Sentenza n. 473/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla mancanza, al momento della domanda, di un permesso di soggiorno stagionale in corso di validità. Ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 24 e 5 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che l’art. 24, comma 10, non prevederebbe un termine perentorio per chiedere la conversione e che sarebbero sufficienti lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi, l’offerta di un contratto di lavoro subordinato e la disponibilità della quota. Ha inoltre invocato l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, assumendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare gli elementi sopravvenuti attestanti la regolarità sostanziale del soggiorno, senza attribuire rilievo a irregolarità formali o pregresse. Il ricorrente ha infine sostenuto che la Prefettura avrebbe dovuto considerare il successivo rilascio del titolo stagionale, avvenuto il 4 febbraio 2025, benché con scadenza retrodatata al 1° ottobre 2023, e la necessità di attendere la prima data utile per la verifica della quota.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego poiché il permesso stagionale era scaduto il 1° ottobre 2023, mentre la domanda di conversione era stata presentata soltanto il 21 marzo 2024, oltre cinque mesi dopo la scadenza. Secondo il Collegio, la conversione presuppone logicamente la perdurante efficacia del titolo da convertire: la richiesta deve essere presentata entro il periodo di validità del permesso o, al più, entro il termine di tolleranza di sessanta giorni dalla scadenza, desunto dal coordinamento con l’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998 e richiamato dalla circolare ministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024. L’assenza di un termine espresso non consente di ammettere domande senza limiti temporali, poiché ciò legittimerebbe permanenze irregolari e produrrebbe disparità di trattamento. Il ritardo non era giustificato neppure dall’attesa della prima data utile, che secondo la relazione prefettizia sarebbe stata già il dicembre 2023. È stata ritenuta irrilevante la questione della ricevuta della domanda, poiché il titolo sottostante era comunque scaduto da oltre cinque mesi. Il TAR ha escluso inoltre l’applicabilità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998: il mancato rispetto del termine non costituisce un’irregolarità amministrativa sanabile, ma un vizio sostanziale derivante dall’assenza di un valido permesso da convertire. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La conversione del permesso per lavoro stagionale non può essere richiesta senza limiti temporali; il procedimento presuppone la perdurante validità del titolo stagionale, da richiedere entro la sua efficacia o, al più, entro sessanta giorni dalla scadenza.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della disciplina del titolo di soggiorno e della sua conversione; la relativa censura è stata respinta in ragione della scadenza del permesso da convertire.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Non consente di sanare il mancato rispetto del termine per la domanda di conversione, poiché tale omissione non costituisce un’irregolarità amministrativa sanabile, ma incide su un presupposto sostanziale della conversione.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
La disciplina del rinnovo, prevedendo un periodo di sessanta giorni dalla scadenza, concorre sistematicamente a individuare il termine massimo entro il quale può essere presentata la domanda di conversione del permesso stagionale.
art. 55, comma 4, c.p.a.
Il TAR ha rilevato che la domanda cautelare depositata dal ricorrente non era stata notificata e non rispettava la disposizione processuale, senza tuttavia fondare su tale rilievo la decisione definitiva.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della relazione dell’Amministrazione nel termine previsto per gli scritti difensivi.
Massime di principio
- La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per lavoro subordinato presuppone che il titolo stagionale sia ancora efficace al momento della domanda; in via di tolleranza, la richiesta può essere presentata al più entro sessanta giorni dalla scadenza, in coordinamento sistematico con l’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998.
- L’assenza di un termine espresso nell’art. 24 del d.lgs. 286/1998 non consente di presentare la domanda di conversione senza limiti temporali, poiché la conversione implica il mutamento di un titolo ancora esistente e non può legittimare una permanenza irregolare protratta dopo la scadenza del permesso.
- Il mancato rispetto del termine per chiedere la conversione del permesso stagionale non costituisce una mera irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, ma incide sostanzialmente sull’esistenza del valido titolo di soggiorno da convertire.
- La ricevuta della domanda non è sufficiente a superare il difetto del presupposto sostanziale quando, al momento della richiesta di conversione, il permesso stagionale sia scaduto da oltre il termine di tolleranza applicabile.
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