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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulle anomale movimentazioni bancarie della società e dei soci. Il motivo principale riguardava la mancata partecipazione dei soci al giudizio: trattandosi di una società di persone, la rettifica del reddito sociale si riflette automaticamente sui soci per trasparenza, rendendoli litisconsorti necessari. Il giudizio, celebrato soltanto tra la società e l'Amministrazione finanziaria, si era quindi svolto senza il necessario contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi relativi alla motivazione dell'accertamento, all'utilizzo delle movimentazioni bancarie e all'obbligo di interlocuzione con i contribuenti. Ha dichiarato la nullità dell'intero procedimento, poiché i soci non erano stati chiamati a partecipare al giudizio, e ha rinviato la causa alla CTP di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell'accertamento bancario.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    presunzione legale relativa

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare le movimentazioni bancarie come elementi presuntivi per la ricostruzione dei maggiori ricavi o redditi, salva la prova contraria del contribuente. La Corte, tuttavia, non ha esaminato definitivamente questa questione, poiché ha accolto preliminarmente il motivo processuale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    Richiamato quale disposizione che prevede il meccanismo di accertamento unitario e di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Stabilisce l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito prodotto dalle società di persone, in proporzione alla partecipazione agli utili. Tale meccanismo rende i soci litisconsorti necessari nel giudizio sulla rettifica del reddito sociale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    Impone la partecipazione al processo di tutti i soggetti nei cui confronti deve essere pronunciata una decisione comune. Nel caso delle società di persone, il giudizio sull'accertamento unitario deve coinvolgere sia la società sia tutti i soci interessati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    Consente, in presenza di vizi che abbiano determinato la nullità del procedimento, la rimessione della causa al giudice di primo grado.

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    Prevede il rinvio al giudice di primo grado quando la Cassazione rileva la nullità dell'intero procedimento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiede che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato, indicando gli elementi e le ragioni posti a fondamento della pretesa tributaria. La relativa censura è stata dichiarata assorbita.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Disciplina l'obbligo di motivazione degli accertamenti IVA. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito per effetto dell'accoglimento del motivo processuale.

Massime di principio

  • Quando una rettifica riguarda il reddito di una società di persone e produce effetti automatici sui redditi dei soci per trasparenza, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari.
  • Il giudizio tributario instaurato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari è affetto da nullità originaria dell'intero procedimento, rilevabile anche d'ufficio.
  • In presenza di un accertamento unitario riguardante più imposte, tra cui imposte direttamente imputabili ai soci, il giudizio può dover svolgersi con la partecipazione congiunta di società e soci anche quando una delle imposte, come l'IVA, non comporterebbe autonomamente il litisconsorzio.
  • L'accoglimento di un motivo processuale preliminare può rendere inutile l'esame delle contestazioni di merito, come quelle relative alla motivazione dell'avviso o alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie.
  • La mancata partecipazione dei litisconsorti non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: normalmente determina la cancellazione del procedimento viziato e il rinvio al giudice di primo grado per una nuova decisione nel contraddittorio completo.

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