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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Seconda,17 febbraio 2025, n. 258, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di cessazione dell'attività di palestra, ritenuta abusiva per mancata presentazione della DIA o SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato i capi della sentenza del TAR Toscana che avevano respinto le censure relative all'obbligo di presentare la DIA o SCIA per l'apertura e la gestione della palestra. Ha sostenuto: l'esenzione dall'obbligo in ragione dell'affiliazione al CONI; l'esenzione, quale ente del terzo settore o associazione senza scopo di lucro, dal rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia; la natura non commerciale dell'attività svolta e, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 19 l. 241/1990; l'illegittimità della cessazione dell'attività per violazione del giusto procedimento, dei principi di proporzionalità e tipicità delle sanzioni. Il Comune ha proposto appello incidentale autonomo, con memoria non notificata, contro il capo della sentenza che aveva annullato l'ordine di cessazione e imposto l'assegnazione di un termine di almeno trenta giorni per la regolarizzazione.

La decisione

L'appello principale è stato integralmente rigettato. Il Consiglio di Stato ha confermato che l'art. 10 della legge regionale toscana n. 72/2000 subordina l'apertura e la gestione di tutti gli impianti, spazi e attrezzature destinati ad attività motorie, ricreative e sportive alla presentazione della DIA, poi sostituita dalla SCIA, senza escludere le strutture affiliate al CONI. Il regolamento regionale attuativo non poteva derogare a tale obbligo, limitandosi a disciplinare i requisiti per l'apertura e la gestione; inoltre, esso stesso richiede nella DIA l'attestazione di requisiti riferibili anche alle strutture riconosciute dal CONI. È rimasto pacifico che la denuncia non era mai stata presentata. È stata respinta anche la tesi secondo cui la disciplina applicabile alle associazioni di promozione sociale consentirebbe una generale esenzione dalle norme urbanistiche ed edilizie: la deroga riguarda la destinazione urbanistica o localizzazione di zona, non il restante quadro edilizio e urbanistico. Parimenti infondata è la tesi della non commercialità: l'assenza di scopo di lucro soggettivo non esclude l'esercizio di un'attività d'impresa quando sussista obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi o tendenziale idoneità al pareggio di bilancio; l'esenzione ricorre solo per attività svolte in modo del tutto gratuito, circostanza neppure prospettata. La censura contro l'ordine di cessazione è stata dichiarata improcedibile per difetto di interesse, poiché il TAR aveva già annullato tale parte dell'ordinanza e imposto al Comune di assegnare un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione. L'appello incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile: trattandosi di appello incidentale autonomo, avrebbe dovuto essere notificato, mentre era stato proposto soltanto con memoria. Le spese sono state poste a carico dell'associazione, per euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10 l.r. Toscana n. 72/2000

    L'apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature per l'esercizio di attività motorie, ricreative e sportive è subordinato a denuncia di inizio di attività al comune dove è situato l'impianto

    La norma impone la presentazione della DIA, poi SCIA, per tutti gli impianti sportivi, senza escludere quelli gestiti da associazioni affiliate al CONI.

  • art. 10-bis l.r. Toscana n. 72/2000

    Attribuisce al regolamento attuativo il compito di precisare i requisiti per l'apertura e la gestione degli impianti, senza autorizzarlo a eliminare l'obbligo di DIA o SCIA previsto dalla legge regionale.

  • art. 15, lett. e), regolamento regionale Toscana n. 7/R del 2007

    Richiede al dichiarante di attestare nella DIA il possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, inclusa la presenza di tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva; ciò conferma l'applicabilità della DIA anche alle strutture riconosciute dal CONI.

  • art. 16 regolamento regionale Toscana n. 7/R del 2007

    Prevede requisiti per le strutture sportive, tra cui la presenza di tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

  • art. 32, comma 4, l. n. 383/2000

    consente la localizzazione delle sedi delle associazioni di promozione sociale e dei locali nei quali si svolgono le relative attività indipendentemente dalla destinazione urbanistica

    La disposizione consente una deroga alle previsioni di zonizzazione o destinazione di zona, ma non esonera le associazioni dal rispetto delle restanti norme urbanistiche ed edilizie.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    L'obbligo di SCIA si applica all'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali; la qualificazione come associazione senza scopo di lucro non esclude l'attività d'impresa quando vi sia obiettiva economicità della gestione, salvo il caso di attività del tutto gratuita.

  • art. 333 c.p.c.

    L'impugnazione di un capo autonomo della sentenza, non investito dall'appello principale, configura un appello incidentale autonomo.

  • art. 93, comma 1, c.p.a.

    L'appello incidentale autonomo deve essere proposto con atto notificato; la sua proposizione mediante memoria non notificata determina l'inammissibilità.

  • art. 96, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale ulteriore fondamento processuale dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto con memoria non notificata.

Massime di principio

  • L'obbligo regionale di presentare la DIA o SCIA per l'apertura e la gestione di impianti sportivi si applica anche alle strutture gestite da associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI, salvo un'espressa disposizione normativa derogatoria.
  • Un regolamento attuativo non può escludere dall'obbligo di DIA o SCIA una categoria di impianti già assoggettata dalla legge regionale; se il regolamento richiede proprio per le strutture riconosciute dal CONI l'attestazione di specifici requisiti nella DIA, tale disciplina conferma l'applicabilità dell'obbligo.
  • La deroga alla destinazione urbanistica prevista per le sedi e i locali delle associazioni di promozione sociale non comporta un'esenzione generale dal rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie applicabili all'intervento o all'attività.
  • L'assenza di scopo di lucro soggettivo non esclude la natura commerciale o imprenditoriale dell'attività: essa sussiste quando la gestione presenta obiettiva economicità, con proporzionalità tra costi e ricavi o tendenziale idoneità al pareggio di bilancio, mentre è esclusa solo per attività svolte in modo del tutto gratuito.
  • La censura contro un capo della sentenza di primo grado è improcedibile per difetto di interesse quando quel capo abbia già annullato l'atto lesivo nella parte contestata e riconosciuto al ricorrente la tutela richiesta.
  • L'impugnazione incidentale autonoma di un capo della sentenza non investito dall'appello principale deve essere notificata; la sua proposizione con una semplice memoria non notificata ne comporta l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpianti sportiviIndustria, artigianato e attività produttiveTitoli abilitativi edilizi
RamiSportCommercio e attività produttiveEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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