Ordinanza del 24/05/2016 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento riguarda la sospensione cautelare, ritenuta non concedibile in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ai fini della decisione assumono rilievo il contrasto tra i giudicati dei due precedenti gradi di giudizio, l’entità degli importi richiesti rispetto alla posizione del contribuente persona fisica e la mancata costituzione dell’Ufficio.
Misure cautelari: esclusione di fumus boni iuris e periculum in mora
Misure cautelari e presupposti della sospensione
Il documento esamina una richiesta di sospensione cautelare e conclude nel senso della non sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La valutazione cautelare viene compiuta considerando sia la plausibilità della pretesa o della posizione giuridica dedotta, sia il rischio di un pregiudizio derivante dall’esecuzione o dalla prosecuzione della pretesa.
Elementi rilevanti per la decisione
Ai fini della concessione della sospensione vengono valorizzate tre circostanze principali:
- la presenza di un giudicato contrastante nei due precedenti gradi del giudizio;
- l’entità degli importi richiesti, valutata in rapporto alla qualità del contribuente quale persona fisica;
- la mancata costituzione dell’Ufficio nel procedimento.
Il contrasto tra le decisioni intervenute nei precedenti gradi incide sul quadro processuale e sulla valutazione della fondatezza della posizione dedotta. L’ammontare delle somme richieste viene invece considerato in relazione alla situazione soggettiva del contribuente, persona fisica, quale elemento utile per apprezzare l’eventuale pregiudizio connesso all’esecuzione. La mancata costituzione dell’Ufficio costituisce un ulteriore elemento processuale preso in esame dal giudicante.
Esito
Nonostante gli elementi considerati, il documento afferma che non risultano sussistenti i presupposti cautelari richiesti, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora. La sospensione, pertanto, non viene concessa.
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