Ordinanza del 08/06/2016 n. 787 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Istanza di sospensione ex art 62bis d.lgs 546/1992 - Fumus boni juris - Danno grave ed irreparabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il contribuente chiedeva la sospensione delle sentenze di secondo grado, degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione. Ha escluso la rilevanza del fumus boni juris, ritenendo che l’art. 62-bis richieda esclusivamente un danno grave e irreparabile. La sospensione delle sentenze è stata ritenuta improponibile ex art. 100 c.p.c., perché avrebbe ripristinato l’efficacia integrale degli avvisi di accertamento, mentre la sospensione degli atti impugnati è stata considerata ammissibile solo nell’ipotesi residuale in cui il contribuente sia risultato soccombente in entrambi i gradi di merito. Spese compensate.
Inammissibilità dell’istanza di sospensione ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 per carenza di interesse e insussistenza dei presupposti applicabili
Inammissibilità dell’istanza di sospensione ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992
La Commissione tributaria regionale di Milano, Sezione 44, con ordinanza del 6 giugno 2016, ha esaminato l’istanza proposta da M. G. per ottenere la sospensione dell’efficacia di più sentenze di secondo grado, degli effetti degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione, in pendenza di ricorso per cassazione.
Le sentenze impugnate in cassazione avevano riformato decisioni di primo grado che avevano dichiarato inammissibili i ricorsi contro gli avvisi di accertamento. La Commissione regionale aveva quindi esaminato il merito e rideterminato in diminuzione i ricavi dell’impresa individuale del contribuente per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.
Vicenda processuale e importi rideterminati
Il contribuente aveva proposto un ricorso unitario per cassazione, deducendo vizi di rito e di giudizio, e aveva chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.
La rideterminazione dei ricavi operata dalla Commissione tributaria regionale riguardava i seguenti importi:
- anno 2005: euro 196.137,24;
- anno 2006: euro 341.412,57;
- anno 2007: euro 655.447,86;
- anno 2008: euro 384.633,51.
La richiesta aveva ad oggetto:
- la sospensione dell’efficacia delle sentenze regionali;
- la sospensione degli effetti degli avvisi di accertamento;
- la sospensione degli atti di riscossione.
Posizione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pavia si era costituita dichiarandosi non pregiudizialmente ostile alla sospensione, rimettendosi alla valutazione del collegio.
L’Agenzia aveva tuttavia evidenziato alcuni elementi ritenuti rilevanti ai fini del danno grave e irreparabile e della tutela dell’Erario:
- il contribuente risultava titolare o contitolare di 29 immobili, tra abitazioni e box;
- era in corso una rateazione delle imposte relative agli anni 2009 e 2010, conseguente ad accertamento con adesione;
- l’Agente della riscossione aveva iscritto ipoteca legale e/o giudiziale sui beni posseduti;
- gli importi originariamente iscritti risultavano superiori a quelli attualmente dovuti.
Esclusione del fumus boni juris
La Commissione ha escluso che, nell’ambito dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, debba essere valutata la sussistenza del fumus boni juris.
Secondo l’ordinanza, la norma consente la sospensione della provvisoria esecuzione esclusivamente quando dall’esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile. Non è quindi pertinente il richiamo all’illegittimità o all’ingiustizia della sentenza, né l’esame delle argomentazioni con cui il contribuente sostiene la fondatezza del ricorso per cassazione.
La Commissione ha osservato che una valutazione del fumus boni juris comporterebbe un riesame, seppure sommario, delle medesime questioni già esaminate con cognizione piena nel giudizio di merito. Tale riesame costituirebbe, in sostanza, un’ulteriore istanza davanti allo stesso giudice regionale, privo del potere di riesaminare il proprio operato in tale forma.
La cognizione sommaria richiesta per verificare eventuali errori procedurali o di giudizio della decisione impugnata si porrebbe inoltre in contrasto con il fatto che tali questioni erano già state oggetto di cognizione piena nel giudizio conclusosi con la sentenza di secondo grado. Il fumus boni juris è stato pertanto ritenuto estraneo e inconferente rispetto all’applicazione dell’art. 62-bis.
Sospensione delle sentenze e carenza di interesse
La richiesta di sospensione delle sentenze regionali è stata ritenuta improponibile per carenza oggettiva di interesse, in applicazione del principio generale previsto dall’art. 100 c.p.c., applicabile anche al regime delle impugnazioni tributarie.
Le sentenze di primo grado avevano dichiarato inammissibili i ricorsi del contribuente, lasciando quindi invariata l’efficacia degli avvisi di accertamento. Le sentenze regionali, invece, avevano riformato tali decisioni, esaminando il merito e riducendo la pretesa impositiva.
La sospensione delle sentenze di secondo grado avrebbe prodotto un risultato contrario all’interesse del contribuente: avrebbe infatti ripristinato la piena efficacia degli avvisi di accertamento nella loro originaria consistenza, anziché conservare la riduzione del debito tributario ottenuta in sede regionale.
Per tale ragione, la sospensione delle sentenze non avrebbe procurato alcuna utilità concreta al richiedente e difettava del necessario interesse ad agire.
Sospensione degli atti impugnati ai sensi dell’art. 62-bis
La Commissione ha esaminato anche la richiesta, formulata in via cumulativa o alternativa, di sospensione degli effetti degli avvisi di accertamento, prevista dall’ultima parte del primo comma dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.
Secondo l’interpretazione adottata nell’ordinanza, tale possibilità ha carattere residuale e trova applicazione in una situazione specifica: quella in cui il contribuente abbia visto respinte le proprie domande in entrambi i gradi del giudizio di merito.
In questa ipotesi, l’atto amministrativo continua a produrre effetti perché non è stato invalidato in alcun grado di giudizio e la sospensione dell’atto costituisce l’unica tutela interinale concretamente disponibile per il contribuente.
La norma non attribuisce invece al contribuente una scelta discrezionale tra sospensione della sentenza e sospensione dell’atto. Le due forme di tutela sono collegate a situazioni processuali differenti:
- la sospensione della sentenza rappresenta il rimedio principale;
- la sospensione dell’atto ha carattere residuale e opera quando il contribuente sia stato soccombente in entrambi i gradi di merito.
Nel caso esaminato, il contribuente era risultato almeno parzialmente vittorioso in appello, poiché aveva ottenuto la riduzione del debito tributario. Non ricorreva quindi l’ipotesi-limite di doppia soccombenza che avrebbe potuto giustificare la sospensione degli avvisi di accertamento.
Irrilevanza della contestazione sull’entità della riduzione
Il contribuente lamentava che la riduzione del debito tributario ottenuta in appello fosse quantitativamente contenuta. La Commissione ha ritenuto che tale doglianza riguardasse il merito della decisione e non potesse essere esaminata nell’ambito del procedimento di sospensione.
Anche per questo profilo, la domanda non poteva essere accolta, poiché avrebbe richiesto una valutazione sostanziale della correttezza della decisione regionale, attività preclusa nel procedimento ex art. 62-bis.
Ipoteca e attività di riscossione
L’iscrizione ipotecaria eseguita in precedenza è stata ritenuta efficace fino al passaggio in giudicato delle sentenze interessate. Secondo la Commissione, essa non è suscettibile di adeguarsi automaticamente ai possibili esiti interlocutori o alterni del procedimento processuale.
Le eventuali attività esecutive ulteriori, da adeguare alle risultanze progressive della controversia, sono state rimesse alla determinazione discrezionale del soggetto incaricato del recupero dei crediti tributari accertati.
Decisione sulle spese e dispositivo
La Commissione ha considerato rilevante il comportamento processuale dell’Agenzia delle entrate, che si era dichiarata non pregiudizialmente ostile alla sospensione pur formulando le proprie osservazioni e conclusioni.
Tale comportamento ha giustificato la compensazione delle spese del procedimento.
Nel dispositivo, la Commissione tributaria regionale di Milano ha quindi:
- dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione;
- disposto la compensazione delle spese.
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