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Interpello

Risposta n. 275 del 18/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La quota idrica addebitata ai condomini può essere qualificata come provvista fondi per l’esecuzione del mandato con rappresentanza, quindi fuori base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972, se regolarmente documentata e contabilmente separata; resta esente da bollo con indicazione in fattura della natura del documento.

Fattura elettronica e imposta di bollo su provvista fondi per pagamento spese idriche condominiali

Il quesito

Il contribuente chiede come compilare la fattura elettronica per indicare, oltre al compenso per l’attività di letturista, anche la quota di spesa idrica addebitata ai singoli condomini e da riversare al gestore, al fine di applicare correttamente l’esenzione da bollo e qualificare tale quota come provvista fondi/rimborso ex articolo 15 del DPR 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia condivide la soluzione: il compenso per il servizio di letturista è esente da bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, Tabella B DPR 642/1972; la quota per il servizio idrico, trattandosi di provvista fondi nell’ambito di mandato con rappresentanza, è esclusa da IVA ex articolo 15 DPR 633/1972 e, se indicata come documento relativo a corrispettivi già assoggettati a IVA, beneficia dell’esenzione da bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, Tabella B.

Fattura elettronica, provvista fondi e imposta di bollo nelle spese idriche condominiali

L’interpello riguarda una società che svolge attività di lettura e riparto delle spese idriche condominiali e che, in fattura elettronica, addebita ai singoli condomini sia il proprio compenso per il servizio svolto sia la quota di spesa idrica da riversare al gestore del servizio. Il tema centrale è la corretta qualificazione fiscale di tale quota ai fini IVA e dell’imposta di bollo, anche alla luce della compilazione della fattura elettronica.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante è una s.r.l. che opera come società "letturista". In concreto:

  • rileva i consumi tramite i sotto-contatori condominiali;
  • individua la percentuale di consumo di ciascun appartamento;
  • calcola la quota di spesa idrica imputabile a ciascun condomino;
  • emette fattura al singolo condomino per il proprio compenso, con IVA, e per la quota di spesa idrica;
  • allega un bollettino per consentire il pagamento dell’importo complessivo;
  • riversa al gestore idrico le somme incassate, al netto del proprio compenso.

Il presupposto operativo è che il gestore emetta una sola fattura al condominio per il consumo complessivo, e che l’istante provveda alla ripartizione e alla riscossione delle somme dovute dai condomini.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede come debba essere compilata la fattura elettronica, con il software approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, per applicare correttamente le norme sull’esenzione dall’imposta di bollo.

In particolare, chiede come qualificare la componente di spesa idrica addebitata a ciascun condomino, calcolata proporzionalmente sull’importo complessivo fatturato al condominio dal distributore e comprensivo di IVA.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente sostiene che:

  • il compenso per il servizio di letturista è esente da bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
  • la quota di spesa idrica addebitata al condomino, già fatturata con IVA al condominio dal distributore, è anch’essa esente da bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima Tabella B e dell’articolo 13, comma 1, nota 3, della Tariffa A allegata al DPR n. 642/1972.

Poiché il tracciato della fattura elettronica non prevede un campo specifico per tali somme, l’istante ritiene che la quota idrica possa essere indicata come "rimborso anticipazioni fatte in nome e per conto del condomino" ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. A suo avviso, anche le somme richieste in via anticipata come "provvista di fondi per l’esecuzione del mandato" rientrano in tale previsione, secondo la prassi richiamata.

Conseguentemente, l’istante intende emettere la fattura elettronica indicando:

  • nel campo "somme imponibili IVA", il compenso per la prestazione di letturista;
  • nel campo "NI escluso IVA ex art. 15", la provvista necessaria per il pagamento alla società fornitrice del servizio idrico;
  • nel campo descrizione, un’indicazione che specifichi che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni già assoggettate a IVA, oppure che si tratta di ricevute di addebito di spese condominiali esenti da bollo.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama in particolare:

  • articolo 6, Tabella B, DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’esenzione da bollo per le fatture e altri documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA;
  • articolo 6, comma 2, della Tabella B, che consente l’esenzione anche quando l’IVA non è evidenziata, purché il documento contenga l’indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA;
  • articolo 15, comma 1, n. 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  • articoli 1123 e 1131 c.c., richiamati per descrivere il rapporto tra condomini, amministratore e istante come mandato con rappresentanza e delega per la ripartizione delle spese.

Valutazione dell’Agenzia sulla prima componente: compenso per il servizio di letturista

L’Agenzia conferma che il compenso fatturato dall’istante per la prestazione di letturista rientra nell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 6, comma 1, della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972, poiché si tratta di un corrispettivo relativo a operazioni assoggettate ad IVA.

Valutazione dell’Agenzia sulla seconda componente: quota idrica addebitata ai condomini

Per la quota di spesa idrica addebitata ai singoli condomini, l’Agenzia osserva che tra condomini, amministratore e istante si configura un rapporto di mandato con rappresentanza e successiva delega per la ripartizione delle spese. Gli atti compiuti dal delegato nei limiti dei poteri conferiti sono quindi riferibili ai mandanti e il riversamento delle quote al gestore idrico avviene nell’interesse dei condomini per estinguere l’obbligazione relativa alla fornitura.

In tale contesto, l’importo anticipato dal condomino all’istante integra una "provvista fondi" per l’esecuzione del mandato. L’Agenzia precisa che tali somme non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR n. 633/1972, purché regolarmente documentate. Viene inoltre ribadito l’obbligo di tenere una distinta contabilizzazione delle somme, così da individuarne la successiva destinazione.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal contribuente.

In sintesi:

  • il compenso per il servizio di letturista è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, Tabella B, DPR n. 642/1972;
  • la quota idrica addebitata al singolo condomino è qualificabile come provvista fondi per l’esecuzione del mandato con rappresentanza e, quindi, è esclusa dalla base imponibile IVA ex articolo 15, comma 1, n. 3, DPR n. 633/1972;
  • resta fermo che le somme devono essere regolarmente documentate e contabilmente distinte;
  • ai fini del bollo, il documento può beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 6, comma 2, della Tabella B, a condizione che la fattura riporti l’indicazione che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

Conclusione operativa

L’interpello conferma la possibilità di trattare in fattura elettronica la quota idrica come provvista fondi/rimborso nell’ambito del mandato, con esclusione da IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 633/1972 e con esenzione da bollo secondo la disciplina del DPR n. 642/1972, purché il documento sia correttamente descritto e le somme siano tenute distinte nella contabilità dell’istante.

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