Sentenza n. 57/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento el provvedimento-OMISSIS- del 15 ottobre 2025, emesso dal Questore di Udine, notificato in pari data, veicolante foglio di via dalla Città di Udine con intimazione a non farvi ritorno per un anno; - di ogni atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio dalla Città di Udine, con divieto di ritorno per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, che aveva partecipato a una manifestazione in favore del popolo palestinese svoltasi a Udine il 14 ottobre 2025, ha dedotto di essere stato coinvolto negli scontri tra manifestanti e forze di polizia senza avere posto in essere condotte violente o consapevolmente contrarie alle disposizioni impartite dall'autorità. Ha lamentato: la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonostante non ricorressero ragioni di assoluta urgenza; la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo di non appartenere alle categorie di soggetti cui è applicabile la misura e contestando l'assenza di un adeguato giudizio prognostico sulla pericolosità sociale e sulla probabilità di reiterazione di condotte pericolose. Ha inoltre rappresentato di essere incensurato e di non essere mai stato coinvolto in fatti analoghi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la comunicazione di avvio possa essere omessa, nell'applicazione di una misura di prevenzione, solo in presenza di assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione. Nel caso concreto, la manifestazione era già conclusa e non risultavano imminenti ulteriori manifestazioni analoghe nella stessa città; pertanto, l'omissione della comunicazione di avvio costituiva un vizio non sanabile. L'omesso contraddittorio aveva inoltre impedito l'acquisizione di giustificazioni e chiarimenti potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione della condotta e sul giudizio prognostico. Anche il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il provvedimento non esplicitava con sufficiente chiarezza le ragioni fattuali e giuridiche del rischio di reiterazione né della pericolosità sociale. Il giudizio di pericolosità, per essere legittimo e compatibile con i principi costituzionali, deve essere collegato all'esame della condotta concreta e della generale condotta di vita. La mancata dimostrazione dell'appartenenza del ricorrente alle categorie soggettive individuate dalla legge come tendenzialmente pericolose rendeva ulteriormente ingiustificata la prognosi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'applicazione di una misura di prevenzione solo quando ricorra assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione.
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
Il foglio di via richiede la riconducibilità del destinatario alle categorie previste dalla legge e un adeguato giudizio prognostico di pericolosità sociale e di probabilità di reiterazione di condotte pericolose, fondato sull'esame della condotta concreta e della generale condotta di vita.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione di una misura di prevenzione soltanto quando l'amministrazione dimostri una situazione di assoluta urgenza, attuale e concreta, connessa alla necessità di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne l'immediata reiterazione; l'urgenza non è configurabile quando il fatto è già esaurito e non risultano imminenti ulteriori occasioni di pericolo.
- Il foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio prognostico concreto, attuale e adeguatamente motivato sulla pericolosità sociale e sulla probabilità di reiterazione di condotte pericolose; tale giudizio deve essere fondato sull'esame della condotta specifica e della generale condotta di vita del destinatario.
- La motivazione del foglio di via non può limitarsi a collegare il destinatario alla presenza in una manifestazione o a uno scontro collettivo, ma deve indicare gli elementi fattuali e giuridici dai quali desumere la sua personale pericolosità e il rischio di reiterazione.
- L'omessa partecipazione procedimentale assume rilievo sostanziale quando l'acquisizione di giustificazioni e chiarimenti avrebbe potuto incidere sulla ricostruzione della condotta del destinatario o sul giudizio prognostico posto a fondamento della misura.
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