Sentenza n. 880/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 430/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato il diniego della Questura di Brescia, motivato dalla mancata formalizzazione dell'ingresso per lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. In primo grado e in appello ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, sostenendo di essere entrato in Italia munito di visto e nulla osta, di avere sottoscritto privatamente un contratto di lavoro con il datore indicato e di avere effettivamente iniziato l'attività lavorativa. Ha inoltre affermato che il mancato perfezionamento della procedura pubblicistica dipendeva dall'assenza di un appuntamento fissato dallo Sportello Unico, nonché invocato il legittimo affidamento derivante dal nulla osta, dal visto, dall'ingresso regolare e dal rapporto di lavoro. Il giudice ha rilevato che non era stata provata l'attivazione dell'interessato, entro otto giorni dall'ingresso del 5 settembre 2022, per ottenere un appuntamento presso lo Sportello Unico della Prefettura competente; dagli atti risultava soltanto una sollecitazione tramite legale del 7 ottobre 2022. L'appellante sosteneva altresì che il contratto privato fosse stato trasmesso all'INPS e risultasse dall'estratto contributivo, ma tale circostanza non è stata ritenuta idonea a sostituire gli adempimenti pubblicistici prescritti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo il diniego, poiché l'ingresso in Italia non era stato seguito dal completamento degli adempimenti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in particolare dall'attivazione entro il termine perentorio di otto giorni per ottenere un appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. L'onere di provare tale attivazione gravava sull'appellante, che non lo ha assolto né nel giudizio di primo grado né in appello. La sottoscrizione privata del contratto di lavoro, l'eventuale trasmissione all'INPS, lo svolgimento dell'attività lavorativa e la presenza sul territorio non sono stati considerati sostitutivi degli adempimenti pubblicistici richiesti. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevoli, proporzionate e non manifestamente illogiche le valutazioni dell'amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della disciplina del rilascio del permesso di soggiorno e degli adempimenti connessi.
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato … qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
La mancata attivazione dello straniero presso lo Sportello Unico entro il termine previsto comporta il rigetto, salvo prova che il ritardo sia dipeso da forza maggiore; la procedura ha natura vincolata.
artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Richiamati per gli adempimenti procedurali relativi all'ingresso per lavoro subordinato, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla richiesta del permesso di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, lo straniero deve attivarsi entro il termine previsto dalla legge, decorrente dall'ingresso in Italia, per recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e perfezionare gli adempimenti pubblicistici richiesti; la mancata prova di tale attivazione legittima il diniego del permesso di soggiorno, salvo che il ritardo sia dipeso da una causa di forza maggiore.
- La sottoscrizione privata di un contratto di lavoro, l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa o la trasmissione del contratto agli enti previdenziali non sostituiscono gli adempimenti pubblicistici prescritti dalla disciplina dell'immigrazione per il perfezionamento dell'ingresso per lavoro subordinato.
- Quando l'interessato invoca l'attivazione tempestiva presso lo Sportello Unico o una causa di forza maggiore idonea a giustificare il ritardo, grava su di lui l'onere di provare le relative circostanze fattuali.
- Il diniego fondato sulla mancata osservanza del termine e degli adempimenti previsti per il perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro subordinato costituisce esercizio vincolato del potere amministrativo, purché la mancata osservanza e l'assenza di una causa di forza maggiore risultino non provate. La presenza sul territorio, il rapporto di lavoro successivamente instaurato e l'affidamento dell'interessato non possono, da soli, neutralizzare tali effetti.
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