregresse non coperte da prescrizione, decadenza o giudicato.

Requisito dei 26 contributi settimanali

Per le lavoratrici non in godimento dell’indennità di disoccupazione perché occupate in attività non soggette all’assicurazione contro la disoccupazione, il diritto all’indennità giornaliera di maternità sussiste se, all’inizio del congedo, non sono trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto e risultano almeno 26 contributi settimanali nell’assicurazione obbligatoria maternità nell’ultimo biennio. Il requisito va verificato esclusivamente nella contribuzione maternità, non in quella di malattia.

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