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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 1596 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ICI - Sanzioni - Contenzioso - Riscossione frazionata - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa alle sanzioni ICI per gli anni 2007-2011, sostenendo che, essendo pendente il giudizio sulla debenza dell'imposta, anche le sanzioni avrebbero dovuto essere riscosse in modo frazionato secondo gli artt. 19 del D.Lgs. 472/1997 e 68 del D.Lgs. 546/1992, anziché essere iscritte a ruolo per l'intero importo. Il Comune sosteneva invece che la disciplina speciale dell'ICI e le norme sulla riscossione consentissero la riscossione integrale e contestuale di tributo e sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il pagamento frazionato previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 si applica anche alle sanzioni ICI, in forza dell'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, anche quando la normativa specifica sull'ICI non preveda espressamente la riscossione frazionata. La disciplina dell'art. 12 del D.Lgs. 504/1992 è stata ritenuta implicitamente abrogata, quanto alle modalità di riscossione delle sanzioni, perché incompatibile con la disciplina speciale successiva. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    In caso di ricorso alle commissioni tributarie, le disposizioni sul pagamento frazionato di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 si applicano anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata.

    La norma estende espressamente la riscossione frazionata alle sanzioni tributarie anche quando una disciplina speciale non la preveda. Pertanto, essa si applica anche alle sanzioni relative all'ICI.

  • Art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disposizioni sul pagamento frazionato.

    In pendenza di giudizio tributario, il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato deve avvenire secondo modalità frazionate e progressive, in relazione allo sviluppo del contenzioso.

  • Art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La disposizione, nella parte in cui fosse interpretata come ostativa alla riscossione frazionata delle sanzioni ICI, è stata ritenuta implicitamente abrogata o comunque non applicabile perché incompatibile con la disciplina successiva e speciale del D.Lgs. 472/1997.

  • Art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

    È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

    Le norme anteriori incompatibili con la disciplina organica delle sanzioni tributarie devono essere disapplicate o considerate abrogate, anche quando riguardino specifici tributi come l'ICI.

  • Sentenza della Corte di Cassazione 27 aprile 2016, n. 8364

    La Suprema Corte ha affermato che la riscossione frazionata prevista dagli artt. 19 del D.Lgs. 472/1997 e 68 del D.Lgs. 546/1992 si applica anche alle sanzioni ICI, pur in assenza di una previsione espressa nella disciplina dell'ICI.

Massime di principio

  • Quando una sanzione tributaria è oggetto di ricorso, la riscossione deve normalmente avvenire secondo il regime frazionato previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, anche se la disciplina del singolo tributo non prevede espressamente tale modalità.
  • La disciplina generale e successiva sulle sanzioni tributarie può prevalere sulle norme speciali anteriori relative a un singolo tributo, quando queste ultime risultino incompatibili.
  • L'iscrizione a ruolo dell'intero importo delle sanzioni durante la pendenza del giudizio può essere illegittima se non rispetta le percentuali e le fasi di riscossione previste per il contenzioso tributario.
  • La riscossione frazionata riguarda le modalità di esecuzione della pretesa e non implica necessariamente che il contribuente abbia già vinto nel merito sulla debenza dell'imposta o della sanzione.
  • In casi analoghi occorre verificare la data dell'atto, la fase processuale, la disciplina vigente e l'eventuale presenza di norme speciali, applicando queste ultime solo se compatibili con la disciplina generale delle sanzioni tributarie.

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