Corte di giustizia, Sentenza C-436/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2024. — Belgische Staat / Federale Overheidsdienst Financiën contro Volvo Group Belgium NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Gent. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Imposta sui dividendi – Normativa nazionale che prevede una fairness tax – Decisione nazionale che annulla tale normativa – Mantenimento degli effetti – Imposta non dovuta da una società non residente con una stabile organizzazione nello Stato membro – Imposta dovuta da una società figlia di una società non residente – Scelta della forma giuridica – Comparabilità delle situazioni. — Causa C-436/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, nel contesto di un rinvio pregiudiziale belga sulla fairness tax, ha escluso che l'articolo 49 TFUE impedisca la disciplina nazionale come applicata alle società figlie residenti di gruppi esteri. Secondo la ricostruzione accolta del giudice nazionale, il mantenimento degli effetti della normativa annullata non si estendeva alle stabili organizzazioni o succursali delle società non residenti. In assenza di comparabilità tra le situazioni considerate, la diversa imposizione non integra una restrizione alla libertà di stabilimento.
Libertà di stabilimento e fairness tax belga: la diversa tassazione tra società figlia residente e stabile organizzazione di società non residente integra una restrizione vietata dall'articolo 49 TFUE?
La questione giuridica
Se l'articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale che assoggetta a fairness tax una società figlia residente di una società non residente sui dividendi distribuiti che non rientrano nel risultato imponibile definitivo, mentre non assoggetta alla stessa imposta una società non residente che opera nello Stato membro tramite stabile organizzazione o succursale; in particolare, se la diversa disciplina, nel contesto del mantenimento degli effetti di una legge annullata dalla Corte costituzionale nazionale, costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento.
Principio di diritto
L'articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale, quale quella sulla fairness tax belga, che assoggetta una società figlia residente di una società non residente a un'imposta sui dividendi non compresi nel risultato imponibile definitivo, pur non assoggettando alla medesima imposta una società non residente che operi nello Stato membro mediante stabile organizzazione o succursale, quando — secondo l'interpretazione vincolante del giudice del rinvio — il mantenimento degli effetti della normativa annullata non riguarda le stabili organizzazioni e le succursali; in tale situazione non vi è restrizione alla libertà di stabilimento perché le situazioni non sono oggettivamente comparabili ai fini del regime considerato.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/96/UE
Fairness tax belga e libertà di stabilimento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello hof van beroep te Gent (Corte d'appello di Gand) in materia di fiscalità diretta e libertà di stabilimento. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità con l'articolo 49 TFUE della fairness tax belga applicata a una società figlia residente di una società non residente.
Fatti e procedimento principale
Volvo Group Belgium NV è stata assoggettata per gli esercizi d'imposta 2015 e 2016, in larga parte, alla fairness tax. La società ha contestato i prelievi deducendo, tra l'altro, l'incompatibilità con il diritto dell'Unione. Il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale belga) aveva in precedenza annullato le disposizioni nazionali sulla fairness tax, ma ne aveva mantenuto gli effetti per gli esercizi dal 2014 al 2018. Il giudice del rinvio si è chiesto se tale mantenimento, limitato alle società figlie e non alle stabili organizzazioni di società non residenti, violasse la libertà di stabilimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto l'articolo 49 TFUE, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento e consente alle società di esercitare le proprie attività in un altro Stato membro mediante società figlia, succursale o agenzia. Nel quadro del procedimento emerge anche l'articolo 54 TFUE, relativo alle società, nonché l'articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale. È menzionata inoltre la direttiva 2011/96/UE solo per delimitare un'eccezione evidenziata dal governo belga.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che deve attenersi all'interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio. Su tale base, assume che il mantenimento degli effetti della fairness tax riguardi le sole società figlie di società non residenti e non le stabili organizzazioni o succursali.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che una restrizione alla libertà di stabilimento ricorre quando una misura rende meno attraente l'esercizio di tale libertà, anche in materia fiscale. Tuttavia, una differenza di trattamento è incompatibile con gli articoli 49 e 54 TFUE solo se riguarda situazioni oggettivamente comparabili o se non è giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
Nel caso di specie, la Corte osserva che, secondo l'impostazione accolta, le società non residenti che operano in Belgio tramite stabile organizzazione o succursale non sono soggette alla fairness tax. Di conseguenza, nell'ambito della decisione di mantenimento degli effetti della normativa annullata, il Belgio non esercita più il proprio potere impositivo sugli utili di tali strutture allo stesso modo in cui lo esercita nei confronti delle società figlie residenti. Per questo motivo, le due situazioni non sono considerate comparabili ai fini del regime controverso.
Decisione
La Corte conclude che l'articolo 49 TFUE non osta alla normativa belga nella parte in cui una società figlia residente di una società non residente è assoggettata alla fairness tax sui dividendi che, per effetto di agevolazioni fiscali, non confluiscono nel risultato imponibile definitivo, mentre una società non residente che opera tramite stabile organizzazione o succursale non è assoggettata a tale imposta.
Principio affermato
La libera scelta della forma di stabilimento non è violata quando, in base alla disciplina fiscale nazionale e alla portata del mantenimento degli effetti di una norma annullata, la società figlia residente e la stabile organizzazione di una società non residente non si trovano in situazioni oggettivamente comparabili rispetto all'imposta controversa; in tal caso manca una restrizione vietata dalla libertà di stabilimento.
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