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direttiva

Direttiva 2002/82

Direttiva 2002/82/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 96/77/CE sui requisiti di purezza degli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti. L’obiettivo è adeguare i criteri esistenti al progresso tecnico e introdurre criteri di purezza per alcune sostanze per le quali risultavano insufficienti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2003.

Modifica i requisiti di purezza specifici della direttiva 96/77/CE per determinati additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti, aggiornandoli al progresso tecnico e introducendo nuovi criteri per ulteriori sostanze.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti disciplinati dalla direttiva 95/2/CE e, in particolare, ai criteri di purezza specifici fissati dalla direttiva 96/77/CE per le sostanze elencate nell’allegato della presente direttiva. L’intervento riguarda gli Stati membri, tenuti a recepire le modifiche nel diritto interno entro il termine stabilito. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito, salvo il fatto che l’atto incide solo sugli additivi e sui profili di purezza indicati nell’allegato.

Modifica dei requisiti di purezza per additivi alimentari

La direttiva 2002/82/CE della Commissione interviene sulla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti. L’atto si inserisce nel quadro della direttiva 95/2/CE sugli additivi autorizzati nei prodotti alimentari e risponde all’esigenza di aggiornare la disciplina tecnica alla luce del progresso scientifico e delle indicazioni del Codex Alimentarius.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che la Commissione intende:

  • adeguare i criteri di purezza già esistenti nella direttiva 96/77/CE al progresso tecnico;
  • introdurre nuovi criteri di purezza per additivi per i quali le specifiche vigenti erano considerate insufficienti;
  • tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA).

La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE, come modificata, e previa consultazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana.

Ambito di applicazione materiale

L’intervento riguarda esclusivamente i criteri di purezza degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, cioè quelli elencati nella direttiva 95/2/CE e già disciplinati dalla direttiva 96/77/CE. La modifica si concentra su specifiche sostanze identificate nell’allegato della direttiva di modifica.

In particolare, il testo sostituisce la parte dell’allegato relativa a:

  • E 338 acido fosforico;
  • E 339 i) fosfato monosodico, E 339 ii) fosfato disodico, E 339 iii) fosfato trisodico;
  • E 340 i) fosfato monopotassico, E 340 ii) fosfato dipotassico, E 340 iii) fosfato di tripotassio;
  • E 341 i) fosfato monocalcico, E 341 ii) fosfato dicalcico, E 341 iii) fosfato tricalcico;
  • E 450 i), ii), iii), v), vi), vii);
  • E 451 i) e ii);
  • E 452 i), ii) e iv).

Inoltre, aggiunge il testo relativo a:

  • E 650 acetato di zinco;
  • E 943a butano, E 943b isobutano, E 944 propano;
  • E 949 idrogeno;
  • E 1201 polivinilpirrolidone;
  • E 1202 polivinilpolipirrolidone.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva non disciplina direttamente operatori o imprese, ma impone agli Stati membri un obbligo di risultato: recepire le modifiche nell’ordinamento interno entro il 31 agosto 2003.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento adottate;
  • assicurare che gli atti nazionali di attuazione contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri, a conferma del margine di discrezionalità lasciato quanto alla forma del recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il testo rileva soprattutto come atto tecnico di armonizzazione: non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna gli standard di purezza di specifici additivi alimentari. L’effetto pratico dipende dalla trasposizione nazionale, che dovrà recepire le nuove specifiche e, conseguentemente, incidere sui controlli di conformità, sulla documentazione tecnica e sulla verifica delle materie prime e dei prodotti finiti contenenti gli additivi interessati.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato della direttiva 96/77/CE

L’articolo 1 dispone che il testo dell’allegato della direttiva 96/77/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2002/82/CE. L’allegato sostituisce il testo relativo a numerosi fosfati e polifosfati, tra cui E 338 acido fosforico, E 339 i) fosfato monosodico, E 339 ii) fosfato disodico, E 339 iii) fosfato trisodico, E 340 i) fosfato monopotassico, E 340 ii) fosfato dipotassico, E 340 iii) fosfato di tripotassio, E 341 i) fosfato monocalcico, E 341 ii) fosfato dicalcico, E 341 iii) fosfato tricalcico, E 450 i) difosfato disodico, E 450 ii) difosfato trisodico, E 450 iii) difosfato tetrasodico, E 450 v) difosfato tetrapotassico, E 450 vi) difosfato di dicalcio, E 450 vii) diidrogeno difosfato di dicalcio, E 451 i) trifosfato pentasodico, E 451 ii) trifosfato pentapotassico, E 452 i) polifosfato di sodio, E 452 ii) polifosfato di potassio ed E 452 iv) polifosfato di calcio. Viene inoltre aggiunto il testo relativo a E 650 acetato di zinco, E 943a butano, E 943b isobutano, E 944 propano, E 949 idrogeno, E 1201 polivinilpirrolidone ed E 1202 polivinilpolipirrolidone.

Obiettivo di aggiornamento tecnico e allineamento al Codex

Dai considerando emerge che la modifica mira ad adattare al progresso tecnico i criteri di purezza esistenti e a stabilire nuovi criteri per gli additivi per i quali quelli vigenti erano insufficienti. La direttiva richiama espressamente le specifiche e le tecniche di analisi del Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA) come parametro di riferimento.

Termine di recepimento e obbligo di informazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di porre in vigore entro e non oltre il 31 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentariarmonizzazione tecnicadiritto alimentare

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