Ordinanza del 27/05/2016 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Poteri del giudice - Sospensione del processo in attesa di definizione pregiudiziale del giudizio amministrativo - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria esamina l’istanza di sospensione proposta ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che tale disposizione riguarda controversie pregiudiziali entrambe appartenenti alla giurisdizione tributaria. L’istanza può tuttavia essere qualificata ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile anche nei rapporti tra giurisdizioni diverse, ma nel caso concreto non sussiste un’influenza necessaria del giudizio amministrativo sulla causa tributaria, poiché deve essere preliminarmente esaminato un distinto profilo di legittimità dell’avviso. L’istanza viene quindi rigettata e il procedimento rinviato in vista di una possibile riunione con altri procedimenti.
Rigetto dell’istanza di sospensione del processo tributario in attesa della definizione di un giudizio amministrativo sulla revisione delle microzone catastali.
Rigetto della sospensione del processo tributario
La Commissione Tributaria esamina l’istanza di sospensione del processo proposta in relazione a un giudizio amministrativo pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Il giudizio amministrativo riguarda la revisione delle microzone catastali prevista dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 e viene prospettato come controversia pregiudiziale rispetto alla causa tributaria avente a oggetto la legittimità dell’avviso impugnato.
Presupposti della sospensione ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992
La Commissione precisa che l’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 presuppone che il procedimento pregiudiziale penda dinanzi alla stessa Commissione Tributaria o davanti ad altra Commissione, fermo restando che la controversia pregiudiziale deve rientrare nella giurisdizione tributaria. La disposizione non risulta quindi direttamente applicabile quando il giudizio pregiudiziale appartiene al plesso giurisdizionale amministrativo.
Qualificazione dell’istanza ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
La Commissione riconosce che rientra nei poteri del giudice qualificare giuridicamente l’istanza sottoposta al suo esame. Pertanto, anche se non applicabile l’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, l’istanza può essere valutata alla luce dell’art. 295 c.p.c., norma ritenuta applicabile anche ai rapporti tra giurisdizioni diverse.
Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo pregiudicato richiede che la decisione della controversia pregiudiziale eserciti un’influenza necessaria sulla decisione del processo principale. Non è quindi sufficiente una mera connessione tra i procedimenti o una possibile rilevanza dell’esito del giudizio pregiudiziale: occorre che la definizione della causa pregiudiziale condizioni necessariamente la decisione della causa sospendenda.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la Commissione ritiene che il concreto articolarsi delle difese delle parti imponga di considerare prioritario, secondo un ordine logico, l’esame di un diverso profilo di legittimità dell’avviso impugnato.
La decisione su tale autonomo profilo non dipende dall’esito del giudizio amministrativo pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Di conseguenza, non sussiste il requisito dell’influenza necessaria richiesto dall’art. 295 c.p.c. e non ricorrono i presupposti per la sospensione del processo tributario.
Dispositivo e rinvio
La Commissione:
- rigetta l’istanza di sospensione;
- rinvia il procedimento a data da destinarsi;
- dispone il rinvio nella prospettiva della riunione del procedimento con altri procedimenti patrocinati dallo stesso difensore.
Il provvedimento è datato Lecce, 27 maggio 2016, ed è sottoscritto dal Presidente Tommaso Marrese.
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