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Ordinanza

Ordinanza del 01/06/2016 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Misure cautelari - Istanza di sospensione ex art 62bis d.lgs 546/1992 - Fumus boni juris - Danno grave ed irreparabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello, ritenendo che l’art. 62-bis d.lgs. 546/1992 richieda esclusivamente la prova di un danno grave e irreparabile e non anche del fumus boni juris. Gli eredi con beneficio d’inventario non hanno dimostrato un pregiudizio personale concreto, poiché la loro responsabilità resta limitata all’attivo ereditario e non incide sul loro patrimonio personale. Sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.500,00.

Inammissibilità dell’istanza di sospensione ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992 per assenza di danno grave e irreparabile a carico di eredi beneficiati

Istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 44, con ordinanza deliberata il 30 maggio 2016, ha esaminato l’istanza proposta da B. T. e B. G., figli ed eredi con beneficio d’inventario di P. B., volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza della stessa Commissione del 23 novembre 2010.

La sentenza d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, respingendo i ricorsi proposti dalla loro dante causa contro avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2000, 2002 e 2003. Gli accertamenti riguardavano, in particolare, un atto notarile con cui la figlia aveva acquistato quote di un’azienda agricola per il corrispettivo di euro 953.953,65. La contribuente aveva sostenuto che l’operazione non costituisse una compravendita effettiva, ma un trasferimento a titolo gratuito finalizzato a un futuro assetto successorio familiare, richiamando una scrittura privata apparentemente coeva all’atto notarile.

Pendenza del giudizio di cassazione

La dante causa aveva impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione depositato il 30 dicembre 2011. Al momento della decisione il giudizio risultava ancora pendente.

Gli eredi avevano motivato la richiesta di sospensione prospettando sia ragioni attinenti al merito della controversia pendente in cassazione, sia il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dalla possibile esecuzione della sentenza d’appello. L’Amministrazione finanziaria si era opposta all’istanza.

Presupposti dell’art. 62-bis d.lgs. 546/1992

La Commissione ha chiarito che l’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 non richiede la sussistenza del fumus boni juris, ma esclusivamente la ricorrenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza.

Secondo il Collegio, il riferimento normativo è letterale e inequivoco. Ne consegue che, nell’ambito dell’istanza di sospensione, non compete alla Commissione rivalutare la legittimità o la correttezza della propria decisione, né esaminare i profili oggetto del ricorso per cassazione.

Esclusione del fumus boni juris

La Commissione ha ritenuto estranee all’art. 62-bis le argomentazioni degli istanti relative al fumus boni juris e ai possibili errori procedurali o di giudizio della sentenza d’appello.

Un simile esame comporterebbe, infatti, una nuova valutazione, seppure sommaria o delibatoria, delle medesime questioni già esaminate con cognizione piena nel giudizio d’appello. Ciò determinerebbe una duplicazione del giudizio e una non ammissibile forma di ulteriore impugnazione davanti allo stesso organo giudicante.

La sentenza d’appello ha segnato l’esaurimento dei poteri decisori propri della Commissione regionale sulle questioni controverse. Gli eventuali errori della decisione possono essere valutati esclusivamente dal giudice di legittimità nell’ambito del giudizio di cassazione, non attraverso l’istanza cautelare ex art. 62-bis.

Danno grave e irreparabile e posizione degli eredi beneficiati

L’unico presupposto astrattamente deducibile davanti alla Commissione era quindi il danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione della sentenza.

Il Collegio ha tuttavia escluso che gli istanti avessero dimostrato un pregiudizio personale concreto. Essi agivano quali eredi con beneficio d’inventario e, ai sensi dell’art. 490 cod. civ., la loro responsabilità era limitata entro i confini del beneficio.

In particolare:

  • la responsabilità degli eredi beneficiati non può estendersi al loro patrimonio personale;
  • la loro situazione economico-patrimoniale personale resta distinta da quella dell’eredità;
  • eventuali iniziative esecutive dell’Amministrazione finanziaria non risultano idonee, sulla base degli elementi dedotti, a determinare un carico aggiuntivo diretto sui beni personali degli eredi;
  • non è sufficiente un interesse generico a preservare la massima disponibilità futura dei beni ereditari, subordinato all’eventuale esito favorevole del giudizio di cassazione.

La Commissione ha quindi ritenuto non comprovata una specifica condizione personale degli istanti sulla quale l’esecuzione potesse incidere attualmente e irreparabilmente.

Esito del procedimento e spese

In assenza di un danno grave e irreparabile concretamente riferibile agli istanti, è stata ravvisata la carenza di un interesse giuridicamente apprezzabile alla sospensione.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha pertanto dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 62-bis d.lgs. 546/1992 e ha condannato i contribuenti al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 1.500,00.

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