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Ordinanza

Ordinanza del 08/06/2016 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Misure cautelari - Istanza di sospensione ex art 52 d.lgs 546/1992 - Fumus boni juris - Danno grave ed irreparabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento afferma che è inammissibile l’istanza di sospensione ex art. 52 d.lgs. 546/1992 proposta contro una sentenza di primo grado che dichiara l’inammissibilità del ricorso, poiché si tratta di una pronuncia processuale e meramente dichiarativa. È inoltre inammissibile la richiesta alternativa di sospensione dell’atto di rateizzazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del d.l. 66/2014, non essendo tale atto riconducibile a quelli impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992; la sospensione determinerebbe, peraltro, il ripristino dell’inadempimento della precedente rateizzazione.

Inammissibilità dell’istanza di sospensione cautelare della sentenza tributaria di primo grado e dell’atto di rateizzazione

Inammissibilità delle misure cautelari nel processo tributario

Il documento esamina un’istanza di sospensione proposta ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992, con riferimento sia a una sentenza tributaria di primo grado sia, in via alternativa, a un atto di rateizzazione. La decisione esclude l’ammissibilità di entrambe le richieste.

Sospensione della sentenza di primo grado

È ritenuta inammissibile l’istanza diretta a ottenere la sospensione della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

La pronuncia impugnata ha natura processuale e contenuto meramente dichiarativo: essa non decide nel merito della pretesa tributaria e non produce, per il suo contenuto, effetti esecutivi suscettibili di essere sospesi attraverso la misura cautelare prevista dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992. Di conseguenza, non è sufficiente invocare la sussistenza del fumus boni juris o del danno grave e irreparabile, poiché manca un provvedimento sostanziale rispetto al quale la sospensione possa concretamente operare.

Istanza alternativa relativa alla rateizzazione

È dichiarata inammissibile anche l’istanza alternativa riferita all’atto di rateizzazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del d.l. 66/2014.

Tale atto non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Pertanto, non può costituire oggetto di una misura cautelare richiesta nell’ambito del processo tributario, in assenza dei presupposti processuali necessari per la sua impugnazione.

Effetti della sospensione richiesta

Il documento evidenzia inoltre che l’ipotetica sospensione dell’atto di rateizzazione non produrrebbe un effetto utile coerente con la tutela cautelare richiesta. Essa determinerebbe, infatti, il ripristino dell’inadempimento relativo alla primitiva rateizzazione, anziché eliminare o neutralizzare un pregiudizio attuale derivante dall’atto contestato.

Principi applicati

La decisione si fonda sui seguenti principi:

  • una sentenza di primo grado meramente processuale e dichiarativa, che pronuncia l’inammissibilità del ricorso, non è suscettibile di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992;
  • l’atto oggetto della richiesta cautelare deve rientrare tra quelli impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992;
  • l’atto di rateizzazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del d.l. 66/2014 non appartiene alle categorie contemplate dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992;
  • la misura cautelare non può essere concessa quando il suo effetto concreto consisterebbe nel ripristino dell’inadempimento della precedente rateizzazione.

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