Circolare numero 9 del 17-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le regole operative per il recupero rateizzato dei contributi sospesi per calamità, già oggetto delle precedenti circolari INPS del 2002. Vengono confermati i termini di scadenza delle rate, le modalità di gestione delle domande tramite la procedura ex SCAU e le istruzioni per la notifica dei provvedimenti di accoglimento o reiezione. Si chiarisce inoltre che il mancato rispetto della prima scadenza o la notifica tardiva non comportano decadenza dal beneficio, ma richiedono il pagamento delle rate già scadute senza somme aggiuntive, secondo le specifiche decorrenze previste per ciascun evento calamitoso.
Modalità di ripristino del pagamento dei contributi sospesi per eventi calamitosi
Modalità di ripristino del pagamento dei contributi sospesi
La circolare disciplina le modalità operative per il recupero rateizzato dei contributi oggetto di sospensione per eventi calamitosi o emergenziali, integrando le istruzioni già fornite con le precedenti circolari del 2002. Essa chiarisce i termini di scadenza, le modalità di gestione delle domande, il contenuto dei provvedimenti di accoglimento o reiezione e le regole per la compilazione e il versamento tramite modello F24.
Quadro normativo e richiamo alle precedenti istruzioni
La circolare si pone in continuità con le circolari n. 158 del 23 ottobre 2002, n. 165 del 6 novembre 2002, n. 172 del 22 novembre 2002 e n. 183 del 16 dicembre 2002, che avevano già definito le disposizioni normative, organizzative e procedurali in materia di sospensione dei contributi per calamità. Le fattispecie richiamate comprendono:
- l’emergenza BSE;
- il sisma delle Regioni Marche e Umbria;
- gli eventi calamitosi che hanno interessato Campania, Calabria, Liguria, Toscana e provincia di Potenza;
- gli eventi calamitosi verificatisi nella Valle d’Aosta, nelle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento.
Termini di pagamento delle rate
Il termine per il pagamento delle singole rate è fissato al giorno 16 di ciascun mese. Tale scelta viene espressamente ricondotta all’armonizzazione con le scadenze analoghe stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’INAIL per i versamenti effettuati con il modello F24.
La circolare precisa inoltre che, nelle ipotesi di tardiva notifica del provvedimento di accoglimento, il primo pagamento deve essere effettuato il giorno 16 del mese successivo alla notifica e deve comprendere tutte le rate già scadute, senza applicazione di somme aggiuntive.
Gestione delle domande e procedura informatica
Le sedi vengono richiamate ad acquisire le domande di sospensione utilizzando la procedura "gestione ex SCAU" – opzione 26. La procedura è stata successivamente implementata con nuove funzioni che consentono:
- la stampa del provvedimento;
- la stampa del prospetto riepilogativo degli importi rateizzati;
- la determinazione degli importi mensili da versare in relazione al numero di rate richieste o al massimale previsto dai decreti legislativi e dalle ordinanze ministeriali.
Notifica dei provvedimenti e conseguenze del ritardo
La circolare sollecita le sedi a procedere con immediatezza sia all’acquisizione delle domande sia alla notifica dei provvedimenti di accoglimento. Viene chiarito che, se la notifica avviene in ritardo, l’azienda non perde il beneficio della rateizzazione, ma deve comunque regolarizzare il pagamento delle rate già scadute alla prima scadenza utile indicata nel provvedimento.
Inoltre, il mancato versamento non determina decadenza dal beneficio, ma configura soltanto un’omissione contributiva riferita alla singola o alle singole rate scadute, salvo il caso in cui l’azienda abbia autonomamente predeterminato la rata ed eseguito il versamento "sua sponte".
Contenuto del provvedimento di accoglimento o di reiezione
La procedura è stata aggiornata per consentire l’elaborazione e la stampa sia del provvedimento di accoglimento sia di quello di reiezione delle domande presentate dalle aziende. Il provvedimento è composto da due elementi:
- una lettera indirizzata all’azienda, che illustra le modalità di recupero;
- un prospetto denominato "dettaglio codeline per i versamenti", con la prestampa dei dati identificativi dell’azienda.
Nel prospetto sono riportati, tra gli altri, denominazione, numero progressivo, codice fiscale, numero delle rate richieste e decorrenza.
Dati richiesti nel prospetto e nel modello F24
Il prospetto deve essere completato con indicazioni puntuali relative a:
- periodo sospeso, indicato per anno e/o trimestre;
- categoria dell’azienda, ad esempio cd/cm, oti, otd;
- tipo di contributo, come ivs o ssn;
- codice di sede, corrispondente al codice ISTAT;
- causale, ad esempio laa, las;
- codeline, da riportare per esteso nel modello F24;
- periodo dal … al …;
- importo in euro, mensile di riferimento uguale per tutte le rate.
Poiché nei periodi di sospensione possono ricadere uno o più trimestri relativi alle dichiarazioni delle aziende assuntrici di manodopera e/o una o più rate relative alla tariffazione delle aziende autonome, il prospetto riporta il dettaglio degli importi mensili rateizzati per singolo trimestre e/o per singola rata per anno di competenza.
Ai fini del versamento, il contribuente deve riportare nella sezione INPS del modello F24 codice sede, causale, codeline, periodo e importo. È previsto un limite massimo di quattro registrazioni; per le registrazioni eccedenti è necessario utilizzare un secondo modello F24. In caso di pagamento contestuale della rata corrente e di rate pregresse, gli elementi comuni restano invariati e l’importo complessivo da indicare corrisponde alla somma della rata in scadenza e degli importi delle rate scadute.
Disposizioni particolari per aree ed eventi calamitosi
La circolare ribadisce che la decorrenza della rateizzazione varia in funzione della calamità e del territorio interessato. In particolare:
- per le aziende ubicate nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca, Prato, Potenza e Cosenza, interessate dall’ordinanza del Ministero dell’Interno 14 dicembre 2000 n. 3098, il recupero della contribuzione sospesa decorre dal mese di giugno 2002;
- in tali casi, alla prima rata devono essere onorate tutte le rate pregresse senza somme aggiuntive;
- per le aziende della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Provincia autonoma di Trento, la prima rata comporta il versamento delle rate scadute a partire dal 16 dicembre 2002, anch’esse senza aggravio;
- per le aziende interessate dall’emergenza BSE e dal sisma di Marche e Umbria, la prima rata scade il 16 gennaio 2003.
Sintesi operativa
La circolare, in definitiva, fornisce alle sedi INPS e alle aziende le istruzioni per il ripristino dei pagamenti sospesi: acquisizione tempestiva delle domande, notifica dei provvedimenti, emissione dei prospetti di versamento e corretta compilazione del modello F24. Vengono inoltre confermati i termini mensili del giorno 16 e il principio per cui il recupero delle rate pregresse avviene senza somme aggiuntive nei casi e nei territori espressamente indicati.
Punti principali
Premessa e richiami alle precedenti circolari
La circolare si colloca nel quadro delle istruzioni già fornite con le circolari n. 158 del 23 ottobre 2002, n. 165 del 6 novembre 2002, n. 172 del 22 novembre 2002 e n. 183 del 16 dicembre 2002, relative alla sospensione dei contributi per calamità e alla successiva rateizzazione del recupero. Le tipologie richiamate riguardano l’emergenza BSE, il sisma di Marche e Umbria, gli eventi calamitosi in Campania, Calabria, Liguria, Toscana e provincia di Potenza, nonché quelli verificatisi in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Provincia autonoma di Trento.
Scadenza delle rate sospese
È stabilito che il pagamento delle singole rate deve avvenire il giorno 16 di ciascun mese, in coerenza con le analoghe scadenze previste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’INAIL per i versamenti effettuati con modello F24. La circolare precisa le decorrenze di riferimento per le diverse fattispecie di sospensione e ribadisce che la prima rata utile può comportare il pagamento delle rate già scadute, senza applicazione di somme aggiuntive.
Gestione delle domande tramite procedura ex SCAU
Le sedi devono acquisire le domande di sospensione utilizzando la procedura "gestione ex SCAU" – opzione 26, già implementata con funzioni aggiuntive. Tali funzioni consentono la stampa del provvedimento e del prospetto riepilogativo degli importi rateizzati che le aziende devono versare mensilmente, in base al numero di rate richieste o al massimale previsto dai decreti legislativi e dalle ordinanze ministeriali.
Modalità di pagamento e mancata decadenza
La circolare invita le sedi ad acquisire con immediatezza le domande e a notificare i provvedimenti di accoglimento. In caso di tardiva notifica, l’azienda deve versare, al primo pagamento fissato per il giorno 16 del mese successivo alla notifica, tutte le rate già scadute, senza somme aggiuntive. Il mancato versamento non determina decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma integra una omissione contributiva limitata alla singola o alle singole rate scadute, salvo il caso in cui l’azienda abbia autonomamente determinato l’importo della rata e abbia eseguito il pagamento "sua sponte".
Contenuto del provvedimento di accoglimento o reiezione
La procedura è stata aggiornata per consentire la stampa del provvedimento di accoglimento e/o di reiezione delle domande presentate dalle aziende. Il provvedimento si compone di una lettera destinata all’azienda, che spiega le modalità di recupero, e di un prospetto "dettaglio codeline per i versamenti" con i dati identificativi dell’azienda, il numero progressivo, il codice fiscale, il numero delle rate richieste e la decorrenza.
Dati da riportare nel prospetto e nel modello F24
Il prospetto riporta, oltre ai dati anagrafici e identificativi, il periodo sospeso, la categoria dell’azienda, il tipo di contributo, il codice di sede, la causale, la codeline da riportare per esteso sul modello F24, il periodo di riferimento e l’importo mensile in euro. Per ciascun contribuente, nel modello F24 devono essere indicati codice sede, causale, codeline, periodo e importo, con un limite massimo di quattro registrazioni; per eventuali registrazioni eccedenti è necessario utilizzare un secondo modello F24. In caso di pagamento contestuale della rata corrente e di rate pregresse, gli elementi comuni restano invariati e l’importo complessivo è dato dalla somma della rata in scadenza e delle rate già scadute.
Disposizioni particolari per singole calamità e territori
La decorrenza della rateizzazione è differenziata in base alla tipologia di calamità. Per le aziende ubicate nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca, Prato, Potenza e Cosenza, interessate dall’ordinanza del Ministero dell’Interno 14 dicembre 2000 n. 3098, il recupero della contribuzione sospesa decorre dal mese di giugno 2002; in occasione della prima rata devono essere pagate tutte le rate pregresse senza somme aggiuntive. Analogamente, per le aziende della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Provincia autonoma di Trento, la prima rata è soggetta al pagamento delle rate scadute dal 16 dicembre 2002 senza aggravio; per le aziende colpite dall’emergenza BSE e dal sisma di Marche e Umbria, la prima rata è scaduta il 16 gennaio 2003.
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