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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5181/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile di avere provocato un incendio in area boschiva protetta per bruciare matasse di rame presumibilmente provento di furto. I motivi di ricorso sono: (1) contestazione della valutazione probatoria e richiesta di assoluzione per insufficienza di prove sull'identificazione dell'autore; (2) censura per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 424 c.p. (danno seguito da incendio) e carenza di indagini per individuare l'innesco e gli operatori intervenuti; (3) contestazione della qualificazione di ricettazione per mancanza di prova della provenienza furtiva delle matasse di rame; (4) doglianza sulla dosimetria della pena e mancato riconoscimento del prevalere delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 423-bis c.p., con richiesta di diminuzione della pena al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la maggior parte dei motivi erano contestazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità (valutazioni di fatto e di prova), altri sono stati ritenuti aspecifici per mancanza di censure giuridiche rilevanti. La sentenza d'appello era adeguatamente motivata circa l'identificazione del ricorrente (rinvenimento del veicolo e del materiale, presenza dell'imputato vicino al luogo con bruciature e odore di benzina, dichiarazioni su un diverbio), e sulla deduzione della provenienza del rame da furto tramite prove logiche. La valutazione comparativa delle circostanze per la determinazione della pena non è stata ritenuta sindacabile in cassazione. Conseguenze processuali: declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    La Corte di appello ha riqualificato il fatto ai sensi di questa norma, ritenendo applicabile l'aggravante prevista; la Cassazione non ha censurato tale qualificazione in termini di illegittimità.

  • art. 424 cod. pen.

    Proposta dal ricorrente come riqualificazione alternativa (danneggiamento seguito da incendio), ma la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente il reato di incendio boschivo colposo su area protetta; la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilita del ricorso in cassazione.

  • Principio giurisprudenziale sulla sindacabilità della motivazione in Cassazione

    Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna) e altre richiamate

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui in Cassazione non sono ammissibili censure che impugnino la persuasività o la diversa valutazione delle prove se non sussistono vizi quali mancanza, manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione su punti essenziali.

  • Giurisprudenza sulla prova della provenienza da delitto

    Sez. 2, Sent. n. 29685 del 05/07/2011 (Tartari); Sez. 1, Sent. n. 46419 del 18/09/2019 (Failla)

    E' stato richiamato il principio che non occorre l'accertamento giudiziale del reato presupposto in tutti i dettagli: il giudice può ricavare la provenienza da delitto attraverso prove logiche e circostanziali.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rinnovare un sindacato sulle valutazioni di fatto e di prova a meno che non si censuri la motivazione per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali del ragionamento
  • I motivi generici o aspecifici, che non spiegano in che punto la motivazione violi la legge o sia illogica, sono inammissibili
  • La provenienza furtiva di beni può essere desunta anche per via logica e indiziaria senza che sia necessario dimostrare in sede penale l'identità degli autori del furto o la tipologia precisa del reato presupposto
  • Le scelte del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze attenuanti/agggravanti e sulla determinazione della pena sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione
  • Se il ricorrente ritiene necessarie ulteriori indagini tecniche o ricostruttive (ad es. punto di innesco dell'incendio), tali rilievi devono essere dedotti e sviluppati nei gradi di merito; in Cassazione l'assenza di tali accertamenti è, di regola, un motivo aspecifico

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