Cassazione Penale, Sentenza n. 18716/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che lo aveva condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Motivazioni di impugnazione: (1) violazione dell'art. 648 c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione per non aver riqualificato il fatto in furto semplice, contestando la valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato (contraddittorietà tra l'inattendibilità della versione secondo cui aveva ricevuto il monopattino in prestito e l'attendibilità della sua negazione di averlo sottratto) e l'omessa valutazione degli elementi difensivi circa la vicinanza temporale e spaziale tra furto e controllo di polizia; (2) violazione degli artt. 65 c.p. e 442 c.p.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: contestata la sproporzione nella riduzione della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p. (rito abbreviato) non avendo operato la riduzione obbligatoria di un terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto corretta la qualificazione in ricettazione ex art. 648 c.p. e legittima la valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni e sugli elementi di fatto): le valutazioni di merito sulla prova e sulla credibilità sono insindacabili in Cassazione e la mancata indicazione della provenienza della cosa è elemento idoneo a provare la consapevolezza dell'illiceità dell'acquisto. Ha altresì rigettato la censura relativa all'art. 65 c.p. in tema di riduzione per attenuanti generiche, ritenendo la determinazione della misura una discrezionalità del giudice del merito purché adeguatamente motivata. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'art. 442 c.p.p.: in caso di definizione del giudizio con rito abbreviato la riduzione della pena deve essere operata inderogabilmente nella misura fissa di un terzo; nel caso di specie la Corte d'appello ha calcolato la riduzione in maniera inferiore a un terzo (riduzione della sola pena detentiva per dieci giorni), per cui la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena detentiva in mesi due di reclusione (confermando per il resto la condanna per ricettazione e le altre statuizioni).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La ricettazione può essere configurata anche quando l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) è desumibile dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; tale deduzione è compatibile con la giurisprudenza di legittimità.
art. 65 cod. pen.
La determinazione della misura della riduzione per le circostanze attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; tale discrezionalità è sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione insufficiente, arbitrarietà o manifesta illogicità.
art. 442 cod. proc. pen.
In caso di definizione del giudizio con il rito abbreviato il giudice è tenuto a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo; un calcolo o una riduzione inferiore configurano violazione della norma e giustificano l'annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con possibilità per la Cassazione di rettificare il computo.
Massime di principio
- In procedimenti per ricettazione, la mancata indicazione della provenienza della cosa da parte dell'acquirente/ricettatore può essere considerata elemento sintomatico della consapevolezza della natura illecita e integra l'elemento soggettivo quando supportata da altri indizi.
- Le valutazioni di merito relative alla credibilità delle dichiarazioni e agli accertamenti di fatto sono normalmente insindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della riduzione della pena sono area di discrezionalità del giudice del merito; la Corte di Cassazione interviene solo se emerge arbitrarietà o carenza motivazionale.
- Quando sono irrogate pene congiunte (detentiva e pecuniaria) il giudice non è obbligato a ridurre entrambe in misura identica: può applicare criteri diversi per ciascuna componente purché motivi la scelta.
- Se il giudice omette o calcola erroneamente la riduzione obbligatoria prevista dall'art. 442 c.p.p. (rito abbreviato), la parte interessata può ottenere da Cassazione la rettifica o l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza rinvio.
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