Ordinanza n. 172/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1005/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione obbligatoria e contro le direttive attuative del Ministero della Difesa
Esito
La controversia
In primo grado il ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui era stata disposta con effetto immediato la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nonché le direttive ministeriali e degli organi dell’Esercito relative alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale. Aveva inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui prevedeva la sospensione immediata dei militari non vaccinati e l’assenza di retribuzione, compensi o emolumenti durante la sospensione. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: l’illegittimità della sospensione perché adottata mentre il militare era assente dal servizio e non entrava in contatto con colleghi o civili; la violazione dell’art. 893 del codice dell’ordinamento militare, ritenuto norma speciale applicabile alla sospensione, con conseguente diritto al 50 per cento dello stipendio e alla validità, per metà, del periodo ai fini previdenziali; l’illogicità e irragionevolezza della sospensione per disparità di trattamento tra personale militare, soggetto all’obbligo vaccinale, e personale civile operante nello stesso ambiente, non soggetto al medesimo obbligo.
La decisione
Il CGARS non ha deciso nel merito i motivi d’appello né la questione di legittimità costituzionale. Ha rilevato che alcune questioni devolute, concernenti l’obbligo vaccinale imposto ai militari quale requisito per lavorare in ambienti condivisi con personale civile e il mancato riconoscimento di un assegno alimentare almeno pari al 50 per cento dell’ultima retribuzione, presentano potenziali analogie con questioni già rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 267 TFUE, nel procedimento C-522/2024. Considerata la possibile incidenza pregiudiziale e la portata normativa della futura decisione della CGUE, il Collegio ha disposto la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., richiamando l’Adunanza plenaria n. 4/2024. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. Il giudizio potrà essere riassunto dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione della CGUE sulle questioni rimesse.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
prevede l’obbligo vaccinale per il personale militare e la sospensione dal servizio dei soggetti inadempienti
La disposizione è oggetto delle censure dell’appellante; il CGARS non ne ha definito la legittimità, sospendendo il giudizio in attesa della decisione della CGUE su questioni potenzialmente analoghe.
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
prevede l’immediata sospensione dal servizio e che, per il periodo di sospensione, non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento
È stata dedotta la possibile illegittimità costituzionale della disciplina, ma la questione non è stata decisa.
art. 893 codice dell’ordinamento militare
L’appellante lo ha invocato quale disciplina speciale della sospensione, per sostenere il diritto al 50 per cento dello stipendio e alla computabilità previdenziale parziale del periodo; il CGARS non ha deciso il motivo.
art. 267 TFUE
È la base del rinvio pregiudiziale alla CGUE effettuato dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato sulle questioni potenzialmente rilevanti anche nel presente giudizio.
art. 79, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.
art. 295 c.p.c.
È applicato per disporre la sospensione impropria del giudizio in ragione della pendenza di una questione pregiudiziale presso la CGUE.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine indicato dal Collegio.
art. 267 TFUE
La decisione della CGUE, per la sua possibile portata normativa, potrebbe incidere pregiudizialmente sulla definizione di alcuni capi di domanda.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c. quando penda davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione potenzialmente rilevante e la futura decisione possa incidere pregiudizialmente sulla definizione di uno o più capi della controversia.
- La sospensione impropria può essere disposta anche quando la causa pendente davanti alla CGUE non sia formalmente identica, purché le questioni interpretative siano sostanzialmente analoghe e la pronuncia europea possa avere una portata normativa suscettibile di orientare la decisione del giudizio nazionale.
- La sospensione del giudizio per pendenza della questione pregiudiziale non comporta una decisione anticipata sulle eccezioni di rito, sul merito o sulle spese, che restano impregiudicati fino alla prosecuzione del processo.
- Dopo la decisione della CGUE, il giudizio amministrativo sospeso può essere proseguito dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza da presentare entro il termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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