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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21792/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due professionisti avevano agito per ottenere dall'ente pubblico un'indennità da arricchimento senza causa, assumendo di avere svolto prestazioni professionali di progettazione esecutiva per la ristrutturazione di un immobile destinato a residenza e servizi per studenti in esecuzione di un contratto poi dichiarato nullo per difetto di forma scritta. Dopo un primo accoglimento in primo grado e un primo rigetto dell'appello, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza d'appello, enunciando il principio secondo cui, nel caso di prestazioni professionali rese verso la P.A. in assenza di un valido contratto scritto, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può essere determinato sulla base della tariffa professionale o dell'onorario che sarebbe stato dovuto in caso di contratto valido. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha liquidato l'indennizzo nei limiti della diminuzione patrimoniale effettivamente provata, escludendo il mancato guadagno per il tempo impiegato e ritenendo non dimostrati gli esborsi sostenuti per collaboratori e consulenti, anche perché documentati da parcelle prive di rilevanza fiscale e non congruenti con altri dati. I professionisti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1226 e 2041 c.c., per avere la corte negato rilievo probatorio a parcelle e notule e per avere ridotto il credito senza considerare la collaborazione di altri professionisti; 2) violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e della legge tariffaria professionale, sostenendo che anche l'assunzione di un'obbligazione integra impoverimento e che le spese per collaborazioni andavano comunque compensate; 3) violazione degli artt. 2041 e 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., per asserito giudicato interno sulla prova dell'intervento dei collaboratori e sulla rilevanza del relativo debito nel depauperamento. L'ente ha resistito con controricorso, eccependo in sostanza che l'indennizzo doveva restare limitato all'effettivo arricchimento e all'effettivo impoverimento provato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito sull'entità del depauperamento e sulla prova degli esborsi, in violazione dei limiti del giudizio di legittimità e del principio di specificità/autosufficienza, poiché i ricorrenti richiamavano documenti non adeguatamente localizzati o riprodotti. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. non era configurabile come denunciata, perché la sentenza impugnata si era limitata a valutare le risultanze istruttorie, e che la violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che il precedente giudizio di cassazione aveva riguardato solo la legittimazione ad agire, ossia la titolarità astratta del potere di promuovere il giudizio secondo la prospettazione attorea, e non anche l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale o la concreta quantificazione del depauperamento; perciò non vi era giudicato interno sulla questione degli esborsi per i collaboratori. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e, poiché la decisione è stata conforme alla proposta del consigliere ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'indennizzo per arricchimento senza causa va commisurato al depauperamento effettivamente provato nei limiti dell'arricchimento arrecato, senza poter essere ricostruito sulla base di parametri tariffari incompatibili con la prestazione resa verso la P.A. in assenza di contratto valido.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per la liquidazione equitativa, ma la censura è stata considerata inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione delle prove o valuta una prova legale in modo contrario alla legge; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per dedurre un giudicato interno, ma la Corte ha escluso che la precedente decisione avesse coperto la concreta titolarità del rapporto e la quantificazione del depauperamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno non si è formato sulla questione dell'effettivo impoverimento derivante dai collaboratori, perché il precedente giudizio aveva deciso solo sulla legittimazione ad agire.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conferma della proposta del consigliere ha condotto alla declaratoria di inammissibilità e all'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma richiamata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis è stata considerata indice normativo di abuso del processo, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la condanna ulteriore conseguente al rigetto dell'impugnazione, in relazione al contributo unificato.

  • legge 2 marzo 1949, n. 143, artt. 4, 6 e 13

    Le disposizioni tariffarie sono state richiamate dai ricorrenti, ma la Corte ha ribadito che le spese indennizzabili sono solo quelle effettivamente sostenute e provate, non parametri tariffari astratti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare sotto forma di violazione di legge una doglianza che, in sostanza, richieda una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice sbaglia nell'allocazione dell'onere probatorio; non ricorre quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate o ritenute insufficienti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo in caso di applicazione illegale delle regole di valutazione della prova, non quando si deduca semplicemente che il giudice abbia dato maggior peso ad alcune risultanze rispetto ad altre.
  • In tema di arricchimento senza causa relativo a prestazioni professionali rese in difetto di valido contratto con la pubblica amministrazione, l'indennizzo va ancorato all'effettivo impoverimento provato e non può essere determinato sulla base di tariffe professionali o compensi astratti riferibili a un contratto valido.
  • Il giudicato interno formato su una statuizione pregiudiziale o su un profilo processuale, come la legittimazione ad agire, non si estende automaticamente alla diversa questione del merito sostanziale, quale l'effettiva titolarità del rapporto o la quantificazione del depauperamento.
  • Ai fini della ripetizione o dell'indennizzo per arricchimento, il professionista deve provare gli esborsi effettivi sostenuti; l'assunzione di un debito o la mera allegazione di collaborazioni non bastano, se il giudice di merito li ha ritenuti non dimostrati.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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