Sentenza n. 43/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -del provvedimento del 19.9.2025 (notificato con pec di pari data 19.9.2025), con il quale la Commissione giudicatrice ha escluso la Matarrese Service S.r.l. dalla procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgersi mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici, indetta dal CROB, per l’omessa allegazione all’offerta tecnica della Relazione dei Criteri Ambientali Minimi, redatta ai sensi del paragrafo 2.1.1 dell’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023 e prescritta, a pena di esclusione, dal punto 17 del disciplinare di gara; -della nota del Responsabile del procedimento prot. n. 8182 del 15.10.2025, con la quale è stata respinta l’istanza di autotutela della Matarrese Service S.r.l. del 29.9.2025, richiamando la predetta disposizione del Disciplinare di gara, con la puntualizzazione che non poteva essere effettuato il soccorso istruttorio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l'omessa allegazione della Relazione sui Criteri Ambientali Minimi e nota di rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente è stata esclusa da una procedura aperta per l'affidamento quinquennale, con opzione di rinnovo, in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, poiché non aveva allegato separatamente all'offerta tecnica la Relazione CAM prevista dal punto 17 del disciplinare a pena di esclusione. Ha dedotto, da un lato, eccesso di potere per illogicità, sostenendo che la Relazione CAM era sostanzialmente incorporata nell'offerta tecnica: quest'ultima conteneva dichiarazioni di conformità dei distributori ai CAM, indicazioni sulla raccolta differenziata, le certificazioni ambientali richieste e la descrizione dei prodotti biologici a chilometro zero, con la relativa documentazione. Ha dedotto, dall'altro, la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, lamentando il mancato ricorso al soccorso istruttorio per sanare l'omessa allegazione della Relazione CAM.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con riferimento al primo motivo. Il Tribunale ha ritenuto che la concorrente avesse sostanzialmente rispettato il punto 17 del disciplinare, poiché la Relazione CAM, pur non essendo allegata come documento autonomo, risultava incorporata nella Relazione dell'offerta tecnica attraverso le dichiarazioni, le certificazioni, la descrizione dei prodotti e la documentazione allegata. Di conseguenza, l'esclusione è stata giudicata illogica e annullata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'art. 101, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 36/2023 esclude il soccorso istruttorio per integrare o sanare omissioni relative ai documenti che compongono l'offerta tecnica o economica. Sono state poste a carico del CROB le spese di giudizio, liquidate in € 2.000, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali "attraverso l'inserimento di specifiche tecniche, contenute nei Criteri Ambientali Minimi, definiti per specifiche categorie di appalti con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tenuti in considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
I CAM contenuti nei decreti ministeriali devono essere considerati nella predisposizione dei documenti di gara e le relative prescrizioni tecniche sono obbligatorie.
art. 101, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare e/o sanare le omissioni dei documenti che compongono sia l'offerta tecnica, sia l'offerta economica.
Il soccorso istruttorio non consente di integrare o sanare omissioni documentali riguardanti l'offerta tecnica o l'offerta economica.
paragrafo 2.1.1 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2023
L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale di cui al presente documento, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.
La Relazione CAM deve descrivere, per ciascun criterio ambientale, le scelte adottate e le verifiche di conformità con la relativa documentazione; tale contenuto può risultare sostanzialmente assolto anche quando è incorporato nella relazione dell'offerta tecnica.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.
Costituiscono la base normativa, richiamata dal giudice, per la regolazione delle spese di lite.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, secondo il richiamo operato dal giudice.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone, a pena di esclusione, la presentazione di una Relazione CAM, l'esclusione non è legittima se i contenuti sostanziali richiesti dalla relazione risultano già compiutamente esposti nella relazione dell'offerta tecnica e corredati dalla relativa documentazione, anche senza un documento separato formalmente denominato Relazione CAM.
- La verifica dell'adempimento di una prescrizione documentale dell'offerta deve considerare il contenuto complessivo dell'offerta tecnica e non può fondarsi esclusivamente sull'assenza di un autonomo documento quando le informazioni e le prove richieste dalla lex specialis sono comunque riconoscibili e verificabili negli atti depositati.
- Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 101, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 36/2023 non può essere utilizzato per integrare o sanare omissioni relative ai documenti che compongono l'offerta tecnica o l'offerta economica.
- La prescrizione dei CAM nella documentazione di gara, pur essendo obbligatoria ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non consente alla stazione appaltante di applicare la sanzione espulsiva in presenza di un adempimento sostanziale già risultante dall'offerta.
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