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Sentenza

Sentenza n. 3021/2026 - Napoli, Sezione 6

Per l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 19/01/2026 e per l'annullamento della nota della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione Prot. Uscita n. 0033855 del 27/01/2026, nella parte in cui costituisce provvedimento di diniego elusivo e/o implicito all'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota della Prefettura di Napoli che, dichiarando di trasmettere tutti gli atti del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro, aveva omesso il parere ostativo della Questura e gli atti istruttori posti a fondamento del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero. Dopo la stipula del contratto di soggiorno, la Prefettura aveva avviato un procedimento di revoca del nulla osta, richiamando un parere ostativo della Questura e verifiche svolte dalla Prefettura di Avellino, senza specificare la natura delle anomalie contestate. Il ricorrente aveva chiesto, anche per esigenze difensive, copia del parere ostativo e degli atti istruttori. La Prefettura aveva formalmente dichiarato di allegare tutti gli atti relativi al procedimento, ma aveva trasmesso soltanto documenti già noti, omettendo quelli richiesti. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego parziale e implicito di accesso, la violazione degli artt. 7, 10-bis e 22 della l. 241/1990, il difetto di motivazione per il mancato accesso agli atti richiamati per relationem e la prevalenza dell’accesso difensivo sulle esigenze di riservatezza, in assenza di una motivazione concreta sul pregiudizio derivante dall’ostensione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nota prefettizia, pur contenendo un riscontro formale, integrasse un diniego parziale e implicito, poiché non aveva trasmesso i documenti nevralgici richiesti e posti a fondamento del procedimento. Tale diniego era immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Il giudice ha affermato che la motivazione per relationem è legittima soltanto quando gli atti richiamati siano chiaramente indicati e resi disponibili al destinatario; in mancanza, risultano compromesse le garanzie partecipative e si configura un difetto assoluto di motivazione. Ha inoltre riconosciuto il diritto di accesso difensivo agli atti necessari alla tutela degli interessi giuridici, anche prima e indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio, rilevando che la Prefettura non aveva motivato alcun concreto pregiudizio a interessi pubblici o privati né aveva spiegato perché la natura riservata degli atti di polizia impedisse l’ostensione. È stata quindi annullata la nota nella parte costituente diniego implicito, accertato il diritto di prendere visione ed estrarre copia del parere ostativo, degli atti, verbali e relazioni relativi alle verifiche della Prefettura di Avellino e di ogni ulteriore documento istruttorio richiamato o posto a fondamento del procedimento di revoca. La Prefettura è stata condannata a esibire la documentazione entro trenta giorni; per l’eventuale inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con ulteriore termine di trenta giorni. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il diniego, anche parziale o implicito, di accesso ai documenti amministrativi è immediatamente impugnabile con il rito speciale in materia di accesso.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa e deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata disponibilità degli atti posti a fondamento del procedimento compromette le garanzie partecipative dell’interessato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il destinatario del preavviso di rigetto deve poter conoscere gli elementi istruttori e motivazionali posti alla base della determinazione sfavorevole.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    È richiamato quale base normativa del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro, senza che la decisione ne sviluppi ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La trasmissione solo formale di documenti già conosciuti, con omissione degli atti specificamente richiesti e posti a fondamento del procedimento, integra un diniego parziale e implicito di accesso, impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima soltanto se gli atti richiamati sono chiaramente individuati e concretamente resi disponibili al destinatario; altrimenti risultano compromesse le garanzie partecipative e si configura un difetto assoluto di motivazione.
  • L’accesso difensivo deve essere consentito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, anche prima e indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio.
  • La natura riservata o di polizia dei documenti non giustifica di per sé il diniego di accesso: l’amministrazione deve indicare e motivare in concreto il pregiudizio che l’ostensione arrecherebbe a interessi pubblici o privati.
  • Quando l’amministrazione omette di esibire la documentazione dovuta entro il termine fissato dal giudice, può essere previsto un commissario ad acta con poteri sostitutivi e ulteriore termine di adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

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