Sentenza n. 1933/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di contributo di costruzione, costo di costruzione e oneri di urbanizzazione per un intervento di demolizione e ricostruzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato unifamiliare residenziale sito in zona B6, con conservazione della cubatura, della destinazione d’uso, della natura unifamiliare e del preesistente carico urbanistico. Il Comune ha richiesto il pagamento complessivo di euro 10.466,20, comprendente costo di costruzione e oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e ha poi confermato la richiesta richiamando una delibera consiliare comunale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 della l.r. Sicilia n. 16/2016, dell’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 9 della l. n. 10/1977 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che l’intervento, qualificabile come ristrutturazione edilizia su edificio unifamiliare e privo di incremento del carico urbanistico, non fosse soggetto al contributo di costruzione. Ha inoltre impugnato, o chiesto la disapplicazione, della delibera comunale nella parte in cui fosse interpretata come impositiva degli oneri per ogni intervento di demolizione e ricostruzione in zona A e B, senza considerare l’esenzione prevista per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento, entro i limiti normativi, di edifici unifamiliari. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato un provvedimento con cui ha riconosciuto l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere e ha confermato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo il riconoscimento comunale dell’esonero dal pagamento degli oneri. Il Collegio ha precisato di non poter valutare nel merito il provvedimento comunale di esonero né pronunciare ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché tale atto era stato depositato oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche considerando che il ricorrente non aveva indicato nella SCIA che l’intervento fosse gratuito e non aveva insistito per la condanna del Comune alle spese.
Norme richiamate
art. 8 l.r. Sicilia n. 16/2016
Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento dell’esenzione dal contributo di costruzione per l’intervento su edificio unifamiliare; il Comune ha successivamente riconosciuto l’esonero.
art. 17 d.P.R. n. 380/2001
Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari.
La norma è stata posta a fondamento della tesi secondo cui l’intervento di ristrutturazione su edificio unifamiliare non fosse soggetto al contributo di costruzione.
art. 9 l. n. 10/1977
Invocato dal ricorrente in relazione all’assenza dei presupposti per la debenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato per contestare il difetto di motivazione delle richieste comunali di pagamento.
art. 73 c.p.a.
Il deposito tardivo del provvedimento comunale di esonero ha impedito al Collegio di utilizzarlo per una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Non applicato, poiché il provvedimento sopravvenuto era stato depositato oltre i termini processuali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rimuove o supera gli effetti dell’atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può utilizzare, ai fini di una pronuncia di merito ex art. 34, comma 5, c.p.a., un provvedimento sopravvenuto depositato oltre i termini processuali previsti dall’art. 73 c.p.a.
- La controversia sulla debenza del contributo di costruzione per un intervento di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione su edificio unifamiliare non viene decisa nel merito quando il ricorrente dichiara sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riconoscimento amministrativo dell’esonero.
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