Direttiva 2002/33
Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/33/CE aggiorna il coordinamento tra la disciplina sugli scambi e le importazioni di prodotti di origine animale e il nuovo regolamento (CE) n. 1774/2001 sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Le modifiche riguardano in particolare la direttiva 90/425/CEE e la direttiva 92/118/CEE, eliminando o riformulando riferimenti normativi non più coerenti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 aprile 2003.
Modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE per adeguarle al nuovo regime UE sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, con effetti sugli scambi intracomunitari, sulle importazioni e sulle condizioni sanitarie relative ai prodotti e sottoprodotti di origine animale. Interviene sul quadro normativo applicabile ai controlli veterinari e zootecnici e alle condizioni sanitarie per prodotti di origine animale, con particolare riferimento ai sottoprodotti non destinati al consumo umano e ai prodotti d’origine animale destinati al consumo umano disciplinati nei relativi allegati e articoli delle direttive modificate.
Direttiva 2002/33/CE: modifica delle direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE sui sottoprodotti di origine animale
La direttiva interviene per adeguare il quadro normativo sugli scambi e sulle importazioni di prodotti di origine animale al nuovo regolamento (CE) n. 1774/2001, che ha sostituito le precedenti norme sanitarie sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. L’atto opera tramite modifiche puntuali alla direttiva 90/425/CEE e alla direttiva 92/118/CEE, rimuovendo riferimenti superati e riallineando le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, numerosi atti comunitari disciplinavano la trasformazione e l’eliminazione dei rifiuti di origine animale, nonché la produzione, l’immissione sul mercato, gli scambi e l’importazione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Poiché il regolamento (CE) n. 1774/2001 ha sostituito tali norme, si è resa necessaria una revisione delle direttive che rinviavano al precedente assetto, in modo da mantenere coerenza del sistema.
Interventi sulla direttiva 90/425/CEE
L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato A, capitolo I, sezione 1, il settimo trattino della direttiva 90/425/CEE con il rinvio al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La modifica ha la funzione di aggiornare il catalogo degli atti richiamati nella disciplina dei controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari.
Modifiche alla direttiva 92/118/CEE
L’articolo 2 contiene la parte più ampia dell’intervento. In primo luogo, all’articolo 2 sono soppresse le lettere e) e g). All’articolo 3 viene eliminato, nel primo trattino, il riferimento alle gelatine non destinate al consumo umano; il secondo trattino è sostituito con una formulazione che introduce una regola di cautela per i nuovi prodotti d’origine animale destinati al consumo umano autorizzati in uno Stato membro dopo la data prevista all’articolo 20.
Tali prodotti potranno essere oggetto di scambi o importazione solo dopo una decisione adottata conformemente all’articolo 15, primo comma, e solo previo esame del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi. Il testo richiede che la valutazione consideri non soltanto la specie di origine del prodotto, ma anche altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia oppure comportare un rischio per la sanità pubblica.
Requisiti per gli stabilimenti e allegati tecnici
Sempre nell’articolo 2, il paragrafo 2 dell’articolo 10, lettera b), viene sostituito: salvo disposizioni specifiche contrarie contenute nell’allegato II, i prodotti devono provenire da stabilimenti compresi in un elenco comunitario da redigere secondo la procedura dell’articolo 18. Si rafforza così il collegamento tra commerciabilità dei prodotti e riconoscimento/elencazione degli stabilimenti.
Gli allegati sono anche oggetto di una revisione sostanziale. Nell’allegato I sono soppressi i capitoli 1, 3 e 4. Nel capitolo 5 il titolo è integrato con l’espressione "destinati al consumo umano"; nella sezione A è eliminato il riferimento ai prodotti destinati all’alimentazione umana o animale e la sezione B viene soppressa. Nel capitolo 6 il titolo è integrato con "destinate al consumo umano"; la sezione A è riscritta per gli scambi richiedendo la presentazione del documento o certificato previsto dalla direttiva 77/99/CEE, mentre nella sezione B, punto 1, lettera a), si sostituisce il rinvio con l’obbligo che i prodotti soddisfino i requisiti della direttiva 80/215/CEE. Nel capitolo 7 è soppressa la parte II, mentre sono soppressi anche i capitoli 8, 10 e da 12 a 15.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 impone agli Stati membri di dare attuazione alla direttiva entro il 30 aprile 2003 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione. Quando adottano le misure di recepimento, queste devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono rimesse agli Stati membri.
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del rinvio nella direttiva 90/425/CEE
Nell’allegato A, capitolo I, sezione 1, della direttiva 90/425/CEE, il settimo trattino è sostituito con il rinvio al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Modifiche alla direttiva 92/118/CEE: definizioni e campo applicativo
All’articolo 2 della direttiva 92/118/CEE sono soppresse le lettere e) e g). All’articolo 3, primo trattino, è eliminato il riferimento alle gelatine non destinate al consumo umano; il secondo trattino è sostituito per prevedere che i nuovi prodotti d’origine animale destinati al consumo umano, autorizzati alla commercializzazione in uno Stato membro dopo la data prevista all’articolo 20, possano essere oggetto di scambi o importazione solo dopo una decisione adottata conformemente all’articolo 15, primo comma, previo esame del rischio di propagazione di malattie trasmissibili gravi, anche con riguardo ad altre specie potenzialmente veicolo o serbatoio della malattia o fonte di rischio per la sanità pubblica.
Requisiti per gli stabilimenti e per gli scambi
All’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/118/CEE è sostituito il requisito secondo cui, salvo disposizioni specifiche contrarie dell’allegato II, i prodotti devono provenire da stabilimenti inclusi in un elenco comunitario redatto secondo la procedura dell’articolo 18.
Modifiche agli allegati della direttiva 92/118/CEE
L’allegato I è ampiamente ristrutturato: sono soppressi i capitoli 1, 3 e 4; nel capitolo 5 il titolo è integrato con la specificazione "destinati al consumo umano", è eliminato il riferimento ai prodotti destinati all’alimentazione umana o animale e la sezione B è soppressa; nel capitolo 6 il titolo è integrato con "destinate al consumo umano", la sezione A è sostituita prevedendo, per gli scambi, la presentazione del documento o certificato della direttiva 77/99/CEE, mentre nella sezione B, punto 1, lettera a), il rinvio è sostituito con l’obbligo che i prodotti soddisfino i requisiti della direttiva 80/215/CEE; nel capitolo 7 è soppressa la parte II; sono inoltre soppressi i capitoli 8, 10 e da 12 a 15.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 15 ott 2002Direttiva 2002/82
- direttiva · 10 ott 2002Direttiva 2002/81
- direttiva · 5 nov 2002Direttiva 2002/85
- direttiva · 5 nov 2002Direttiva 2002/84
- direttiva · 5 nov 2002Direttiva 2002/83
- direttiva · 6 nov 2002Direttiva 2002/86
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →