Cassazione Penale, Sentenza n. 36352/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. del 16/04/2025 che aveva reiterato la richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di ulteriori attività istruttorie connesse al sequestro preventivo di 25.320 pezzi (cartine recanti il marchio "OCBE" e filtri recanti il marchio "Rizla") sbarcati da un autoarticolato proveniente dalla Grecia e destinati alla "Class System S.r.l.". L'indagato era contestato per violazioni degli artt. 84, comma 1, e 85, comma 1, dell'allegato I al d.lgs. 12/07/2024, n.141, in relazione all'art. 62-quinquies del d.lgs. 26/10/1995, n.504, per introduzione e acquisto di accessori al consumo dei tabacchi senza codice identificativo, con evasione di imposte per euro 111.205,44. La difesa aveva chiesto la revoca del sequestro (art. 321, comma 3, c.p.p.) deducendo sopravvenuti elementi favorevoli; dopo che l'Agenzia aveva escluso la sussistenza del reato, il G.I.P. aveva comunque sollecitato ulteriori accertamenti. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p., abnormità dell'ordinanza e illegittimo esercizio di poteri istruttori da parte del G.I.P. in assenza di specifica iniziativa del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il provvedimento del G.I.P. con cui si richiedono attività investigative non costituisce atto impugnabile a fronte del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dell'esigenza che l'impugnante dimostri un danno concreto e un risultato utile conseguibile con l'annullamento. Inoltre il G.I.P., con successiva ordinanza del 28/04/2025 (non impugnata), ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro, confermando i presupposti della misura; pertanto l'annullamento dell'ordinanza del 16/04/2025 non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico per il ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 3, c.p.p.
Norma invocata dalla difesa per la revoca del sequestro; la Corte chiarisce che l'atto del G.I.P. che sollecita attività istruttorie non è di per sé impugnabile e che l'art. 321 va valutato alla luce del requisito dell'interesse concreto all'impugnazione
d.lgs. 12 luglio 2024, n.141, allegato I, artt. 84 e 85
art. 84, comma 1, e art. 85, comma 1, allegato I al d.lgs. 12/07/2024, n.141
Norme che definiscono la fattispecie penale contestata (introduzione e acquisto di accessori al tabacco senza codice identificativo); la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse
d.lgs. 26 ottobre 1995, n.504, art. 62-quinquies
Norma fiscale collegata all'accertamento dell'imposta di consumo; contestata nella fase istruttoria ma non valutata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (giurisprudenziale)
La Corte ribadisce che non tutti gli atti interlocutori del giudice delle indagini preliminari sono automaticamente impugnabili: è necessario che l'impugnazione sia consentita dalla legge e che ricorra interesse materiale e concreto dell'impugnante
Massime di principio
- Un provvedimento interlocutorio del G.I.P. che sollecita o dispone attività istruttorie non sempre è impugnabile: l'impugnazione richiede che l'atto produca un pregiudizio concreto e che il suo annullamento possa procurare un vantaggio pratico all'impugnante
- Per contestare iniziative istruttorie del G.I.P. conviene dimostrare un danno attuale e specifico o attendere un provvedimento definitivo (es. rigetto dell'istanza di revoca del sequestro) che incida direttamente sulla posizione giuridica, e impugnare quest'ultimo
- La competenza investigativa primaria resta del pubblico ministero; tuttavia il G.I.P. può sollecitare accertamenti: censurare questa attività richiede comunque la prova dell'effettivo pregiudizio derivante dalla sollecitazione
- In caso di misure reali (sequestro preventivo) la strategia difensiva più efficace è mirare all'annullamento o alla revoca del provvedimento che incide direttamente sulla disponibilità dei beni, piuttosto che impugnare atti interlocutori privi di effetto immediato
- Chi intende impugnare per abnormità deve sempre valutare il requisito dell'interesse ad agire; le Corti richiedono concretezza e utilità pratica dell'impugnazione, non la sola correttezza teorica dell'atto
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