Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 967/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio D;

Giustizia amministrativa202515226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. e ha rilevato, da un lato, che il ricorrente non aveva comprovato la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; dall'altro, che il ricorso non appariva assistito da adeguato fumus boni iuris. In particolare, il diniego era motivato anche dalla ritenuta insufficienza dei mezzi economici: la somma di 7.000 euro depositata sul conto corrente del richiedente non risultava in linea con la soglia di riferimento prevista per la tipologia di visto e, comunque, non dimostrava la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora perché il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre ritenuto carente, allo stato della sommaria delibazione, il fumus boni iuris, valorizzando le motivazioni del diniego e, in particolare, l'insufficienza della somma depositata sul conto corrente rispetto alla soglia applicabile ai visti considerati e la mancata prova della disponibilità corrente di adeguati mezzi di sussistenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti non adeguatamente dimostrati.

  • artt. 44-bis e 5, comma 6, d.P.R. n. 394/1999

    Richiamati quale base normativa dell'applicazione dei requisiti relativi ai mezzi economici necessari per il rilascio del visto.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato in relazione ai requisiti economici e alle condizioni per l'ingresso dello straniero.

  • artt. 3 e 6 della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Richiamati, insieme alla tabella A, per individuare la soglia di riferimento dei mezzi economici richiesti per la tipologia di visto.

  • tabella A della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Parametro utilizzato per valutare la sufficienza della somma depositata e la disponibilità di mezzi economici di sussistenza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il richiedente un visto di ingresso deve dimostrare sia il periculum in mora, mediante la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, sia il fumus boni iuris; la carenza anche di uno solo di tali presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • La mera disponibilità di una somma depositata su un conto corrente non dimostra necessariamente la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza, soprattutto quando l'importo non raggiunge la soglia di riferimento prevista per la tipologia di visto richiesta.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un diniego di visto per motivi di studio, il giudice può considerare, ai fini del fumus, sia il mancato superamento della soglia economica applicabile sia l'assenza di prova della concreta e attuale disponibilità dei mezzi di sussistenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.