Ordinanza del 08/06/2016 n. 794 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Irrilevanza - Periculum in mora - Rateazione del pagamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che, nella fase cautelare tributaria, non si valuta il fumus boni iuris, mentre occorre bilanciare l’interesse del contribuente a evitare un danno irreparabile con quello dello Stato alla riscossione dei tributi. Il periculum in mora deve essere concreto e attuale: non basta richiamare l’elevato importo da pagare. L’eventuale possibilità di rateizzare il debito incide sulla valutazione della gravità e dell’irreparabilità del danno.
Sospensione cautelare in materia tributaria: irrilevanza del fumus boni iuris e valutazione concreta del periculum in mora
Sospensione cautelare in materia tributaria
Il documento riguarda i presupposti per la concessione della sospensione cautelare in materia tributaria, con particolare riferimento alla valutazione del periculum in mora e agli effetti della possibilità di rateizzare il pagamento del tributo. Viene esclusa, in questa fase, una valutazione del fumus boni iuris.
Irrilevanza del fumus boni iuris
In sede di sospensione cautelare è preclusa la valutazione del fumus boni iuris, ossia della probabile fondatezza delle ragioni dedotte dal contribuente nel giudizio principale. La decisione cautelare deve quindi concentrarsi sull’esistenza di gravi e fondati motivi collegati agli effetti immediati dell’esecuzione dell’atto o della sentenza.
Bilanciamento degli interessi contrapposti
Ai fini della valutazione dei gravi e fondati motivi, deve essere effettuato un bilanciamento tra:
- l’interesse del contribuente a non subire un danno irreparabile derivante dal pagamento di un tributo eventualmente non dovuto;
- l’interesse dello Stato al regolare e tempestivo pagamento dei tributi.
Il documento richiama, a tale proposito, Cass. n. 2845/2012.
Nozione di danno irreparabile
L’irreparabilità del danno non coincide con la mera rilevanza economica dell’importo richiesto. Essa deve essere intesa come esistenza di uno scarto intollerabile tra il pregiudizio conseguente all’esecuzione della sentenza e le concrete possibilità di risarcimento.
Il documento richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 217/2010, secondo cui la valutazione deve concentrarsi sulla concreta non recuperabilità o non adeguata compensabilità del pregiudizio subito.
Necessità di un periculum in mora concreto e attuale
Non è sufficiente allegare in modo apodittico la sussistenza del periculum in mora, limitandosi ad affermare che l’importo da pagare è elevato o rilevante. Il contribuente deve illustrare quali rischi concreti e attuali potrebbero derivare dal pagamento, con specifico riferimento:
- ai diritti primari della persona;
- alla sopravvivenza o alla continuità dell’attività economica.
La domanda cautelare deve quindi evidenziare il nesso tra l’esecuzione del pagamento e il pregiudizio grave e irreparabile prospettato.
Rilevanza della rateazione
La possibilità per il contribuente di richiedere la rateazione dell’importo dovuto incide sulla valutazione della gravità e dell’irreparabilità del danno. La rateazione può infatti ridurre l’impatto immediato dell’esborso e, conseguentemente, indebolire la dimostrazione del periculum in mora, soprattutto quando non siano indicati ulteriori elementi concreti idonei a provare il rischio per i diritti fondamentali della persona o per la continuità dell’attività economica.
Principio conclusivo
La sospensione cautelare non può essere fondata sulla sola contestazione della pretesa tributaria né sulla mera entità dell’importo dovuto. È necessario dimostrare, con allegazioni specifiche, l’esistenza di un danno concreto, attuale e irreparabile, valutato anche alla luce della possibilità di rateizzare il pagamento e del contrapposto interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
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