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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18523/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati associativi e reati connessi all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina. Il ricorso deduceva nullità della motivazione e violazione del diritto di difesa per: mancata tempestiva consegna da parte della Procura della documentazione relativa alle comunicazioni acquisite dalla piattaforma Sky ECC tramite Ordini Europei d'Indagine (O.E.I.), assenza di traduzioni asseverate dei provvedimenti stranieri, mancata indicazione delle modalità tecniche di acquisizione (verbali delle operazioni tecniche, file criptati originari, dati su tempo/luogo/modalità), illegittima utilizzazione di dati eventualmente frutto di intercettazioni estere non conformi alla normativa italiana, mancata acquisizione degli elementi necessari per verificare l'affidabilità delle decriptazioni e omissione di pronuncia sulle circostanze aggravanti (art.416 bis 1 e art.61 bis cod. pen.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: la documentazione decriptata proveniente dall'autorità giudiziaria francese era stata regolarmente richiesta tramite OEI e depositata in atti; la prova consisteva in dati informatici "in giacenza" acquisiti dallo Stato estero e non in intercettazioni in tempo reale, pertanto la loro utilizzazione è legittima ed è assoggettata al principio di reciprocità e alla presunzione di legittimità delle attività svolte dall'autorità esecutrice (Stato membro); l'art.234-bis cod. proc. pen. e la disciplina dell'OEI consentono l'acquisizione di documenti informatici conservati all'estero quando trasmessi dall'autorità estera che ne ha la disponibilità; il P.M. non è tenuto a depositare l'intero fascicolo d'indagine ma gli atti più rilevanti (e nel caso specifico i file decriptati e i provvedimenti francesi erano depositati in tempo utile); la censura richiamata nella sentenza Lori non era applicabile perché lì il materiale era stato consegnato da Europol e non dall'autorità giudiziaria estera; la mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non inficia la provenienza e il contenuto della prova, data la natura binaria e l'accoppiamento con la chiave corretta; infine la doglianza sulle aggravanti è inammissibile per carenza di interesse, poiché la loro esclusione non avrebbe inciso sulla legittimità o sulla natura della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (Testo Unico stupefacenti)

    Le accuse principali riguardavano i delitti previsti da tali articoli; la presenza di reati ex art.74 giustifica la presunzione di esigenze cautelari e l'adozione della custodia in carcere.

  • Codice penale

    art. 416-bis; art. 61-bis

    Si è discusso della configurabilità di circostanze aggravanti connesse al reato associativo; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso su questo punto per carenza di interesse, perché l'eventuale esclusione delle aggravanti non avrebbe inciso sulla misura cautelare adottata.

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n.108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)

    Capo I del Titolo III (procedure attive) - Ordine Europeo d'Indagine

    L'uso dell'O.E.I. è legittimo per ottenere dati già acquisiti da autorità estere; l'autorità esecutrice deve riconoscere e trasmettere l'O.E.I. conformemente alla direttiva e le modalità di acquisizione nello Stato esecutore prevalgono, con presunzione di legittimità salvo prova contraria.

  • Codice di procedura penale

    Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, ritenendo legittimo titolare chi può disporre dei dati (anche l'autorità giudiziaria estera che ha sequestrato il server); la Corte ha ritenuto applicabile tale norma ai file decriptati provenienti dalla Francia.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato il principio relativo all'interesse ad impugnare: il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata non produce pregiudizio pratico rilevante per l'impugnante.

  • Codice di procedura penale

    Per taluni reati (fra cui quelli di cui al DPR 309/90) vige la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione è stata richiamata per negare efficacia pratica all'eccepita esclusione delle aggravanti.

  • Codice di procedura penale

    art. 407 comma 2 lett. a)

    Richiamato per indicare che i reati contestati comportano termini cautelari particolarmente elevati, a rafforzare la legittimità della custodia cautelare.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 32915/2022 (Lori)

    Nella sentenza Lori era stata censurata la mancata ostensione alla difesa di documentazione consegnata da Europol; la Corte qui ha ritenuto la fattispecie diversa perché il materiale era stato trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria francese e depositato in atti.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 34059/2022 (Molisso)

    Usato a sostegno dell'applicabilità dell'art.234-bis per l'acquisizione di dati informatici conservati all'estero quando trasmessi dall'autorità giudiziaria estera.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 6364/2022 (Calderon) e Sez. 1, n. 6363/2022 (Minichino)

    Richiamate per affermare che la decriptazione corretta è possibile solo con la chiave esatta e che non sussiste il rischio di ottenere un contenuto parzialmente corretto con chiavi sbagliate; tale principio supporta l'affidabilità della messaggistica decriptata.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 53168/2017 (Brahja)

    Richiamata per il principio che il P.M. non è obbligato a depositare l'intero materiale d'indagine, potendo utilizzare atti riassuntivi o i più rilevanti.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 20891/2020 (Piccirillo)

    Conferma il principio di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti pratici sulla misura cautelare.

Massime di principio

  • Le prove digitali già acquisite e decriptate da un'autorità giudiziaria di altro Stato membro e trasmesse tramite Ordine Europeo d'Indagine (O.E.I.) sono presumibilmente utilizzabili in Italia: vige la presunzione di legittimità dell'acquisizione straniera salvo specifiche e concrete indicazioni di illegittimità.
  • Il pubblico ministero non è obbligato a depositare l'intero fascicolo d'indagine: è sufficiente che in atti siano presenti i documenti e i file rilevanti necessari per l'esercizio del diritto di difesa; la difesa deve chiedere tempestivamente l'ostensione e il rinvio se ritiene di aver bisogno di più tempo per esaminarli.
  • La distinzione tra dati 'in giacenza' (stored data) e intercettazioni in tempo reale è cruciale: i primi possono essere acquisiti attraverso strumenti di cooperazione internazionale (art.234-bis e OEI) e non sono automaticamente assimilabili a intercettazioni disciplinate dalla normativa nazionale sulle intercettazioni.
  • Se si contesta la modalità di acquisizione all'estero, la difesa deve produrre elementi concreti che dimostrino irregolarità; altrimenti il giudice italiano può ritenere applicabile la presunzione di legittimità e non effettuare un controllo formale sulla procedura straniera.
  • In materia cautelare, impugnazioni su questioni che non incidono concretamente sulla legittimità o sulla misura applicata (es. esclusione di aggravanti che non cambiano la natura della misura) possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
  • Per tutelare la difesa in casi di evidenze acquisite all'estero, è opportuno richiedere esplicitamente: i provvedimenti autorizzativi esteri, i verbali tecnici delle operazioni, le copie dei file originali (anche criptati) e le traduzioni asseverate; se tali richieste non sono soddisfatte, chiedere il rinvio dell'udienza e documentare la tempestività della richiesta.

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