Ordinanza n. 46/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dal Questore di Teramo in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 29.11.2025, con il quale veniva respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Teramo del rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Teramo con cui è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i fatti, le condotte o i vizi dedotti a sostegno del ricorso; emerge soltanto che il diniego è stato contestato in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la detenzione e il porto d'armi non costituiscano oggetto di un diritto, ma un'eccezione a un generale divieto, riconoscibile solo in presenza di completa sicurezza circa il buon uso dell'arma e in assenza di dubbi o perplessità prognostiche per l'ordine pubblico e la pacifica convivenza. Ne consegue che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare la complessiva condotta di vita dell'interessato, con riguardo sia alle regole di convivenza sociale sia ai precetti giuridici posti a tutela dei valori fondamentali dell'ordinamento. Tale valutazione è sindacabile soltanto in presenza di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, profili non ravvisati nella fase cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone rispetto all'interesse privato al rilascio della licenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus di fondatezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo del privato, ma un'eccezione a un generale divieto; il rilascio della relativa licenza presuppone una valutazione positiva e priva di dubbi prognostici circa il buon uso dell'arma e l'assenza di rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva.
- La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sul rilascio del porto d'armi deve considerare complessivamente la condotta di vita dell'interessato, sia rispetto alle regole di convivenza sociale sia rispetto ai precetti giuridici posti a tutela dei valori fondamentali dell'ordinamento.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi è limitato ai casi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- Nel bilanciamento tra l'interesse privato al rilascio del porto d'armi e l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone, prevale quest'ultimo.
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