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Sentenza

Sentenza n. 7544/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 13120/2024 del 18.12.2024 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 13120/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione, ma, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto quindi l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario costituiva un titolo esecutivo ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione. Poiché il Ministero non aveva corrisposto le somme dovute, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia e previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il TAR non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori se dovuti. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'Amministrazione deve provvedere al pagamento; il decorso del termine consente di agire per l'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento.
  • L'Amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato del giudice ordinario corrispondendo al destinatario le somme liquidate dalla pronuncia, qualora risulti documentalmente l'inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne la valutazione a una fase successiva, qualora l'Amministrazione persista nell'inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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