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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32021/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia origina da un sinistro occorso a un soggetto che riportò gravi lesioni a un occhio per l’esplosione di un fuoco d’artificio acquistato presso un’armeria. In primo grado l’erede del titolare dell’esercizio commerciale fu condannata, insieme all’acquirente del fuoco e al lanciatore dello stesso, al risarcimento del danno. La sentenza di appello che aveva confermato la condanna fu poi impugnata con revocazione, deducendo il rinvenimento di documenti asseritamente decisivi provenienti dal processo penale connesso. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione, la ricorrente ha articolato otto motivi: (1) erronea dichiarazione di inammissibilità, già in fase pregiudiziale, della produzione di una dichiarazione di un terzo che attestava di essere stato sentito come testimone nel processo penale; (2) motivazione apparente o illogica sull’inammissibilità di tale documento; (3) erronea individuazione del dies a quo del termine di trenta giorni per proporre revocazione, che la ricorrente riteneva decorrere non dalla conoscenza del fascicolo penale da parte del difensore ma da una conoscenza personale e successiva della cliente; (4) violazione delle norme sulla revocazione per avere ritenuto la domanda tardiva nonostante la prova della conoscenza successiva; (5) omesso esame della dichiarazione del difensore circa la consegna e illustrazione tardiva della documentazione alla cliente; (6) ulteriore censura sulla decorrenza del termine, che la ricorrente assumeva non potesse essere anticipata al momento in cui, nel processo penale, era stata chiesta l’acquisizione degli atti; (7) contestazione della statuizione secondo cui mancava l’ignoranza incolpevole richiesta per la revocazione per ritrovamento di documenti; (8) doglianza contro l’osservazione finale della Corte d’appello, resa ad abundantiam, secondo cui la revocazione sarebbe stata comunque infondata nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale perché il documento era sopravvenuto, formato dopo la sentenza revocanda, e comunque non era stata dimostrata la sua decisività. Ha inoltre confermato che, nel giudizio di revocazione, il termine per proporre l’impugnazione decorre dal momento in cui la parte ha acquisito conoscenza sufficiente dell’esistenza e del contenuto del documento, e che tale accertamento è di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione. La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione di tardività della revocazione e la conclusione per l’insussistenza dei presupposti dell’art. 395 n. 3 c.p.c. Ha infine qualificato come meramente ad abundantiam la parte della decisione di merito successiva alla declaratoria di inammissibilità, escludendo che ciò integrasse un vizio autonomo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la decisione sulla produzione documentale e il limite della pronuncia; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude che la motivazione sia apparente o illogica.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato ai fini del termine breve per la proposizione della revocazione; la Corte conferma che il dies a quo va individuato sulla base della conoscenza sufficiente del documento.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla tardività della revocazione; la Corte conferma l’inammissibilità per decorso del termine.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la disciplina della produzione documentale; la Corte esclude la violazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di legittimità delle censure; la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi che mirano a rivalutare il fatto o che denunciano un vizio motivazionale non sussistente.

  • art. 395, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La revocazione per ritrovamento di documenti è ammessa solo se il documento è preesistente, nuovo, decisivo e non producibile prima per causa non imputabile alla parte.

  • art. 398, secondo comma, c.p.c.

    Impone di indicare nell’istanza di revocazione il giorno della scoperta o del ritrovamento e di provare i fatti da cui decorre il termine; il relativo onere probatorio grava sulla parte che agisce.

  • art. 402, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per contestare l’asserita indebita anticipazione della fase rescissoria; la Corte rileva che la valutazione di inammissibilità è corretta e precede ogni esame del merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare vizio motivazionale e lesione del giusto processo; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per ritrovamento di documenti, il giudice deve verificare in via preliminare se il documento sia effettivamente nuovo, preesistente alla sentenza impugnata, decisivo e non producibile prima per causa non imputabile alla parte; in difetto, la domanda è inammissibile.
  • La prova dell’impossibilità di produrre il documento nel giudizio definito con la sentenza da revocare grava sulla parte che agisce e deve essere rigorosa, specie quando i documenti siano accessibili presso pubbliche amministrazioni o altre sedi agevolmente individuabili.
  • Ai fini del termine di trenta giorni per proporre revocazione, rileva non la mera materiale apprensione del documento, ma il momento in cui la parte abbia acquisito una conoscenza sufficiente della sua esistenza e del suo contenuto per apprezzarne la possibile rilevanza revocatoria; tale accertamento è di fatto e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità della revocazione può essere pronunciata in via pregiudiziale quando difettino i requisiti del documento allegato; non è necessario aprire la fase rescissoria se manca già il presupposto della decisività o della tempestività.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione delle risultanze documentali o dell’accertamento del dies a quo sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se il giudice spiega perché il documento non è decisivo e perché il termine è decorso, la motivazione è sufficiente anche se non coincide con la tesi della parte.
  • Una considerazione del giudice di merito resa ad abundantiam sul possibile difetto di merito della revocazione non incide sull’esito quando la domanda è già stata correttamente dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti processuali.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoDecadenza

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