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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26457/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina da un accordo di coesistenza stipulato nel 1979 tra due imprese operanti nel settore dei segni distintivi, in base al quale ciascuna poteva usare determinati segni (lettera "V" e/o nome "Valentino") con limiti e condizioni, tra cui per una delle parti l'obbligo di accompagnare l'uso esterno con l'indicazione integrale del proprio nome anche su prodotti e packaging. In un giudizio di merito una parte aveva contestato l'inadempimento dell'altra all'accordo e la contraffazione di marchi; l'altra, in riconvenzionale, aveva lamentato a sua volta la violazione dell'accordo, la contraffazione di design di borse e atti di concorrenza sleale. Dopo le decisioni di merito e il rigetto di entrambi i ricorsi per cassazione con ordinanza n. 6530/2023, una delle imprese ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto della Cassazione: secondo la ricorrente, l'ordinanza revocanda avrebbe erroneamente percepito il contenuto dei motivi di ricorso nn. IV-VI, credendo che la censura sostenesse il diritto di usare all'esterno, sempre e senza condizioni, uno qualunque dei segni indicati, mentre in realtà la doglianza riguardava la possibilità di usare congiuntamente tali segni all'esterno, fermo restando l'obbligo di apposizione del nome per esteso all'interno o nel packaging. La ricorrente sosteneva che tale svista avesse inciso in modo decisivo sulla decisione. La controparte ha resistito chiedendo anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha riconosciuto che nell'ordinanza impugnata vi era una svista nella lettura del motivo di ricorso, ma ha ritenuto che l'errore non fosse decisivo né essenziale, perché la precedente decisione aveva comunque respinto il ricorso per cassazione sul rilievo che la censura si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione della clausola contrattuale rispetto a quella della Corte di merito, senza specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., pur rilevando la presenza di una svista. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze della Cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non può riguardare valutazioni o interpretazioni giuridiche e deve essere evidente, decisivo e rilevabile dal solo raffronto tra sentenza e atti.

  • art. 85 c.p.c.

    La rinuncia al mandato del difensore non spiega effetto nel giudizio di legittimità per il principio di perpetuatio dell'ufficio difensivo.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Per contestare l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito occorre dedurre specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La condanna aggravata non è applicabile quando, pur essendo rilevata una svista, non vi sia abuso processuale tale da giustificarla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o provato dagli atti; non è sufficiente una diversa lettura o valutazione della censura.
  • Perché l'errore di fatto determini revocazione, il ricorrente deve dimostrarne l'essenzialità e la decisività: la correzione della svista deve essere idonea, da sola, a condurre a una decisione diversa.
  • La critica in cassazione all'interpretazione di una clausola contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; è necessario denunciare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica.
  • Una svista della Corte sulla formulazione di un motivo di ricorso non è decisiva se la ratio decidendi della decisione impugnata si fonda comunque su una autonoma ragione di inammissibilità o infondatezza non incisa dall'errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchi
RamiProcesso civileCommercialeProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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