Sentenza del 13/06/2016 n. 3515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dichiarazione doganale -Rappresentanza indiretta- Responsabilità solidale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale è responsabile solidalmente con l'importatore per la correttezza della dichiarazione, inclusa la classificazione delle merci e la determinazione delle tariffe TARIC e dei relativi diritti doganali. L'Amministrazione può quindi chiedere il pagamento a entrambi i soggetti obbligati in solido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non dover rispondere delle irregolarità relative alla classificazione doganale delle merci, alle conseguenti aliquote TARIC e ai diritti dovuti, ritenendo che la responsabilità spettasse esclusivamente all'importatore. La questione riguardava invece gli effetti della rappresentanza indiretta, nella quale il rappresentante presenta la dichiarazione in nome proprio ma per conto di un altro soggetto.
Norme richiamate
Disciplina doganale dell'Unione sulla rappresentanza indiretta e sull'obbligazione doganale
La rappresentanza indiretta comporta che il rappresentante doganale agisca in nome proprio per conto di un'altra persona e sia, per effetto della dichiarazione presentata, solidalmente responsabile dell'obbligazione doganale insieme al soggetto rappresentato.
Tariffa TARIC e classificazione doganale delle merci
La corretta classificazione delle merci nella dichiarazione doganale determina l'applicazione delle pertinenti aliquote TARIC e dei diritti dovuti. Il rappresentante indiretto risponde anche delle conseguenze economiche di una classificazione errata.
Massime di principio
- Chi opera come rappresentante indiretto in dogana non è un mero intermediario estraneo all'operazione: assume una responsabilità propria per i dati contenuti nella dichiarazione.
- La responsabilità solidale consente all'Amministrazione doganale di pretendere l'intero importo dei diritti sia dall'importatore sia dal rappresentante, lasciando eventualmente ai coobbligati le questioni di rivalsa nei rapporti interni.
- Prima di presentare una dichiarazione, il rappresentante doganale deve verificare con particolare attenzione classificazione, origine, valore e altri elementi rilevanti per il calcolo dei dazi.
- La responsabilità può dipendere dalla modalità formale di rappresentanza: nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, mentre nella rappresentanza indiretta agisce in nome proprio e assume normalmente una posizione debitoria solidale.
- Eventuali accordi contrattuali tra rappresentante e importatore possono disciplinare la ripartizione interna dei rischi, ma di regola non eliminano la responsabilità verso l'Amministrazione doganale.
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