Ordinanza n. 514/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento -del decreto di determinazione stipendiale M_D A76A549 DE 12024 0000078 2024-04-03, emesso nei confronti del ricorrente dal Centro Nazionale Amministrativo Esercito Ufficio Trattamento Economico di Attività; -del relativo prospetto di conguaglio delle competenze dovute a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 11163/2023, notificati in data 16.10.2024; -di ogni altro atto e/o documento antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con i provvedimenti impugnati che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di determinazione stipendiale e prospetto di conguaglio adottati in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente, tenente colonnello dell'Esercito cessato dal servizio il 29 gennaio 2022, ha impugnato il decreto di determinazione stipendiale e il prospetto di conguaglio, recanti un importo lordo di € 19.732,49, adottati dal Ministero della Difesa in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 11163/2023. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, della l. n. 539/1950, dell'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 5, commi 3 e seguenti, della l. n. 231/1990, nonché l'omessa applicazione della disciplina relativa agli ufficiali beneficiari della cosiddetta omogeneizzazione stipendiale. Ha inoltre lamentato travisamento, erroneo apprezzamento dei presupposti, erronea applicazione amministrativa e violazione del giudicato, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe correttamente ricostruito il trattamento economico spettante in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato. Il Ministero ha eccepito la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., o, in subordine, la sospensione del processo, in ragione della contemporanea pendenza dinanzi al Consiglio di Stato di un giudizio di ottemperanza relativo alla medesima sentenza. Il ricorrente ha successivamente chiesto il rinvio, evidenziando che nel giudizio di ottemperanza era stata disposta una verificazione per accertare l'effettivo credito spettante.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le eccezioni preliminari né il merito della controversia. Dopo aver rilevato, con precedente ordinanza, la possibile incompetenza del giudice adito — in quanto la controversia, pur formalmente proposta come azione di annullamento, potrebbe essere diretta a conseguire l'attuazione della sentenza del Consiglio di Stato e quindi rientrare nella competenza del Consiglio di Stato quale giudice dell'ottemperanza — il Collegio ha accolto l'istanza di rinvio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928
Norme poste a fondamento dei benefici economici per invalidi per causa di guerra o di servizio, la cui corretta applicazione è contestata dal ricorrente.
l. n. 539/1950
Richiamata dal ricorrente quale disciplina applicabile ai benefici economici spettanti.
art. 1801 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alla ricostruzione del trattamento economico del personale militare.
art. 5, commi 3 e seguenti, l. n. 231/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali.
art. 39 c.p.c.
Invocato dal Ministero per eccepire la litispendenza in ragione della pendenza di un giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato.
artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a.
Invocati in subordine dal Ministero per chiedere la sospensione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Utilizzato dal Collegio per sottoporre alle parti la possibile incompetenza del TAR, in relazione alla natura sostanzialmente esecutiva della controversia.
Massime di principio
- Quando un ricorso formalmente qualificato come azione di annullamento mira sostanzialmente a ottenere l'attuazione o la corretta esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, deve essere valutata la possibile competenza del Consiglio di Stato quale giudice dell'ottemperanza.
- La qualificazione dell'azione proposta non dipende soltanto dalla formulazione formale della domanda, ma anche dal contenuto sostanziale della controversia e dal risultato concretamente perseguito dal ricorrente.
- La rilevazione d'ufficio della possibile incompetenza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. impone la previa sottoposizione della questione alle parti, prima della decisione.
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