Provvedimento AGCM I857 n. 29778 del 27/07/2021
ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di TIM, DAZN Limited e DAZN Media Services per verificare una possibile intesa restrittiva ex art. 101 TFUE relativa al Deal Memo Distribution sui diritti audiovisivi della Serie A. Le criticità riguardavano l’esclusiva e le limitazioni commerciali e tecnologiche imposte a DAZN, nonché i possibili effetti di pre-emption e discriminazione a danno degli operatori concorrenti di TIM. A seguito degli impegni presentati dalle parti, l’Autorità ha ritenuto venuto meno il periculum in mora, ha escluso l’adozione di misure cautelari e ha chiuso il relativo subprocedimento, mantenendo in corso il procedimento principale.
TIM e DAZN – accordo per la distribuzione dei contenuti della Serie A 2021/2024: procedimento cautelare chiuso senza misure, dopo l’assunzione di misure correttive comportamentali.
Accordo TIM-DAZN per la Serie A 2021/2024
Il provvedimento riguarda il subprocedimento cautelare avviato dall’AGCM nell’ambito dell’istruttoria nei confronti di TIM S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. L’istruttoria principale è stata avviata per verificare una possibile violazione dell’articolo 101 TFUE derivante dal Deal Memo Distribution e dalle relative condotte attuative. Il provvedimento in esame non definisce nel merito l’eventuale infrazione, ma chiude il procedimento cautelare senza applicare misure provvisorie.
Parti e contesto del procedimento
TIM opera nei servizi di telecomunicazione fissa e mobile, nelle infrastrutture e nell’accesso all’ingrosso. DAZN Limited e DAZN Media appartengono al gruppo attivo nella distribuzione e commercializzazione di contenuti audiovisivi sportivi live tramite Internet. Nel procedimento cautelare sono intervenuti o hanno presentato osservazioni Fastweb, Vodafone, Wind Tre, Sky Italia, Open Fiber e AIIP, in quanto operatori attivi nei mercati delle telecomunicazioni, della pay-tv o rappresentativi degli internet provider.
L’AGCM aveva avviato il procedimento il 6 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, contestualmente a un subprocedimento per l’eventuale adozione di misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della medesima legge. Il parametro sostanziale indicato nel provvedimento di avvio era l’articolo 101 TFUE, insieme alla legge n. 287/1990 e al Regolamento CE n. 1/2003.
Accordo e possibili effetti restrittivi
Il Deal Memo Distribution prevedeva una partnership tra TIM e DAZN per la distribuzione e il supporto tecnologico dei contenuti relativi ai Pacchetti 1 e 3 dei diritti audiovisivi della Serie A.
In sede di avvio, l’Autorità aveva individuato, in via preliminare, diverse possibili restrizioni:
- limitazioni commerciali e tecniche alla libertà di DAZN di offrire servizi di televisione a pagamento;
- riduzione della capacità di DAZN di proporre sconti e promozioni agli utenti;
- limitazioni relative alle modalità di trasmissione, ai dispositivi sui quali rendere disponibile l’applicazione DAZN e ai sistemi di pagamento tramite conto telefonico;
- possibile riduzione degli incentivi di DAZN a investire nell’interconnessione con altri operatori e nell’adeguamento della rete di distribuzione dei contenuti;
- ostacoli alle iniziative commerciali degli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM;
- effetti selettivi dell’ampia esclusiva, anche su rapporti contrattuali già in essere, con conseguente difficoltà per gli operatori alternativi di replicare sconti o voucher promozionali relativi alla Serie A.
Secondo l’AGCM, tali restrizioni avrebbero potuto produrre un vantaggio competitivo artificiale per TIM, incidendo sui mercati delle telecomunicazioni fisse all’ingrosso e al dettaglio, delle telecomunicazioni mobili e della televisione a pagamento. Il possibile pregiudizio avrebbe riguardato anche i consumatori, che avrebbero potuto essere meno liberi di scegliere il fornitore di connettività o di pay-tv e avrebbero potuto sostenere condizioni economiche peggiori.
Subprocedimento cautelare e rischio concorrenziale
L’Autorità aveva ritenuto sussistente, in via preliminare, un rischio di pregiudizio grave e irreparabile per la concorrenza durante il periodo necessario alla conclusione dell’istruttoria principale. La particolare gravità prospettata derivava dall’idoneità dell’accordo a rafforzare artificialmente TIM in una fase considerata cruciale per lo sviluppo delle reti ad alta capacità, comprese FTTH e 5G.
Nel subprocedimento le parti hanno avuto accesso agli atti e hanno depositato memorie, documenti e repliche. Anche gli operatori intervenienti hanno formulato osservazioni sulle questioni commerciali, tecnologiche e concorrenziali sollevate dall’Autorità.
Misure commerciali presentate da TIM e DAZN
TIM e DAZN hanno presentato congiuntamente misure dirette a neutralizzare le criticità individuate in sede di avvio.
TIM si è impegnata a rendere disponibile il bundle TIMVision, comprensivo del Set Top Box e dei contenuti DAZN, anche ai clienti degli operatori alternativi, senza subordinare l’adesione alla sottoscrizione di un servizio di accesso fisso o mobile TIM. La commercializzazione doveva avvenire tramite canali online e offline e, in una fase transitoria, mediante una SIM di servizio gratuita per i clienti privi di un accesso TIM.
Dal 1° settembre 2021 il bundle avrebbe dovuto essere sottoscrivibile tramite il sito TIM senza necessità di acquistare una SIM TIM; dal 31 ottobre 2021 i clienti TIM e quelli di altri operatori avrebbero dovuto poter acquistare i servizi con modalità identiche, senza recarsi presso un punto vendita.
TIM ha inoltre dichiarato che, nei mercati del prodotto e geografici in cui detiene una posizione dominante, non avrebbe offerto in bundle contrattuale o economico servizi di accesso e servizi di contenuti, inclusi calcio e sport e il servizio DAZN. Il cliente avrebbe quindi potuto acquistare separatamente i servizi e recedere da uno mantenendo l’altro.
Quanto alla facoltà di DAZN di praticare sconti e promozioni, le parti si sono impegnate a non applicare la previsione del Deal Memo ritenuta potenzialmente limitativa e a stabilire nell’accordo definitivo che tale facoltà non fosse soggetta a restrizioni.
Misure relative alle piattaforme e al backup DTT
TIM e DAZN hanno osservato che l’esclusiva di distribuzione sulla piattaforma Internet era stata prevista dalle Linee guida approvate da AGCom e AGCM e dalla gara della Lega Serie A. DAZN si è comunque impegnata a predisporre una soluzione di backup tramite digitale terrestre per gli utenti residenti in aree con limitato accesso alla banda larga o ultralarga, in particolare nelle cosiddette aree bianche.
La soluzione prevedeva un Set Top Box DAZN dotato di connettività Internet e accesso DTT, utilizzabile in caso di effettivi problemi di connettività e indipendentemente dall’operatore di accesso. Nella fase iniziale alcuni Set Top Box sarebbero stati forniti da TIM a DAZN, entro i quantitativi indicati nel provvedimento, anche in ragione della carenza internazionale di microchip.
Il backup DTT era riferito alle partite per le quali DAZN disponeva dei diritti su tale piattaforma, ossia sette delle dieci partite del campionato, e non costituiva un servizio commerciale autonomo. In caso di incontri simultanei, la disponibilità sarebbe stata limitata a un solo evento secondo le scelte editoriali di DAZN.
Misure tecnologiche: Multicast e CDN
TIM si è impegnata a fornire agli operatori alternativi soluzioni di trasporto del segnale Multicast sia tramite Bitstream NGA sia tramite VULA, su tutto il territorio nazionale e non soltanto nelle aree non contendibili.
La soluzione VULA avrebbe dovuto essere resa disponibile entro marzo 2022, previa richiesta degli operatori interessati entro il 30 settembre 2021. Nelle more, TIM si è impegnata ad azzerare il costo della banda non previsto per la soluzione Multicast VULA nei confronti degli operatori che già utilizzavano la soluzione tramite Bitstream NGA.
La misura prevedeva condizioni di parità tra la divisione retail di TIM e gli operatori alternativi, anche quanto alla VLAN utilizzata. Restava a carico degli operatori alternativi la conclusione degli accordi con DAZN, la trasformazione del segnale ricevuto in Multicast e la disponibilità presso i clienti dell’hardware e del software necessari.
DAZN ha dichiarato la disponibilità a negoziare l’adozione del Multicast con gli operatori che avessero manifestato un interesse concreto, secondo roadmap da definire in funzione dei progetti e del loro stato di avanzamento. La mancata attivazione del Multicast all’inizio della stagione non avrebbe dovuto incidere sulla qualità della visione, in ragione dell’utilizzo di cache e CDN.
DAZN si è inoltre impegnata a mettere a disposizione degli operatori alternativi che ne avessero fatto richiesta un numero adeguato di cache DAZN Edge, con capacità complessiva indicata nel provvedimento fino a [0-2] Tbps per gli operatori considerati. Fino al 30 ottobre 2021 il numero di cache avrebbe potuto essere incrementato sulla base dei dati di traffico effettivo, condivisi settimanalmente con i singoli operatori. La fornitura e l’installazione iniziali sarebbero state effettuate senza corrispettivo per gli operatori, ferma restando la loro collaborazione tecnica e la disponibilità dei locali e dei collegamenti necessari.
Valutazione dell’AGCM
L’Autorità ha ritenuto che le misure presentate nella versione del 23 luglio 2021 fossero idonee a far venir meno il periculum in mora richiesto per l’adozione di misure cautelari.
In particolare, secondo l’AGCM:
- l’accessibilità del bundle TIMVision-DAZN ai clienti degli operatori alternativi impediva a TIM di utilizzare l’accordo per realizzare un’attività di pre-emption nei mercati in cui deteneva una posizione dominante;
- la possibilità di acquistare il bundle senza un accesso TIM assicurava ai clienti di altri operatori condizioni di adesione equivalenti;
- il mantenimento della libertà di DAZN di proporre sconti e promozioni neutralizzava la potenziale restrizione commerciale;
- il backup DTT preservava, in specifiche situazioni, la possibilità di fruire dei contenuti su una piattaforma diversa da Internet;
- l’offerta Multicast su VULA e Bitstream NGA e la disponibilità delle cache DAZN Edge contribuivano a garantire parità di condizioni tra gli operatori e adeguati livelli qualitativi del servizio.
L’Autorità ha quindi ritenuto che non fosse più configurabile, nelle more del procedimento principale, un danno grave e irreparabile alla concorrenza, né un pregiudizio immediato per la libertà di scelta e la qualità del servizio per i consumatori.
Esito e obblighi successivi
Il provvedimento non accerta l’infrazione dell’articolo 101 TFUE e non chiude l’istruttoria principale sull’accordo TIM-DAZN. Esso riguarda esclusivamente il subprocedimento cautelare.
L’AGCM ha deliberato:
- l’insussistenza dei presupposti per adottare misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990;
- la chiusura del procedimento cautelare avviato il 6 luglio 2021;
- l’obbligo per TIM, DAZN Limited e DAZN Media Services di depositare entro venti giorni dalla notifica una relazione sull’attività svolta per implementare le misure presentate.
Il provvedimento non prevede sanzioni pecuniarie. La valutazione cautelare resta distinta dall’accertamento definitivo della compatibilità dell’accordo con l’articolo 101 TFUE, che avrebbe dovuto essere effettuato nel procedimento principale.
Punti principali
Condotta oggetto di istruttoria
L’accordo Deal Memo Distribution tra TIM e DAZN riguardava la partnership per la distribuzione e il supporto tecnologico dei contenuti relativi ai Pacchetti 1 e 3 dei diritti di visione delle partite della Serie A.
Criticità concorrenziali ipotizzate
L’AGCM ha ipotizzato che l’accordo limitasse la libertà commerciale e tecnologica di DAZN, riducesse la possibilità di applicare sconti e promozioni e ostacolasse gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM, con possibili effetti nei mercati della telefonia fissa, mobile, wholesale e retail, e della pay-tv.
Misure relative all’offerta commerciale
TIM si è impegnata a consentire l’acquisto del bundle TIMVision-DAZN anche ai clienti di altri operatori, senza obbligo di sottoscrivere servizi di accesso TIM, e a non discriminare tra clienti TIM e clienti di operatori alternativi.
Misure tecnologiche
DAZN ha previsto una soluzione di backup in digitale terrestre per determinate aree con carenze infrastrutturali. TIM si è impegnata a offrire il trasporto Multicast anche tramite VULA su tutto il territorio nazionale, mentre DAZN ha previsto la messa a disposizione di cache DAZN Edge agli operatori richiedenti.
Esito cautelare
L’AGCM ha ritenuto che le misure eliminassero il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la concorrenza e i consumatori. Non sono state adottate misure cautelari ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990; le parti devono depositare entro venti giorni una relazione sull’attuazione delle misure.
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