Ordinanza del 08/06/2016 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Preavviso d'ipoteca - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecutività della sentenza richiede un danno irreparabile non risarcibile mediante restituzione dell’indebito, interessi legali ed eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Il preavviso d’ipoteca non può essere sospeso come atto esecutivo, poiché costituisce soltanto una garanzia. Inoltre, il pericolo di danno grave e irreparabile deve essere specificamente dimostrato, indicando l’utilizzo dell’immobile e il concreto rischio per l’attività d’impresa.
Misure cautelari e preavviso d’ipoteca: insussistenza del periculum in mora
Misure cautelari e preavviso d’ipoteca: insussistenza del periculum in mora
Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado nell’ambito delle misure cautelari, con particolare riferimento al preavviso d’ipoteca e alla necessità di dimostrare il periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile.
Requisito del danno irreparabile
La sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa soltanto quando il danno prospettato non sia suscettibile di riparazione attraverso la restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente. A tal fine, devono essere considerati anche:
- gli interessi di legge;
- l’eventuale maggior danno pecuniario previsto dall’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Ne consegue che il semplice esborso economico, ove integralmente recuperabile mediante restituzione e accessori, non integra di per sé un danno irreparabile idoneo a giustificare la sospensione.
Natura del preavviso d’ipoteca
Non è possibile chiedere la sospensione del preavviso d’ipoteca qualificandolo come atto esecutivo. L’ipoteca, infatti, non costituisce un atto di esecuzione forzata, ma rappresenta la costituzione di una garanzia reale sul bene immobile.
La diversa natura dell’ipoteca rispetto agli atti propriamente esecutivi impedisce di fondare la richiesta cautelare sulla necessità di sospendere un procedimento esecutivo già in corso.
Prova concreta del periculum in mora
La mera allegazione del pericolo di un danno grave e irreparabile non è sufficiente. Chi richiede la misura cautelare deve indicare in modo concreto le caratteristiche dell’immobile interessato e il pregiudizio che deriverebbe dall’iscrizione ipotecaria.
In particolare, deve essere specificato se l’immobile sia utilizzato:
- come abitazione;
- come sede dell’impresa;
- come bene concesso in locazione;
- come bene nella mera disponibilità del proprietario o del debitore.
La valutazione del danno richiede quindi un collegamento effettivo tra l’iscrizione dell’ipoteca e le conseguenze concrete sulla posizione personale o sull’attività economica del soggetto interessato.
Pregiudizio all’attività d’impresa
Qualora venga dedotto che l’ipoteca potrebbe compromettere l’attività d’impresa, non è sufficiente prospettare genericamente un rischio economico o patrimoniale. Occorre dimostrare in che modo il provvedimento sarebbe concretamente idoneo a determinare la cessazione dell’attività.
La parte deve quindi fornire elementi specifici sul rapporto tra l’immobile, il suo utilizzo nell’organizzazione aziendale e il rischio di interruzione o cessazione dell’impresa. In assenza di tale dimostrazione, il periculum in mora deve ritenersi insussistente.
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