Sentenza n. 14022/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dichiarato come inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per insufficiente disponibilità reddituale negli anni d’imposta 2020 e 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, deducendo, in via pregiudiziale, la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Nel merito ha dedotto la violazione dell’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 e dell’art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, in relazione alla circolare del Ministero dell’Interno K.60.1 del 5 gennaio 2007, nonché il difetto di istruttoria; inoltre ha censurato l’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 9 della legge n. 91/1992 e l’insufficienza della motivazione. La ricorrente ha sostenuto che la flessione reddituale fosse transitoria e che dovessero essere cumulati i redditi propri con quelli della figlia e del convivente more uxorio. Ha inoltre richiamato elementi reddituali prodotti soltanto nel giudizio e la formalizzazione della convivenza di fatto intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla censura partecipativa, ha ritenuto legittimamente comunicato il preavviso di rigetto mediante l’area riservata del portale telematico del Ministero dell’Interno. Tale modalità è stata considerata giuridicamente valida alla luce degli artt. 3-bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005 e del sistema di gestione digitale delle domande di cittadinanza; il richiedente ha l’onere e l’interesse di consultare il portale e monitorare lo stato della pratica. Il Collegio ha inoltre precisato che l’eventuale omissione del preavviso determinerebbe annullabilità e non nullità, poiché le ipotesi di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990 sono tassative. Nel merito, il giudice ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone anche la disponibilità di mezzi economici adeguati, sia per garantire l’autosufficienza del richiedente sia per assicurare il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la partecipazione alla spesa pubblica. La soglia reddituale utilizzata dall’amministrazione, ricavata dall’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 e dalla circolare ministeriale K.60.1/2007, è stata ritenuta parametro congruo. Il requisito reddituale deve essere valutato con riferimento ai redditi già maturati al momento della domanda e deve essere mantenuto durante il procedimento, sino alla decisione e al giuramento, salvo flessioni meramente transitorie adeguatamente dimostrate. La ricorrente non aveva dimostrato di possedere autonomamente redditi superiori alla soglia. Il TAR ha ritenuto corretto non computare i redditi del convivente more uxorio, poiché non risultava né coniuge, né parte di un’unione civile, né convivente legato da contratto scritto di convivenza, e comunque non era soggetto gravato da obblighi alimentari ai sensi dell’art. 433 c.c. La successiva formalizzazione della convivenza di fatto, avvenuta dopo il provvedimento, non poteva incidere sulla legittimità della valutazione amministrativa compiuta sulla base dello stato degli atti al momento della decisione. Neppure i redditi della figlia potevano essere considerati, poiché erano stati allegati per la prima volta in giudizio e non erano stati indicati nella domanda né comunicati durante il procedimento. L’onere di provare i requisiti per ottenere lo status grava sull’istante; il dovere istruttorio dell’amministrazione non si estende a fatti non allegati e nella disponibilità dell’interessato. Il TAR ha aggiunto che gli elementi sopravvenuti potranno essere valorizzati mediante una nuova domanda, purché il requisito reddituale sia posseduto e mantenuto per il periodo richiesto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione amministrativa delle qualità e dei requisiti dell’istante, tra cui la disponibilità di adeguati mezzi economici.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato validamente comunicato tramite l’area riservata del portale ministeriale; la sua eventuale omissione comporterebbe annullabilità e non nullità del provvedimento.
art. 21-septies l. 241/1990
le ipotesi di nullità del provvedimento di cui all’art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 ... costituiscono un numero chiuso
Le cause di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative e non comprendono l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
art. 3-bis d.lgs. 82/2005
Le comunicazioni telematiche tramite il domicilio digitale e gli strumenti informatici dell’amministrazione costituiscono modalità ordinaria e giuridicamente valida di comunicazione con il privato.
art. 41 d.lgs. 82/2005
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Il procedimento di cittadinanza può essere gestito mediante fascicolo informatico, consentendo l’esercizio telematico dei diritti partecipativi e la conoscibilità dello stato della pratica.
art. 3 d.l. 382/1989
Il parametro reddituale previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria può essere utilizzato dall’amministrazione come soglia indicativa dell’autosufficienza economica richiesta per la naturalizzazione.
art. 18, commi 2 e 3, l. 241/1990
art. 433 c.c.
Ai fini del cumulo dei redditi del nucleo familiare rilevano i soggetti legati all’istante da rapporti familiari o da altra relazione giuridica comportante obblighi alimentari; il convivente more uxorio non formalizzato non è incluso.
art. 2697 c.c.
Grava sull’aspirante alla cittadinanza l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, compresi quelli reddituali; l’amministrazione non deve ricercare fatti non allegati e nella disponibilità dell’interessato.
art. 20, comma 1, l. 76/2016
Ai fini della cumulabilità reddituale, al coniuge possono essere equiparati la parte dell’unione civile o il convivente assistito da un contratto scritto di convivenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la disponibilità di adeguati mezzi economici costituisce un requisito valutabile dall’amministrazione, funzionale sia all’autosufficienza del richiedente sia al regolare adempimento degli obblighi fiscali e di solidarietà sociale.
- In assenza di una soglia legislativa specifica, l’amministrazione può utilizzare come parametro di adeguatezza reddituale le soglie previste dalla normativa sull’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, purché esse siano impiegate come criteri coerenti con la verifica dell’autosufficienza economica.
- Ai fini della verifica del requisito reddituale per la naturalizzazione, non sono cumulabili i redditi del convivente more uxorio privo di matrimonio, unione civile o contratto scritto di convivenza, quando non sussista un rapporto giuridico comportante obblighi alimentari ai sensi dell’art. 433 c.c.
- Il richiedente la cittadinanza deve allegare e documentare nel procedimento amministrativo tutti gli elementi utili a dimostrare il possesso dei requisiti; l’amministrazione non è tenuta a ricercare autonomamente fatti reddituali non dichiarati e nella disponibilità dell’interessato.
- Nel procedimento telematico di cittadinanza, la comunicazione del preavviso di rigetto nell’area riservata del portale ministeriale è idonea a soddisfare l’obbligo partecipativo, e il richiedente ha l’onere di consultare il portale e monitorare lo stato della pratica.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ove sussistente, integra un vizio di annullabilità e non di nullità, poiché le ipotesi di nullità previste dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990 sono tassative.
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